Ho sempre illustrato quali sono le grandi potenzialità di costituire una HOLDING, sopratutto per creare una “cassaforte di famiglia”.

In questo articolo vorrei fornire qualche spunto aggiuntivo su come si giunge alla formazione del GRUPPO SOCIETARIO tramite costituzione della HOLDING.

La struttura che si viene a creare con la costituzione del GRUPPO SOCIETARIO è quella di una piramide al cui vertice è posta la società capogruppo e al di sotto di essa si trovano le società controllate. Vediamo quali sono:

Costituzione di Società Immobiliare

Partiamo con l’ipotesi che una società operativa A, composta da 4 soci (genitori e due figli), sia proprietaria di un immobile utilizzato per l’esercizio dell’attività imprenditoriale. L’obiettivo può essere:

  • blindare l’immobile in una cassaforte per evitare che eventuali crisi della società operativa sia aggredita da fornitori e fisco;
  • ridurre il valore del patrimonio della società in vista dell’ingresso di nuovi soci;
  • suddividere il patrimonio aziendale in funzione del cambio generazionale.

Si può arrivare al risultato attraverso una SCISSIONE e un CONFERIMENTO.

a) SCISSIONE della società operativa A

La società A si “scinde”:

  • nella beneficiaria società B (Newco) e confluisce tutta l’attività operativa;
  • nella scissa società A resta l’immobile.

Nella scissa società A, divenuta una società immobiliare, restano gli stessi soci; anche i soggetti della beneficiaria società B, che ha acquisito la gestione operativa commerciale, sono i medesimi della società A.

In questo caso non avremo una HOLDING, bensì una separazione in due società detenute dai suddetti soci: La società IMMOBILIARE e quella OPERATIVA.

I due fratelli si cederanno reciprocamente le quote rimanendo soci, rispettivamente nell’IMMOBILIARE e nell’OPERATIVA.

Per concludere

La scissa società immobiliare A potrà concedere in locazione alla beneficiaria società operativa B.

Per non ricadere nella noiosa disciplina delle “società di comodo” la società immobiliare, deve essere operativa e il canone di locazione non deve essere a prezzi “stracciati”. Tutto ciò per evitare che l’Agenzia delle Entrate, possa definirla una società di comodo, alla quale applicherà una determinata disciplina, peraltro molto svantaggiosa e penalizzante.

ATTENZIONE: per evitare problematiche ereditarie è importante che il trasferimento non avvenga mediante donazione, perciò è preferibile uno scambio di quote di partecipazioni.

b) CONFERIMENTO dell’azienda ad una New-Co

La società A, sempre con la stessa composizione dei genitori e due figli, conferisce l’intera azienda operativa (escluso l’immobile) ad una New-Co società B. In questo caso lo schema è il seguente:

  • la società conferente A mantiene l’immobile;
  • la società beneficiaria B acquisisce l’azienda operativa.

Della società conferente A, nella quale è rimasto l’immobile da blindare, restano tutti i soci (padre, madre e due figli). Quindi, la società conferente A immobiliare diviene socia al 100% della beneficiaria operativa B.

In questa ipotesi è stata creata una HOLDING. La società conferente A possiede un immobile e la partecipazione della società operativa B. Con questa soluzione l’immobile è stato immesso al sicuro in una “cassaforte” e la società conferente A immobiliare potrà concedere in locazione alla società beneficiaria B il ridetto immobile.

La strategia

Potrebbe essere che i relativi utili siano distribuiti ai soci della HOLDING (padre, madre e due figli) oppure utilizzati per la realizzazione di investimenti (acquisto di altri immobili, acquisizione di partecipazioni in altre interessanti società).

COSTITUZIONE HOLDING: cosa fare

Possiamo supportarti nelle seguenti attività:

  1. Studio di fattibilità: individueremo la migliore soluzione per la costituzione della HOLDING, con particolare riguardo alla tutela degli interessi di famiglia, al passaggio generazionale e alla valutazione degli strumenti fiscali.
  2. Pianificazione di operazioni straordinarie: con il nostro Team di avvocati e commercialisti, eseguiremo tutte quelle operazioni di scissione, incorporazione o conferimento.
  3. Scrittura di statuti e contratti: scrittura e revisione degli statuti della HOLDING e delle società operative del gruppo, redazione dei contratti tra la HOLDING e le controllate.
  4. Assistenza in fase di costituzione: ti assisteremo nella stesura di tutti gli atti da condividere con il Notaio e il tuo commercialista di fiducia.
  5. Assistenza post costituzione: per 1 anno offriremo una consulenza di altissimo valore per aiutarti a decidere al meglio ogni questione riguardante la neo-costituita HOLDING.

Consulenza di Matteo Rinaldi

Bene, se ti è piaciuto questo articolo puoi visionare il mio profilo e se lo desideri potrai contattarmi al seguente indirizzo e-mail: info@matteorinaldi.net e riceverai un’analisi di pre-fattibilità gratuita e non vincolante per valutare ed eventualmente accompagnarti nell’intero processo di costituzione di una HOLDING.