Molti dubbi ruotano attorno al modello societario, ovvero al veicolo societario più adatto a gestire un complesso patrimonio aziendale e familiare.
Quando si costituisce una società si tende a concentrarsi unicamente sulle responsabilità e sul patrimonio personale dei soci.
1. Protezione del patrimonio
Il nostro Codice Civile prevede la protezione del patrimonio. A riguardo ho già descritto in un precedente contributo i vantaggi di una Società Semplice: (leggi: La formula della HOLDING SOCIETA’ SEMPLICE: soluzione vincente).
Oggi, vorrei definire questo modello societario in merito alle previsioni statutarie, sulla non sequestrabilità o della non pignorabilità della quota del socio. Occorre evidenziare che, per garantire la protezione patrimoniale occorre costituire la Società Semplice prima che vi siano pericoli di aggressione da parte di terzi.
Infatti, non bisogna mai dimenticare che proteggere il patrimonio significa prevenire le possibili aggressioni da parte di terzi, perché se si intervenisse quando ormai è troppo tardi, potrebbe esserci sempre la possibilità di attivare possibili azioni revocatorie. Da tenere sempre in mente che un’azione revocatoria ordinaria si estingue in cinque anni dal compimento dell’atto di conferimento.
1.1 La Società Semplice, quindi:
Caratteristiche fondamentali della Società Semplice, sono
- non è assoggettabile al fallimento, in quanto non viene qualificata come “impresa commerciale”;
- è dotata di una propria personalità giuridica e pertanto si configura come soggetto autonomo rispetto ai soci, la cui legale rappresentanza spetta all’amministratore nominato nell’atto costitutivo o successivamente;
- ha un patrimonio proprio, separato da quello dei singoli soci;
- consente di individuare alcuni soci che in nessun caso rispondono delle obbligazioni sociali (art. 2267 cod. civ);
- si caratterizza per uno stretto legame tra la persona del socio e le quote sociali, cosicché queste ultime non risultano assoggettabili a procedure esecutive o cautelari (pignoramenti o sequestri);
- rende i beni conferiti nella società immuni rispetto all’aggressione dei creditori particolari del socio, di qualsiasi natura essi siano;
- consente una gestione del patrimonio serena e separata rispetto alla persona del socio e, per questo, è uno dei migliori strumenti di “segregazione patrimoniale” attualmente esistenti nel panorama giuridico italiano;
- è flessibile, nel senso che il suo statuto ed il contratto sociale possono sempre essere modificati e che può sempre ricevere beni in conferimento dai soci, anche dopo la sua costituzione.
1.2 Modifica del contratto sociale con consenso unanime nella Società Semplice
Riguardo la tutela della posizione del socio dal suo creditore particolare bisogna favorire l’analisi delle disposizioni civilistiche.
A riguardo occorre analizzare quanto dispone l’art. 2252 del cod. civ., il quale prevede che “il contratto sociale può essere modificato soltanto attraverso il consenso di tutti i soci, se non è disposto diversamente“. Ciò significa che la modifica o trasferimento della quota nella Società Semplice comporta la modifica della compagine soggettiva come identificata nell’Atto Costitutivo; per questo la modifica rimane assoggettata alla necessità del consenso unanime dei soci ai sensi dell’art. 2252 del cod. civ.
Questa situazione di fatto rende impossibile l’esecuzione forzata della quota del socio, almeno fino allo scioglimento della società per volontà degli stessi soci e alla liquidazione pecuniaria delle rispettive quote; significa che è necessario il consenso unanime dei soci esistenti per l’introduzione di nuovi soci, così come non potrebbero essere sostituiti i soci esistenti, se non con il consenso e l’unanimità dei precedenti soci.
Pertanto, nello statuto della Società Semplice che preveda limiti alla libera circolazione delle partecipazioni, non è possibile ottenere l’esecuzione forzata della quota di uno o più soci, durante la vita della società. Nella Società Semplice la quota rappresenta la misura della partecipazione del socio ai diritti ed agli obblighi relativi al rapporto sociale. Il socio è insostituibile e rappresenta una componente imprescindibile per il corretto funzionamento della società.
2. L’Atto Costitutivo della Società Semplice
L’Atto Costitutivo rappresenta il momento in cui almeno due persone sia fisiche che giuridiche, si accordano sulla costituzione di una Società Semplice e serve a regolare tutti i diritti e gli obblighi che i soci hanno sia tra lorom verso i terzi, soprattutto nel raggiungimento dello scopo sociale.
Nell’Atto Costitutivo viene definito l’oggetto sociale che non dovrà essere di natura commerciale. Inoltre vengono determinati i conferimenti, i criteri di ripartizione degli utili e perdite, oltre il potere degli amministratori ed altri diritti che ritengono prevedere.
Da non dimenticare la previsione statutaria del vincolo di trasferimento delle quote.
L’importanza dell’accordo scritto si rivela in particolar modo utile al presentarsi con documenti di carattere legale in una delle seguenti situazioni:
- Situazione economica svantaggiosa: in tempi di crisi il contratto può servire a regolare la distribuzione delle competenze;
- Conflitti tra soci: conflitti di interesse e divergenze personali possono mettere a repentaglio l’esistenza della Società Semplice.;
- Distribuzione degli utili: un accordo scritto diventa praticamente indispensabile in caso di profitto da distribuire tra i soci se pur procurato da uno solo;
- Scioglimento: se i soci concordano sul fatto che la Società Semplice debba essere sciolta, senza un accordo scritto non è chiaro l’esatto svolgimento di tale processo, ma soprattutto la sua possibilità di soluzione.
2.2. Punti fondamentali dell’Atto Costitutivo
Come già accennato, l’Atto Costitutivo è associato lo Statuto che rappresenta l’accordo scritto nei Patti Sociali. Il primo definisce la volontà di creare la società, mentre il secondo ne regolamenta la gestione. Un accordo scritto che regolamenta una Società Semplice deve contenere:
- I dati dei soci
- La ragione sociale
- La sede legale
- L’oggetto sociale
- La natura, l’ammontare e l’attribuzione dei conferimenti
- L’organizzazione amministrativa
- La durata della società
- Le norme sulla distribuzione degli utili/perdite
- Le preclusioni sul trasferimento delle partecipazioni
- Le regole per la rescissione o lo scioglimento
Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti suscettibili di valutazione economica determinati nel contratto sociale. Quando i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci sono obbligati a conferire, in parti uguali, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale. Così recita l’articolo 2253 del cod. civ. il quale con questa formulazione rimarca l’importanza dell’impegno preso verso il conferimento.
2.3. Vediamo le parti fondamentali
- Ragione sociale: una Società Semplice è definita dal suo scopo, descrivendo in modo preciso ciò che la società intende raggiungere.
- Conferimenti dei soci: come contenuto nell’articolo 2253 del cod. civ. sopra citato, ogni socio apporta beni e servizi per raggiungere lo scopo comune della società. Nello specifico si fa riferimento a: beni mobili o immobili; crediti; prestazioni lavorativa. Tutto ciò indica il capitale sociale e come è stato conferito.
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Ripartizione degli utili e perdite: dopo aver approvato il rendiconto compreso del prospetto di riparto, ogni socio detiene il diritto di riscuotere la propria parte di utile, a meno che non sia stato deciso diversamente. Nell’atto costitutivo si andrà a regolamentare il criterio di ripartizione degli utili. In mancanza, ci pensa la legge a definire la ripartizione nel seguente modo:
- ciascuno dei soci detiene il diritto di percepire parte degli utili, in proporzione al suo conferimento;
- salvo quanto specificato nell’atto costitutivo, i conferimenti sono ritenuti pari ed uguali per tutti i soci;
- se il conferimento è rappresentato da attività lavorativa, l’utile da ripartire va calcolato in mediazione preventiva oppure da un giudice secondo un principio di equità.
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Amministrazione: l’amministrazione della società deve avere come unico fine quello di agire per realizzare l’attività economica tramite i cosiddetti atti di gestione. E’ possibile scegliere tra i diversi tipi di amministrazione:
- disgiunta: ogni socio ricopre separatamente un ruolo amministrativo;
- congiunta: qualsiasi atto di gestione va effettuato previo consenso di tutti i soci;
- mista: si possono stabilire diverse categorie di atti di gestione per cui variano i ruoli amministrativi;
- amministratore unico: un solo amministratore.
- Durata: si può decidere di dare una vita limitata alla Società Semplice, definendo già in anticipo la data del suo scioglimento. In alternativa è possibile stabilire che la Socità Semplice esista finché non venga conseguito il suo oggetto sociale.
4. Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, è possibile affermare che la Società Semplice costituisce, attualmente, un ottimo strumento di pianificazione successoria e di tutela patrimoniale.
Consulenza di Matteo Rinaldi
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