Una delle domande più frequenti degli imprenditori riguarda la convenienza di costituire una HOLDING sotto forma di Società Semplice, ovvero una capogruppo di società di capitali operative.
La disciplina fiscale delle Società Semplici è stata recentemente oggetto di importanti novità con particolare riguardo alle regole impositive cui sono assoggettati i dividendi percepiti dalle stesse. L’art. 32-quater del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 ha infatti modificato il trattamento impositivo dei dividendi percepiti dalle Società Semplici, risolvendo (in parte) le criticità createsi a seguito della modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, che aveva fiscalmente reso inefficiente l’utilizzo della Società Semplice quale HOLDING, posto che rendeva enormemente penalizzante, dal punto di vista fiscale, la percezione di dividendi per il tramite della stessa.
Tuttavia, però, anche lo stesso D.L. 124/2019 presentava certe incongruenze, in particolar modo a quelle situazioni tratte da profili di internazionalità (relativi alla provenienza del dividendo, ovvero alla residenza del socio della Società Semplice beneficiario del dividendo). Di conseguenza, il Legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina per il tramite dell’art. 28 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, al fine di riconoscere maggiore chiarezza.
Seppur risultino necessari alcuni chiarimenti, le modifiche introdotte attribuiscono un rinnovato interesse all’utilizzo della Società Semplice nell’ambito della pianificazione e gestione
patrimoniale, trattandosi di strumento societario diffusamente impiegato quale HOLDING e “cassaforte” di famiglia.
Il Modello societario
Costruire questo modello societario per l’esercizio di attività non commerciali è spesso la soluzione migliore per tantissime PMI italiane per la detenzione di partecipazioni societarie, beni immobili, ma anche marchi e brevetti. Mi sono già occupato in altri contributi su come strutturare un gruppo societario: (La formula della HOLDING SOCIETA’ SEMPLICE: soluzione vincente) ma anche: (HOLDING SOCIETA’ SEMPLICE: un caso concreto).
Scegliere una HOLDING sotto forma di Società Semplice significa adottare per i beni in essa conferiti le regole del diritto societario e non della comproprietà. Infatti, qualora si dovesse arrivare al caso estremo di dover cedere l’intero patrimonio della società, si potrebbe cedere le partecipazioni nella società stessa (invece che i singoli beni).
Vediamo quali sono i grandi vantaggi di una Società Semplice.
Cos’è la Società Semplice?
La Società Semplice si differenzia dalle altre società di persone (SNC o SAS) per l’esclusione della possibilità di aver ad oggetto sociale “commerciale” e per la conseguente esclusione: (i) dell’obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili, salvo l’obbligo di rendiconto; (ii) della soggezione a fallimento e alle altre procedure concorsuali.
La disciplina codicistica della Società Semplice è contenuta negli artt. 2251 – 2290 cod. civ., suddivisi in sezioni concernenti: (i) il contratto sociale; (ii) i rapporti tra soci; (iii) i rapporti con i terzi; lo scioglimento della società; (iv) lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.
Come costituire una Società Semplice?
Il contratto costitutivo di Società Semplice, a differenza della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice, non è soggetto a forme speciali e il suo contenuto non è predeterminato. Quindi, l’atto costitutivo, improntato alla massima semplicità sostanziale e formale. La Società Semplice, nonostante la semplicità, deve essere iscritta nel Registro delle Imprese in apposita Sezione Speciale; La libertà di forma incontra un limite (art. 2251 cod. civ), quando forme speciali sono richieste dalla natura dei beni conferiti nella società: ad esempio, è necessaria la forma scritta a pena di nullità in caso di conferimento di immobili.
Quanti soci occorrono per costituire una Società Semplice?
La Società Semplice, come abbiamo visto, è una forma di società di persone, quindi, deve essere costituirla da almeno due soci; considerato che Società Semplice viene costituita per la detenzione di patrimonio personale (generalmente partecipazioni societarie e/o immobili) è consigliabile la sua costituzione con il coniuge o figli.
Quali sono le responsabilità dei soci nella Società Semplice?
Nel statuto della Società Semplice sono determinati tutti i dettagli necessari. Da tenere in forte considerazione una questione delicata e importante: la responsabilità. In una Società Semplice tutti i soci sono responsabili allo stesso modo, senza limiti e con il patrimonio individuale. Una limitazione della responsabilità non è praticamente possibile e in termini concreti, ciò significa che all’interno di una Società Semplice ogni socio può causare danni che tutti gli altri devono pagare. Qualora, invece, il socio contragga dei debiti personali, il creditore particolare del socio non ha invece la possibilità di rivalersi sulla Società Semplice, considerata l’impignorabilità della sua quota. Riassumendo, per tutti i debiti della Società Semplice, di fatto, ne rispondono completamente i soci. Sui debiti personale del socio, questi ne risponde con tutto il suo patrimonio esclusa la Società Semplice e quello che viene detenuta da essa.
Questo aspetto è uno dei più grandi vantaggi della Società Semplice. Il cuore di una Società Semplice di successo è una politica aziendale lungimirante.
Perché costituire una Società Semplice?
Una volta recepito cos’è una Società Semplice e quali sono i suoi vantaggi. Il principale, secondo il mio parere è la totale assenza di “formalismi“, sia a livello fiscale che civilistico.
La Società Semplice non deve redigere il bilancio e non è tenuta ad avere libri sociali, non ha organi societari e non presenta la dichiarazione dei redditi se non ci sono incassi nell’anno. Quello che molti non conoscono è la semplicità di gestione di questo modello societario. Queste caratteristiche, senza alcun dubbio, portano con se una serie di semplificazioni e abbattimento costi nella gestione della società. Ad esempio: l’iscrizione al Registro Imprese è da considerarsi facoltativa. Per tutte le HOLDING sotto forma di Società Semplice, devono limitarsi a fungere da “cassaforte” del patrimonio della famiglia. Si tratta, sostanzialmente, di una società che può svolgere la sua attività nel più completo anonimato.
Importante: Se decidi di non iscrivere la Società Semplice nel Registro delle Imprese devi fare i conti con gli istituti bancari. Generalmente le banche, non aprono conti correnti alle società che non sono iscritte nel Registro delle Imprese.
Perché una HOLDING, in forma di Società Semplice?
Gli aspetti legati questo modello societario sono riconducibili ad una delle seguenti finalità, quali:
- Tutela del patrimonio familiare: l’imprenditore dovrebbe separare le proprie attività produttive, dagli immobili. Separare partecipazioni, immobili e beni immateriali dalle attività produttive comporta il rischio d’impresa e perdere tutto in caso di default dell’attività produttiva. Per questo motivo si tende ad incentivare la creazione di gruppi societari, con a capo una HOLDING. Questa per mettere a riparo gli assets dalle vicende delle società operative. E’ preferibile che gli assets detenuti vengano messi a reddito in favore delle società operative, per ridurre impatto con i terzi. Per questo motivo i redditi di una HOLDING sotto forma di canoni di locazione, royalties, dividendi e plusvalenze;
- Agevolare il passaggio generazionale: una HOLDING, consente di gestire al meglio il passaggio generazionale agli eredi. In questo modo, ogni erede avrà una quota della Società Semplice (evitando di dover suddividere tra gli eredi le quote di più società operative). Inoltre, al fine di agevolare il passaggio generazionale, si effettuano, generalmente operazioni di donazione della nuda proprietà agli eredi. In questo modo, infatti, l’imposta di donazione viene applicata solo sulla quota dell’usufrutto della partecipazione (e non sull’intero valore della partecipazione come nella successione). Per questo motivo, pianificare in anticipo questo passaggio può portare ad ottenere vantaggi fiscali in ottica successoria;
- Flessibilità organizzativa: la costituzione di una Società Semplice permette di poter sfruttare una importante flessibilità nella definizione dei ruoli e dei poteri sull’amministrazione. Questa flessibilità, spesso non possibile con altre forme societarie. Vediamo alcuni esempi: (i) regole sull’amministrazione: la Società Semplice prevede una regola generale per cui ciascun socio è amministratore in modo autonomo e disgiunto dagli altri. Questo significa che ogni amministratore è rappresentante della società in modo disgiunto. Tuttavia, si può anche stabilire che gli amministratori agiscano congiuntamente; (ii) patti parasociali: anche nelle Società Semplici possiamo regolare i rapporti tra i soci, attraverso i patti parasociali. I patti parasociali sono sottoposte al principio di unanimità, e le decisioni non sono approvate se non con il consenso di tutti i soci.
Perché preferire la Società Semplice alla SRL come HOLDING?
La scelta della forma giuridica da attribuire alla HOLDING di un gruppo familiare è uno degli elementi che richiedono maggiore attenzione. In fase di consulenza agli imprenditori si cerca di capire se adottare come HOLDING una SRL o una Società Semplice. In questi casi seguiamo uno schema ben preciso nella tanbella seguente:
HOLDING SOCIETA’ SEMPLICE | HOLDING SOCIETA’ DI CAPITALI |
---|---|
Attività non commerciale (gli immobili possono essere detenuti anche senza essere messi a reddito) | Costi di gestione più elevati (obbligo di presentazione del bilancio e tenuta della contabilità, anche ai fini IVA) |
Costi di gestione più bassi (non deve presentare il bilancio e una contabilità semplice) | Esercizio di attività commerciale (gli immobili devono essere messi a reddito e producono un reddito) |
Tassazione dividendi, interessi e plusvalenze direttamente sul socio, con imposta sostitutiva al 26% | Tassazione dividendi e plusvalenze con possibilità di sfruttare la PEX (previo verifica dei requisiti) |
Riservatezza (non vi sono obblighi legati alla pubblicazione del bilancio annuale) | Tassazione dividendi e plusvalenze con possibilità di sfruttare il regime PEX (previo verifica dei requisiti) |
Aspetti Fiscali
Ai fini delle imposte sui redditi la Società Semplice è un’entità fiscalmente trasparente (art. 5 del TUIR). Il reddito complessivo della società, viene attribuito ai soci che lo dichiarano in modo proporzionale alle proprie quote di partecipazione. La Società Semplice determina un reddito complessivo che scaturisce dalla somma delle diverse categorie di reddito previste nell’ambito del testo unico. In pratica, le regole fiscali di una Società Semplice, per quanto concerne la determinazione del reddito complessivo, sono le stesse di una persona fisica.
La logica conseguenza è che non producendo reddito d’impresa, è esclusa dalle disposizioni tipicamente applicabili alle società commerciali quali gli ISA e le società di comodo.
Dichiarazione dei redditi da partecipazioni
La Società Semplice, avente come oggetto sociale la gestione statica di partecipazioni, non è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi. Se nel corso del periodo di imposta non ha conseguito alcun reddito, in quanto non ha ricevuto dividendi o trasferito partecipazioni.
Va ricordato che questa semplificazione non assume validità per le Società Semplici aventi ad oggetto la gestione di beni immobili che generano in capo alle stesse redditi di natura fondiaria. Inoltre, le HOLDING, sotto forma di Società Semplici non sono tenute alle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l’Anagrafe tributaria.
Determinazione del Reddito
Ai sensi dell’art. 2249 cod. civ., alla Società Semplice è precluso l’esercizio di attività commerciali. Considerato che dette società non possono produrre redditi di impresa e redditi da lavoro dipendente, guardando all’attività effettivamente esercitata dalla società semplice, i redditi potenzialmente realizzabili dalle Società Semplici sono i seguenti: Reddito di capitale; Redditi fondiari; Redditi di lavoro autonomo; Redditi diversi.
Redditi derivanti da Immobili
Gli elementi di reddito derivanti dagli immobili posseduti da Società Semplici rilevano fiscalmente secondo i criteri propri dei redditi fondiari. (indicati agli artt. da 25 a 43 del TUIR). Secondo le istruzioni previsti nel modello Redditi SP, si applica l’art. 41 del TUIR che comporta l’incremento di un terzo della rendita catastale da dichiarare nei casi in cui le unità immobiliari siano tenute a disposizione. L’art. 8 co. 1 del D.Lgs. n. 23/2011 stabilisce che l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (es. comunali e regionale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.
Quindi: (i) per gli immobili non locati, è dovuta l’IMU, ma il reddito fondiario prodotto dalla società non risulta imponibile IRPEF per i soci; (ii) per gli immobili locati a terzi è prevista, nello stesso tempo sia l’IMU, sia la concorrenza al reddito che sarà imputato ai soci del reddito fondiario prodotto.
Redditi derivanti da dividendi
I dividendi percepiti dalle Società Semplici, per effetto dell’art. 32-quater del D.L. n. 124/2019 (successivamente modificato dall’art. 28 del D.L. n. 23/2020), sono imputati per trasparenza direttamente ai soci come se le partecipazioni da cui provengono gli utili siano possedute dai soci stessi. Tale disposizione è previsto nel comma 1, che prevede: “i dividendi corrisposti alla Società Semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente Regime Fiscale”.
Ad esempio, considerando gli utili imputabili alle persone fisiche residenti, la lett. c) del citato comma 1 prevede che: “per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa” sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta del 26%.
Opzione per il regime di risparmio gestito
A riguardo è necessario considerare che le Società Semplici rientrano fra i soggetti che possono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461/97 (c.d. “regime gestito”), con riferimento ai redditi di capitale e ai redditi diversi di cui agli artt. 44 e 67 comma 1, lett. dal punto c) al punto c-quinquies) del TUIR, ove attribuiscono ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 415/96, la gestione patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa. In caso di opzione per tale regime, le Società Semplici sono soggette all’imposta sostitutiva con l’aliquota del 26%, applicata al termine di ciascun anno solare sul risultato maturato della gestione, come determinato ai sensi del co. 4 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 461/97. Quindi, i dividendi incassati dalle Società Semplici sono soggetti a tassazione secondo il regime proprio di ciascun socio.
Dividendi internazionali
Per i dividendi internazionali, al momento si evidenziano alcune problematiche interpretative. Infatti, le disposizioni sui dividendi risultano discriminatorie sia per i dividendi in entrata, che in uscita dalle Società Semplici. Questo, considerato che la disposizione di cui al citato art. 32-quater si riferisce ai soli dividendi distribuiti dalle società di capitali ed enti residenti in Italia (art. 73, c. 1, lett. a), b) e c) TUIR) a soci residenti in Italia. Si dovrebbe, pertanto concludere che la norma non si applichi ai dividendi internazionali, che quindi dovrebbero concorre per intero alla formazione del reddito dei soci.
Un’analoga problematica riguarda la tassazione dei soci della Società Semplice che non sono residenti in Italia per i quali non sembrano applicabili le soluzioni di cui sopra. Pertanto, il dividendo estero dovrebbe subire una tassazione integrale in Italia. Entrambe le evidenti problematiche si pongono in palese inosservanza della libertà di circolazione dei capitali ratificata dall’art. 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), la quale si applica a tutti i flussi di capitali sia provenienti dalla UE sia da Paesi Extra-UE.
Interessi percepiti
Le Società Semplici sono incise: (i) dall’imposta sostitutiva del 26% di cui al DLgs. 1.4.96 n. 239 sugli interessi percepiti dalle obbligazioni emesse dai c.d. “grandi emittenti” (ad esempio, banche e società quotate); (ii) dalla ritenuta a titolo di imposta del 26% applicata sugli interessi relativi alle altre tipologie di obbligazioni (per titoli pubblici l’aliquota è del 12,50%), ai depositi e conti correnti ai sensi dell’art. 26 co. 2 e 4 del DPR n. 600/73.
Plusvalenze immobiliari
Le plusvalenze realizzate dalla HOLDING Società Semplice a seguito di cessione onerosa di terreni e fabbricati sono soggette agli artt. 67 e 68 del TUIR, ossia alle medesime regole previste per le persone fisiche. Pertanto, la cessione a titolo oneroso di fabbricati genera un reddito diverso imponibile, qualora:
- la vendita avvenga entro 5 anni dalla costruzione o dall’acquisto;
- il corrispettivo percepito superi il costo storico di acquisto o costruzione.
Le cessioni di immobili posseduti da oltre 5 anni non generano materia imponibile in capo ai soci della Società Semplice e, per tale motivo, il reddito derivante dalla cessione di tali immobili non deve essere nemmeno dichiarato dalla stessa Società Semplice.
Queste conclusioni valgono anche nel caso: (i) di scioglimento della Società Semplice con assegnazione degli immobili ai soci; (ii) di cessione immobili (posseduti da più di 5 anni) da parte della Società Semplice e di attribuzione dell’incassato ai soci in sede di scioglimento della società.
Plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria
Alle plusvalenze di natura finanziaria realizzate dalle Società Semplici si applicano le regole del regime dei c.d. capital gain, previsto per i contribuenti IRPEF non imprenditori. Con riferimento ai redditi diversi realizzati dal 1/1/2019, per plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni si applica l’imposta sostitutiva del 26%.
Oneri deducibili e detraibili
Dall’imponibile di una Società Semplice in forma di HOLDING si possono sottrarre alcune voci di costo deducibili descritte all’art. 10 co 3 del TUIR, quali:
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati a adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.
La deduzione si applica al reddito complessivo di ciascun socio in proporzione alla quota societaria posseduta. L’art. 15, comma 3 del TUIR, invece, elenca gli oneri soggetti a detrazione d’imposta del 19% applicata sempre al reddito di ciascun socio in modo proporzionale:
- interessi relativi a prestiti o mutui;
- spese di restauro o manutenzione di beni vincolati;
- donazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni artistico-culturali;
- donazioni a favore di enti, istituzioni, fondazioni o associazioni dello spettacolo (per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato).
Imputazione del reddito ai soci
Il reddito prodotto dalla Società Semplice è ripartito in modo automatico, secondo i criteri della “trasparenza fiscale“, tra i soci che risultano tali alla chiusura del periodo d’imposta: (i) nello stesso periodo di produzione del reddito; (ii) in proporzione alle quote di partecipazione agli utili; (iii) indipendentemente dalla effettiva percezione. Infine, le perdite, le ritenute e crediti d’imposta vengono attribuiti in proporzione alle quote di partecipazione societaria.
Regime del risparmio amministrato e gestito
Considerato che la Società Semplice segue le regole fiscali delle persone fisiche, può altresì preferire per il regime fiscale sia del risparmio amministrato, che del risparmio gestito. Il primo riguarda i redditi diversi (le plusvalenze). Nel caso dell’opzione per il regime gestito invece si ritiene che i dividendi siano esclusi dalla tassazione della gestione maturata a fine anno. Questo può risultare penalizzante nella misura in cui i dividendi percepiti non possano compensare una gestione in perdita.
HOLDING Società Semplice ed aspetti IVA
Per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni da Società Semplici non si applica la presunzione assoluta ai fini IVA prevista dall’art. 4 co. 1 n. 1) del DPR n. 633/72.
Per determinare se la Società Semplice agisca o meno in veste di soggetto passivo IVA, occorre verificare quale sia l’oggetto esclusivo o principale della stessa (art. 4 co. 2 n. 2) e co. 4 del DPR n. 633/72). Quando la società ha come oggetto principale la gestione di beni, come da Circolare n. 26/E/2016, si considera che essa non svolga attività rilevante ai fini IVA.
Riattribuzione alla Società delle ritenute IRPEF da parte dei soci
L’Amministrazione finanziaria, consente ai soci di Società Semplici di cui
all’art. 5 del TUIR possano accordare espressamente il proprio consenso all’utilizzo da parte
della società delle ritenute che residuano una volta operato lo scomputo dal
proprio debito IRPEF, con la conseguenza che il credito ad esse relativo potrà essere utilizzato
dalle prime in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello
F24.
HOLDING Società Semplice e contribuzione INPS sui soci
Con l’Ordinanza n. 1759 del 27/01/2021 la Corte di Cassazione fa luce sull’annosa questione dell’iscrizione alla gestione commercianti per i soci-amministratori di SRL. La questione è nota da tempo e riguarda l’inquadramento contributivo INPS cui sono soggetti i soci di SRL che svolgono anche l’attività di amministratore.
La Corte di Cassazione interviene in modo chiaro sul punto, non mettendo in discussione il principio della doppia contribuzione previsto dalla Legge, ma ridimensionando l’interpretazione data dalla prassi.
In particolare, la sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda non può essere sufficiente a giustificare l’iscrizione alla posizione commercianti. Sul punto, la Suprema Corte si è espressa in questo senso: “Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha rilevato che il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l’avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell’amministratore”
È onere dell’INPS, secondo gli Ermellini, dimostrare la partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda, da cui discenderà la necessità di iscrivere il socio-amministratore di una SRL alla gestione commercianti.
HOLDING Società Semplice e passaggio generazionale
Analizziamo i vantaggi, giuridici e fiscali, nella creazione di HOLDING Società Semplice, quale strumento strategico per mantenere il controllo aziendale all’interno della famiglia.
Il problema dell’avvicendamento successorio all’interno delle aziende di famiglia viene risolto molto spesso mediante la creazione di HOLDING. Questa scelta strategica consente il mantenimento del controllo societario accentrato, evitando la dispersione di quote cosi superando, (nel rispetto della legge), il problema della divisione tra i vari eredi dell’attività di famiglia con evidente contenimento della conflittualità tra gli eredi stessi.
Infatti, la giusta sistemazione degli eredi all’interno della HOLDING, permette di affidare a ciascun membro della famiglia il controllo e/o partecipare ad un singolo settore del business azionale.
Inoltre, con la creazione di patti parasociali si possono perseguire i seguenti obiettivi, quali: (i) controllo delle conflittualità con attribuzione a ciascun erede di quote; (ii) maggiore facilità di subentro nel controllo delle quote, evitando i passaggi di quote societarie; (iii) mantenimento della governance di gruppo all’ interno della famiglia.
La creazione di una HOLDING Società Semplice nel passaggio generazionale può rappresentare una scelta strategica anche in termini di sgravi fiscali attraverso lo strumento della donazione con riserva di usufrutto delle partecipazioni detenute.
Il vantaggio è evidente: il donante, futuro de cuius, mantiene il diritto al controllo sulla HOLDING ed inoltre beneficia anche di un importante sgravio fiscale sotto forma di abbattimento della base imponibile dell’imposta di donazione, che si applicherà sulla sola nuda proprietà anziché sull’intera proprietà delle quote. Una volta aperta la successione, poi, l’imposta non verrà calcolata per il principio del consolidamento dell’usufrutto ai sensi dell’art. 61 D.L n. 346/1990.
La HOLDING Società Semplice di famiglia, come abbiamo visto, rappresenta dunque uno degli strumenti più idonei a favorire il passaggio generazionale ed una razionalizzazione del patrimonio di famiglia.
Riepilogo delle motivazione per costituire un HOLDING Società Semplice
Seppur risultino necessari ancora delle precisazioni, le modifiche sopra esposte appaiono ammirevoli all’utilizzo della Società Semplice nell’ambito della pianificazione e gestione patrimoniale, interesse ultimamente “ridotto” in ragione, come abbiamo visto sopra, dell’impossibilità alla percezione di dividendi da parte della stessa. A tal riguardo, posta l’ormai pacifica possibilità di ricorrere alla Società Semplice per lo svolgimento di attività di mera gestione di beni: immobili, asset finanziari e partecipazioni societarie.
Considerati gli interventi favorevoli della giurisprudenza, si ricorda come tale strumento societario sia diffusamente utilizzato quale HOLDING e “cassaforte” di famiglia per una serie di motivazioni di carattere organizzativo/civilistico e fiscale individuabili come di seguito:
Dal punto di vista organizzativo e civilistico, oltre alla flessibilità nella governance, si ricordano:
- semplicità di costituzione: ai sensi dell’art. 2251 cod. civ., il contratto di Società Semplice non è soggetto a forme particolari, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti;
- semplicità di gestione: per tale tipologia societaria, è prevista l’esclusione dall’obbligo di tenere i libri e scritture contabili di cui all’art. 2214 cod. civ. (salvo l’obbligo di rendiconto) e di redazione e deposito del bilancio, con conseguente economicità di tale tipologia societaria rispetto ad altre (come SRL o SPA) nell’ottica dell’utilizzo qui analizzata;
- possibilità, ai sensi dell’art. 2267, comma 1, cod. civ., di limitare la responsabilità personale dei soci a coloro che agiscono in nome e per conto della società;
- ampia flessibilità statutaria, in relazione alle regole di governance/amministrazione, funzionamento e dell’ingresso degli eredi dei soci; a tal riguardo, si pensi, ad esempio: (i) alla possibilità di riservare solo ad uno o ad alcuni soci il diritto di amministrare e prevedere già a chi spetti l’amministrazione a seguito del decesso del “capofamiglia”, riservando eventualmente a questi il potere di variare tale previsione, (ii) alla possibilità di limitare il subentro degli eredi dei soci nella titolarità della quota, mediante clausole di “chiusura” della compagine in ambito familiare, (iii) alla possibilità di riconoscere specifici diritti al “capofamiglia”, quali, ad esempio, il voto determinante su talune materie ovvero, la possibilità di recesso incondizionato, con potere di sciogliere la società ed (iv) alla possibilità di prevedere in capo ad alcuni soci il diritto alla percezione di utili in misura più che proporzionale ed il voto determinante nella decisione di distribuirli;
- impignorabilità della quota del socio da parte del creditore particolare del socio stesso: sul tema, è prevalente infatti la tesi secondo cui la possibilità di espropriazione della quota non si concili con la natura del rapporto fiduciario tra i soci, tesi peraltro accolta anche dalla Cassazione secondo cui le quote di società di persone non possono essere oggetto di espropriazione durante la vita della società, a beneficio dei creditori particolari dei soci, a condizione che statutariamente sia previsto che il trasferimento della quota possa avvenire esclusivamente con il consenso unanime dei soci;
- mancato assoggettamento a fallimento e alle altre procedure concorsuali.
Dal punto di vista fiscale che caratterizzano la Società Semplice e che l’hanno resa uno strumento fortemente utilizzato come “cassaforte”, si ricordano:
- la non applicabilità, conseguente all’impossibilità di svolgimento dell’attività di impresa, della normativa in merito ad IRAP, società di comodo e studi di settore;
- la possibilità di rivalutare il costo fiscale (se previsto dalla riapertura dei termini) di terreni e partecipazioni posseduti dalla Società Semplice;
- la possibilità di applicare i regimi del risparmio amministrato/gestito sui redditi finanziari;
- la possibilità di fruire delle detrazioni per investimenti in Start-up innovative;
- relativamente al settore immobiliare, fra le altre si segnala: (i) la possibilità di beneficiare delle detrazioni in materia di spese sostenute per il recupero e la riqualificazione energetica degli edifici, (ii) la non imponibilità delle plusvalenze relative alla cessione di immobili detenuti per più di cinque anni e, (iii) salvo le medesime eccezioni previste per le persone fisiche, l’effetto sostitutivo dell’IMU/IRPEF per gli immobili non locati, in relazione ai quali, quindi, è dovuta l’IMU, ma il reddito fondiario prodotto dalla società non risulta imponibile ai fini Irpef per i soci.
Consulenza di Matteo Rinaldi
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