CCHI PAGA I DEBITI DI UNA SOCIETA’ CANCELLATA
06.10.2023
Matteo Rinaldi
CHI PAGA I DEBITI DI UNA SOCIETA’ CANCELLATA?
La responsabilità per i debiti tributari e le sanzioni amministrative può ricadere sugli amministratori o liquidatori delle società. Sono frequenti i casi in cui le imprese, nel tentativo di cancellarsi dal Registro Imprese, si trovano successivamente a dover affrontare problemi di liquidazione, anche a causa di imposte sui redditi non pagate. Infatti, non è raro che le cancellazioni delle società siano il risultato di processi societari non sempre lineari, che possono essere collegati a controversie tributarie in corso al momento della cancellazione.
Nel presente contributo si intende prospettare le ragioni per escludere sia la solidarietà che la trasmissibilità degli oneri per tali sanzioni.
L’EFFICACIA DELLA CANCELLAZIONE SOCIETARIA
La cancellazione della società comporta rilevanti implicazioni, come recita l’articolo 2495 del Codice Civile. Questa disposizione garantisce che la cancellazione sia delle società di capitali che di quelle personali abbia effetto costitutivo, cioè estingua completamente la società e indirizzi ogni azione legale esclusivamente nei confronti dei soggetti responsabili: i soci, gli amministratori e i liquidatori.
È fondamentale evidenziare i principi giuridici stabiliti dalla Corte di Cassazione in merito all’articolo 2495 del Codice Civile.
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In primo luogo, con la cancellazione dal Registro delle Imprese, la società si considera estinta, anche se sussistono debiti pendenti o rapporti giuridici non risolti. In concreto, la cancellazione rende l’ente inesistente, privo di legittimità sostanziale e procedurale. In secondo luogo, gli eventuali documenti fiscali notificati alla società sciolta non hanno valore legale.
La cancellazione/estinzione della società ne annulla la capacità di agire sia come soggetto attivo che come soggetto passivo, impedendo a qualsiasi ufficio tributario di notificare documenti fiscali alla società inesistente.
EFFETTO SUCCESSORIO PER DEBITI TRIBUTARI DELLA SCOCIETA’ CANCELLATA
Nel caso in cui la cancellazione dal R.I. non comporti la cessazione di tutti i rapporti giuridici in capo alla società estinta, si verifica un fenomeno di tipo successorio. In questo caso si ha:
- Il trasferimento delle obbligazioni ai soci, i quali risponderanno dei debiti sociali nei limiti di quanto ricevuto durante la liquidazione o senza limiti, a seconda che la loro responsabilità fosse limitata o illimitata durante l’esistenza della società.
- Il trasferimento ai soci, in regime di contitolarità e comunione indivisa, dei diritti e dei beni che non erano inclusi nel bilancio di liquidazione della società estinta. Questo comprende anche quelli che non erano ancora stati liquidati.
Tuttavia, i meri crediti non vengono trasferiti, nemmeno se sono stati oggetto di azioni legali o possono ancora essere azionati in tribunale. Inoltre, i diritti di credito che non sono ancora certi o liquidi e che avrebbero richiesto ulteriori azioni per essere inclusi nel bilancio di liquidazione, verranno considerati come rinunciati dalla società.
– CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA’ ED ESTINZIONE AI FINI TRIBUTARI
La difficoltà dell’Amministrazione finanziaria nel recuperare i crediti insoddisfatti nei confronti delle società estinte, spesso a causa di azioni di controllo tardive, ha portato il Legislatore a modificare il quadro normativo e interpretativo, cercando di tutelare in modo più incisivo il credito erariale. Questo è stato fatto attraverso l’introduzione dell’articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo n. 175/2014. La modifica normativa introdotta ha dato maggiore potere all’Amministrazione finanziaria nel recuperare i crediti insoddisfatti delle società estinte.
Secondo questa norma, la cancellazione della società dal Registro Imprese non avrà effetto di estinzione per un periodo di 5 anni ai fini degli atti di accertamento, riscossione e contenzioso fiscale. L’Amministrazione finanziaria ha la facoltà di notificare atti di accertamento e cartelle di pagamento entro questo periodo, chiedendo ai soci, agli amministratori e ai liquidatori di rispondere per il mancato pagamento di imposte e tributi. È quindi importante che i soci siano consapevoli delle proprie responsabilità e siano pronti a gestire la situazione in modo adeguato.
– ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ E CREDITI ERARIALI
Questa disposizione beneficia esclusivamente il creditore erariale, in quanto mentre per gli altri creditori (fornitori e banche) l’estinzione della persona giuridica è contemporanea alla cancellazione, per l’Amministrazione Finanziaria si applica una fittizia presunzione giuridica per cui l’estinzione viene procrastinata di cinque anni, rispetto alla cancellazione della persona giuridica. Questa disposizione garantisce all’Amministrazione di poter recuperare in qualche modo le proprie pretese..
– RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DEI LIQUIDATORI DI SOCIETA’ ESTINTE
L’articolo 28 del Decreto Legislativo n. 175/2014 ha introdotto importanti modifiche alla normativa fiscale e contributiva riguardante l’estinzione delle società. In particolare, l’articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che disciplina la responsabilità fiscale dei liquidatori, dei soci e degli amministratori, è stato modificato.
Ora, i liquidatori delle società sono personalmente responsabili del pagamento delle imposte non adempiute durante la liquidazione, incluse quelle dovute per il periodo precedente. Questa responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero avuto priorità nella graduazione dei crediti. La stessa regola si applica agli amministratori in carica al momento dello scioglimento della società se non sono stati nominati liquidatori.
Liquidatori e amministratori devono seguire un prospetto graduato per i pagamenti durante la liquidazione, destinando prima i fondi per i debiti tributari e poi, eventualmente, ad altre categorie di creditori, e solo ciò che rimane può essere assegnato ai soci.
CHIARIMENTI SULLA RESPONSABILITA’ DEI LIQUIDATORI NELLA SOCIETA’ CANCELLATA
Qualora i liquidatori non riescono a dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi tributari prima di distribuire gli utili ai soci oppure se hanno estinto crediti di rango inferiore prima di quelli tributari, saranno personalmente responsabili del pagamento dei tributi dovuti dalla società cancellata.
Tuttavia, questa responsabilità è limitata al valore dei crediti di imposta che avrebbero potuto essere dedotti in sede di graduazione dei crediti. In altre parole, i liquidatori saranno tenuti a pagare solo nella misura in cui non siano coperti da eventuali crediti di imposta.
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DEI SOCI DELLA SOCIETA’ CANCELLATA
Se i soci hanno ricevuto denaro o altri beni sociali durante i due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione della società, o se hanno ricevuto beni sociali durante il periodo di liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dalla società.
La responsabilità dei soci è limitata al valore dei beni ricevuti e può essere aumentata in base alle disposizioni del codice civile. Quindi, se i liquidatori distribuiscono attività ai soci e ciò causa un credito erariale insoluto alla fine della liquidazione, i soci saranno responsabili per il pagamento di queste somme, ma solo fino all’importo dei beni ricevuti.
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE SOLIDALE DEI SOCI
La cancellazione della società dal Registro delle Imprese comporta una responsabilità patrimoniale solidale dei soci nei confronti dei creditori sociali, al fine di garantire una maggiore tutela per questi ultimi.
Secondo l’art. 2495 del Codice Civile, i creditori insoddisfatti, entro 1 anno dalla cancellazione hanno il diritto di far valere i propri crediti nei confronti dei soci, nei limiti dell’ammontare delle somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione.
Tale responsabilità solidale non può superare gli attivi distribuiti durante il processo di liquidazione. Dopo la cancellazione della società, i creditori possono rivolgersi ai soci per soddisfare le loro pretese patrimoniali, basandosi sul bilancio finale di liquidazione, e ai liquidatori se il mancato pagamento è stato causato da loro negligenza.
Importante notare che anche in caso di debiti tributari, la cancellazione della società non costituisce un’eccezione all’effetto estintivo, pertanto i creditori tributari possono far valere i propri crediti nei confronti dei soci, fino all’ammontare delle somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione.
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DEI SOCI
La responsabilità patrimoniale dei soci è di natura civile e non riguarda un debito tributario, ma un’obbligazione civile basata sul debito d’imposta della società. Obbligazione il cui presupposto è costituito dal debitotributario della società e dalle somme riscosse in pregiudizio del pagamento di quel debito. Questo debito deve essere certo ed esigibile ed inoltre non essere stato soddisfatto con le attività della liquidazione.
Per attivare la pretesa verso i soci (così come verso gli amministratori, soci e liquidatori), occorre in particolare che il debito fiscale sia stato iscritto a bilancio, essendo onere dei soci che a tale pretesa intendano sottrarsi l’onere di dimostrare di non aver percepito attività dalla liquidazione, i quali hanno l’onere di dimostrare o che non vi siano state distribuzione di beni, o che il debito tributario all’epoca della distribuzione non era prevedibile).
AVVISO DI ACCERTAMENTO SULLA SOCIETA’ ESTINTA
L’avviso di accertamento sulla società estinta deve essere emesso prima della cancellazione della società stessa e deve essere notificato ai soci. Questo avviso quantifica il debito tributario e può essere oggetto di opposizione da parte degli interessati, che possono presentare ricorso davanti al Giudice tributario.
È importante notare che questo avviso di accertamento non si confonde con l’avviso di accertamento che definisce il debito tributario a carico della società stessa. L’avviso di accertamento nei confronti della società estinta riguarda i periodi d’imposta della società e segue il corso degli accertamenti tributari. Questo avviso, a meno che non venga opposto o confermato giudizialmente, costituisce il titolo per l’esecuzione del debito.
L’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore della società può essere esercitata dall’amministrazione finanziaria quando il liquidatore ha esaurito le disponibilità della liquidazione senza pagare l’imposta dovuta dalla società. Questa azione può essere esercitata solo se i tributi a carico della società possono essere posti in riscossione e se è acquisita la certezza legale che tali tributi non siano stati pagati con le attività di liquidazione.
Inoltre, l’avviso di accertamento sul debito tributario della società estinta deve essere emesso e notificato ai soci prima della cancellazione della società, e i destinatari della notificazione sono i soci stessi. Dopo la cancellazione, la relazione tra i soci si configura come una comunione di beni, che è il centro residuo di imputazione degli effetti giuridici dei rapporti sociali precedenti. Questo principio si applica sia alle sopravvenienze attive che a quelle passive della liquidazione.
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE SUSSIDIARIA DEI SOCI
L’accertamento della responsabilità patrimoniale dei soci, in base all’articolo 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 (con riguardo ai crediti per imposta sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati a carico della stessa, ancorché accertati successivamente), deriva dalla percezione indebita di attività di liquidazione che sono state sottratte al pagamento dei tributi. Questa responsabilità può essere fatta valere entro il termine ordinario di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dalla percezione di attività che sono state indebitamente sottratte al pagamento del debito fiscale. Non è rilevante che lo strumento giuridico formale per far valere questa responsabilità sia un avviso di accertamento.
Eventuali opposizioni a questo avviso di accertamento davanti al Giudice tributario non riguarderebbero l’inesistenza o la infondatezza del debito fiscale, ma l’inesistenza delle condizioni per la responsabilità patrimoniale.
Nel caso dei soci, ciò potrebbe riguardare la mancata percezione di attività di liquidazione sottratte al pagamento del debito fiscale, oppure la percezione di tali attività in un contesto in cui l’esistenza del debito tributario non era “prevedibile”.
SOLIDARIETA’ DEI SOCI NEI LIMITI DEI BENI RICEVUTI
L’articolo 36, comma 3 del DPR n. 602/1973 prevede una responsabilità dei soci nei limiti del valore dei beni ricevuti. Una formulazione simile si trova anche nell’articolo 2495 del Codice Civile, che afferma che i soci sono responsabili fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Questa disposizione è funzionale all’applicazione della legge senza ignorare il principio di solidarietà, che per sua natura coinvolge l’intero debito tributario e si scontra con la possibilità di ripartire il debito in base alle quote di partecipazione dei soci e farlo valere entro questo limite per ciascuno di loro.
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE
In base all’art. 7 del D.L. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di una società sono esclusivamente a carico della persona giuridica stessa. Questa disposizione è stata introdotta per creare un’eccezione alla regola di solidarietà nel pagamento delle sanzioni tra l’autore dell’infrazione e la società. Di conseguenza, si può ritenere che tale formula stabilisca anche l’intrasmissibilità delle sanzioni ai soci della società estinta.
In altre parole, i soci non sono responsabili per il pagamento delle sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale della società che non esiste più.
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE PER IVA E IRAP
L’Agenzia delle Entrate può azionare la responsabilità patrimoniale ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 602/1973, se sussistono determinati presupposti, entro il termine di prescrizione decennale.
Tale disposizione si applica solo ai debiti Ires. Se invece non sussistono tali presupposti, si applica l’art. 2495 del Codice Civile, secondo il quale i soci sono responsabili nel limite di quanto hanno ricevuto in base al bilancio finale di liquidazione, mentre i liquidatori solo se il mancato pagamento è causato da loro colpa. In entrambi i casi, la responsabilità dei soci o dei liquidatori non è automatica e l’Erario deve dimostrare le condizioni che li rendano responsabili.
Ove non sussistano i presupposti per la menzionata responsabilità, opera l’art. 2495 del Codice Civile e quindi i soci sono responsabili nel limite di quanto hanno ricevuto in base al bilancio finale di liquidazione, mentre i liquidatori solo se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.
Anche in tal caso, non si verifica alcuna successione nel debito, quindi una volta cancellata la società la responsabilità di soci e liquidatori non è automatica, in quanto l’Erario deve dimostrare la presenza delle condizioni che possono far ritenere responsabili i soci o i liquidatori. Inoltre, l’art. 2495 del Codice Civile viene considerato di valenza residuale, quindi il recupero del debito tributario potrebbe avvenire attraverso un’azione civile basata su tale disposizione. Questa soluzione potrebbe valere anche per i debiti IVA, il cui recupero dovrebbe essere regolato dall’art. 2495 del Codice Civile.
NOTIFICA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO
L’Agenzia delle Entrate può avviare la responsabilità patrimoniale per debiti IVA e IRAP solo se si verificano determinate condizioni entro il termine di prescrizione decennale. Tale disposizione si applica esclusivamente ai debiti IRES. Se non ricorrono i presupposti entra in vigore l’articolo 2495 del Codice Civile, che ritiene responsabili i soci per quanto ricevuto in base al saldo finale di liquidazione, ed i liquidatori responsabili solo nel caso in cui il mancato pagamento sia avvenuto per loro colpa.
In entrambi i casi, la responsabilità dei soci o dei liquidatori non è automatica, poiché l’Amministrazione Finanziaria deve dimostrare le condizioni necessarie per la loro responsabilità.
Il valore residuo dell’articolo 2495 del Codice Civile consente il recupero dei crediti tributari mediante azione civile, potenzialmente applicabile anche ai debiti IVA. Inoltre, il recupero dei crediti di interesse segue le stesse regole del recupero del credito principale per una qualsiasi delle imposte precedentemente menzionate. L’atto di accertamento che determina la responsabilità dei soci deve essere motivato e notificato secondo le disposizioni dell’art. 60 del DPR 600/1973 (ex art. 36 comma 5 del DPR n. 602/1973).
Nonostante si tratti di una controversia di natura civile, è possibile presentare ricorso contro l’atto di accertamento secondo le disposizioni del contenzioso tributario.
DEBITI ERARIALI E FALLIMENTO SOCIETA’ ESTINTA
Per quanto riguarda la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di presentare una richiesta di fallimento per una società estinta a causa di debiti erariali, occorre considerare che secondo la Legge Fallimentare, qualsiasi creditore (compreso il Fisco) ha solo un anno di tempo dal momento della cancellazione della società dal Registro Imprese per presentare la richiesta di fallimento.
Il termine annuale è inderogabile: se la dichiarazione di fallimento non viene effettuata entro un anno dalla cancellazione, la società non è più soggetta al fallimento. Non importa se il creditore è stato diligente e ha presentato tempestivamente la richiesta di fallimento entro l’anno: se il tribunale non emette una Sentenza di Fallimento entro l’anno dalla cancellazione dal Registro Imprese, il fallimento non può più essere dichiarato.
La regola si applica anche al Fisco, sebbene per esso la società sia considerata ancora in vita fino a 5 anni dalla cancellazione. Di conseguenza, per una società cancellata dal Registro Imprese da più di un anno, non è più possibile richiedere il fallimento.
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