CONFERIMENTO D’AZIENDA COME FUNZIONA
Data
12.04.2023
Autore
Matteo Rinaldi
CONFERIMENTO D’AZIENDA
Con il conferimento è l’azienda deve essere intesa come complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa e il cui aspetto essenziale è rappresentato dall’organizzazione dei beni e dei rapporti giuridici ossia nel collegamento funzionale fra i medesimi in vista della loro utilizzazione unitaria.
Il conferimento si distingue della cessione d’azienda, in quanto, nella cessione di azienda il cedente riceve del denaro, mentre nel conferimento d’azienda, il conferente non ottiene denaro, bensì azioni o quote della conferitaria, a seconda che trattasi di una società per azioni (SPA) o società a responsabilità limitata (SRL).
Il conferimento d’azienda rappresenta un’operazione straordinaria di gestione d’azienda, in quanto comporta una radicale riorganizzazione dell’attività produttiva della stessa, e viene posta in essere per diversi motivi:
- per il riassetto organizzativo del processo produttivo;
- per la ristrutturazione finanziaria ed economica;
- per agevolare i processi di liquidazione, separando quelli in perdita da quelli più redditizi;
- per effettuare operazioni di concentrazioni d’impresa.
Leggi anche: “Intervista a Matteo Rinaldi: Le operazioni di M&A, per acquisire e vendere aziende attraverso il Private Equity”
In questo contributo analizzeremo gli aspetti salienti del conferimento.
AMBITO SOGGETTIVO
I soggetti che partecipano nell’operazione di conferimento sono:
- persona fisica non imprenditore: ad. es. titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale come usufrutto sull’azienda. Qualora il conferente abbia acquisito l’azienda tramite successione ereditaria, ovvero donazione senza aver mai iniziato una attività di impresa. In questi casi siamo di fronte al caso della presenza di una azienda senza il temporaneo esercizio dell’attività di impresa;
- imprenditore individuale: per imprenditore individuale, ai sensi dell’articolo art. 2082 Codice Civile, si intende il soggetto persona fisica “che esercita professionalmente un’attività economica organizzata, al fine della produzione o della scambio di beni o di servizi”. Dove per attività economica si intende un comportamento positivo diretto a creare nuova ricchezza e nuova utilità (scopo di lucro od obiettiva economicità). Inoltre l’attività economica deve essere organizzata, ossia essa deve essere conseguenza dell’organizzazione dei fattori produttivi. Infine deve sussistere il requisito della professionalità, ossia l’attività dell’imprenditore deve essere svolta in modo professionale, cioè in modo stabile, anche se non continuativo;
- società: si tratta delle società di persone, quali: società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata e società per azioni e in accomandita per azioni;
- ente commerciale e non commerciale: che conferisce l’azienda, ovvero il ramo di azienda.
b) il conferitario: si tratta del soggetto economico che riceve l’azienda, aumentando di conseguenza proprio capitale. Il soggetto conferitario può assumere la veste di società. Il soggetto conferitario può essere di nuova costituzione (conferimento per scorporo), ovvero preesistente (conferimento per apporto o per concentrazione), nel quale ultimo caso la conferitaria dovrà deliberare un aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (art. 2441 c.c., co. 4). Come noto per diritto di opzione si intende il diritto attribuito ai soci di poter partecipare all’aumento de capitale in modo proporzionale alla quota di capitale sociale già posseduta. L’art. 2441 comma 4 c.c. prevede l’esclusione ex lege del diritto di opzione, qualora la delibera di aumento di capitale preveda il conferimento non di denaro, ma di beni in natura, tra i quali rientra l’azienda.
LA PROCEDURA DEL CONFERIMENTO
- aspetti propedeutici all’operazione stessa: in tale fase vi sono diverse operazioni da effettuare tra cui l’incontro tra le parti, la delibera assembleare con la proposta relativa al conferimento, la nomina del perito per la valutazione del conferimento;
- relazione della perizia: la relazione è un documento previsto dall’art. 2343 Codice Civile da un esperto nominato dal Tribunale nel caso di S.p.a o S.a.p.a, o dall’esperto nominato dai soci nella S.r.l che assolve la fondamentale funzione, di tutelare la effettiva formazione del capitale sociale. Essa mira a tutelare gli interessi dei terzi creditori sociali che si trovano in una posizione di sostanziale disparità, sotto il profilo della trasparenza, a fronte di una valutazione che discende da un atto negoziale dei soci fondatori. La stima deve essere strutturata come un bilancio d’esercizio e deve rispettare i medesimi criteri di valutazione stabiliti dal Codice civile e dai Principi Contabili OIC. Dovrà essere individuata l’entità del capitale netto della società conferente in base al quale può essere quantificato l’incremento del capitale della società conferitaria, che rappresenta la “garanzia per i terzi” e la base sulla quale verranno determinati i redditi futuri;
- atto di conferimento e adempimenti successivi. La Nota Operativa rileva, tra l’altro, che la data di effetto del conferimento e la sua efficacia è quello di stipula notarile dell’atto di conferimento che inizia a produrre i suoi effetti dopo l’iscrizione dell’atto stesso presso il Registro delle Imprese, che deve avvenire entro i successivi 30 giorni. Inoltre, entro 30 giorni deve essere presentata la comunicazione di variazione dati all’Ufficio IVA competente per territorio.
ASPETTI FISCALI
Il conferimento d’azienda è considerato una operazione fiscalmente neutra, a condizione che: (i) il soggetto conferente ed il soggetto conferitario siano imprese commerciali; (ii) oggetto del conferimento sia un’azienda. I soggetti conferenti che effettuano il conferimento in regime di neutralità fiscale possono anche avere la residenza all’estero, però, le aziende oggetto del conferimento devono avere la residenza in Italia.
Ai fini dell’imposizione diretta, il soggetto conferente deve calcolare le quote di ammortamento fiscalmente deducibili assumendo il costo fiscale della società conferente ed applicando allo stesso: nel caso di immobilizzazioni materiali, i coefficienti tabellari; nel caso di immobilizzazioni immateriali o di spese relative a più esercizi, le misure di deducibilità individuate dagli articoli 103 e 108 del TUIR. L’art. 176, comma 2-ter del TUIR, dispone che, ai “plusvalori” emersi nella contabilità del soggetto conferitario, per effetto dei maggiori valori determinati nella perizia, la società conferitaria può optare nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione, o al più tardi, in quella del periodo di imposta successivo, per l’applicazione in tutto o in parte sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo, costituenti immobilizzazioni materiali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva.
Ai fini dell’imposizione indiretta, le operazioni di conferimento di azienda o ramo di azienda non sono considerate cessioni di beni e quindi l’operazione è considerata fuori dal campo dell’applicazione dell’IVA, e non devono essere ottemperati gli obblighi di fatturazione previsti dall’ articolo 21 del DPR n. 633/72.
Il conferimento di azienda è soggetto inoltre all’Imposta di Registro in misura fissa e, se sono compresi dei beni immobili, sono dovute in misura fissa sia l’Imposta Ipotecaria che l’Imposta Catastale.
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