Per negoziare un buon contratto di “cessione di ramo d’azienda” è importantissimo comprendere i 5 aspetti fondamentali per non sbagliare…!!
In questo articolo ci occuperemo proprio di questa operazione straordinaria ed in particolare vedremo quali sono gli aspetti da prendere in considerazione:
- Cos’è la cessione del ramo d’azienda?
- Cosa occorre sapere prima di cedere il ramo d’azienda?
- Cos’è la due diligence?
- Cosa accade dei crediti e debiti aziendali?
- Cessione del ramo d’azienda e lavoratori dipendenti?
1. COS’È LA CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA?
La cessione del ramo d’azienda è il contratto di vendita che ha ad oggetto il ramo d’azienda. Secondo l’art. 2555 del codice civile, l’azienda è costituita dal complesso organizzato di beni a disposizione dell’imprenditore e finalizzati all’esercizio della sua impresa. Il ramo d’azienda è quella porzione dell’azienda organizzata e strutturata che ha il carattere di autonomia ed è idonea da sola a configurare l’esercizio d’impresa.
Prima di cedere o acquistare il ramo d’azienda è opportuno premurarsi di:
- conoscere la situazione economico-patrimoniale aggiornata;
- analizzare l’organigramma aziendale;
- analizzare i relativi contratti di lavoro in essere;
- esaminare i diritti di proprietà intellettuale, quali brevetti, marchi, software, etc.;
- richiedere all’Erario il certificato relativo ai debiti tributari pendenti.
2. COSA OCCORRE SAPERE, PRIMA DI CEDERE IL RAMO D’AZIENDA?
La disciplina rilevante è contenuta negli articoli 2555 e seguenti del codice civile. A titolo esemplificativo, si riportano i punti più importanti:
- necessità della forma scritta, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il contratto dovrà essere iscritto nel Registro delle Imprese e, solo in questo modo, secondo l’art. 2556 del codice civile, la cessione sarà opponibile ai terzi;
- divieto di concorrenza del cedente. Secondo l’art. 2557 del codice civile è previsto che il cedente debba astenersi dall’intraprendere una nuova attività imprenditoriale che si ponga in concorrenza con quella ceduta. In pratica, salvo patto contraio, il cedente non potrà vendere la sua azienda per poi ricominciare a esercitare una attività similare nella stessa “zona” dell’acquirente.
- subentro automatico del cessionario nei contratti dell’azienda ceduta che non abbiano carattere personale, come previsto dall’art. 2558 del codice civile.
3. COS’È LA DUE DILIGENCE?
La due diligence è un’attività di indagine, valutazione e revisione, di solito messa in atto da professionisti come avvocati e commercialisti, che serve a valutare ogni aspetto economico e patrimoniale del ramo d’azienda in cessione. La due diligence serve appunto a individuare ogni eventuale problematica inerenti il ramo d’azienda, come ad esempio la verifica delle arttività e passività, le garanzie contrattuali, i prezzi di vendita dei prodotti/servizi, la contrattualistica, etc.
4. COSA ACCADE DEI CREDITI E DEI DEBITI IN CASO DI CESSIONE?
Le norme sono contenute negli articoli 2559 e 2560 del codice civile e dicono che la cessione di ramo d’azienda comporta la cessione dei debiti e dei crediti ad esso collegati. Quindi:
- Vengono trasferiti tutti crediti ad eccezione di quelli che abbiano natura strettamente personale e opera a prescindere da una specifica pattuizione nell’atto di trasferimento. La cessione dei crediti opera anche senza il consenso del debitore.
- I debiti, invece, hanno una disciplina differente. Chi cede non è liberato dai debiti anteriori alla cessione, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito. Colui che cede, quindi, continuerà a rispondere dei debiti anteriori al trasferimento, salvo diversa previsione (espressa!) e consenso dei creditori.
- Se i debiti risultano dai libri contabili dell’azienda, l’acquirente del ramo d’azienda è responsabile in solido con chi cede.
ATTENZIONE: a riguardo i debiti tributari, bisogna sapere che, secondo l’art. 14 del D. Lgs n° 472/97, l’acquirente risponde in solido con il cedente per il pagamento delle imposte relative all’anno in cui sia avvenuta la cessione, oltre che nei due anni precedenti.
Il suggerimento è quello di verificare la situazione fiscale, tramite il certificato sull’esistenza di contestazioni in corso che l’amministrazioni finanziaria è tenuta a rilasciare su richiesta degli interessati (art. 14 del D. Lgs. n° 472/97, comma 3).
5. CESSIONE DEL RAMO E LAVORATORI DIPENDENTI?
La disciplina nello specifico è l’art. 2112 del codice civile in materia di diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda. Il Codice Civile prevede che “in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”.
Consulenza di Matteo Rinaldi
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