Sicuramente avrai sentito parlare di Holding. In Italia le Holding sono utilizzate per la gestione strategica dell’intero gruppo societario e grazie all’introdotto regime della Partecipation Exemption (PEX), il regime che esenta da tassazione i dividendi ed i capital gain in entrata ha . la funzione di massimizzare il carico fiscale relativo ai flussi monetari in entrata e provenienti dalle altre società del gruppo come: i dividendi; gli interessi (se ad esempio la Holding si occupa di erogare finanziamenti infragruppo); le royalties, in presenza ad esempio di licenze, marchi e brevetti concessi al gruppo; management e spese di coordinamento qualora la Holding eroghi servizi centralizzati alla totalità del gruppo sottostante.
Un’altra funzione principale della Holding è quella di tutelare il proprio patrimonio. Chi possiede un patrimonio immobiliare o più aziende operative e non vuole correre il rischio, la Holding è il miglior strumento per tutelarsi.
In questo contributo intendiamo offriti un’adeguata descrizione del concetto di Holding e nelle sue sfacciettature. Vediamo insieme.
CREARE UN GRUPPO SOCIETARIO
Molti imprenditori si rendono conto che per migliorare la redditività della propria attività devono “diversificare” e “investire” in altri business.
Ci sono casi in cui l’imprenditore decide di acquisire la società di un fornitore per ridurre i costi e migliorare la redditività; oppure un altro imprenditore decide di separare l’attività commerciale da quella immobiliare. In tutti i casi, è necessario valutare attentamente la situazione per capire se vi sono possibilità di ottimizzazione societaria. Ecco qui, uno schema tipico di un gruppo societario.
Schema di gruppo
Schema di gruppo societario
Come è possibile vedere dall’immagine la Società Holding ALFA S.p.A. detiene partecipazioni del 70% della Società operativa BETA S.r.l.; il 100% dell’altra Società operativa GAMMA S.r.l. ed infine DELTA S.p.A. e che detiene a sua volta altra partecipazione LAMBDA S.n.c. (c.d. Sub-Holding)
La creazione di questo tipo di struttura societaria è caratterizza diverse società. E’ consigliare questo modello societario, in quanto consente di ottenere una struttura in grado di limitare i rischi economico sulle società controllate.
Guardando nuovamente l’immagine dello schema societario prova ad immaginare di creare tu una nuova società che funge da Holding di partecipazione del gruppo. Questa società può essere quella che detiene: (i) immobili; (ii) eventuati beni immateriali come i marchi, brevetti, invenzioni, etc; (iii) soprattutto partecipazioni nelle società operative.
Con la Holding, puoi gestire il patrimonio (immobi, diritti o i vari beni immateriali) da una parte, e dall’altra l’intera attività operativa, per sua natura sempre soggetta al rischio di impresa.
Seguendo la lettura dell’articolo troverai tutte le informazioni necessarie per capire se anche nel tuo caso è utile costituire una Holding .
HOLDING, COS’E’?
Una Holding è una società che possiede partecipazioni ed esercita un’attività direttiva nei confronti di altre imprese, delle quali detiene il controllo del capitale. Una Holding è quindi il vertice di un insieme (gruppo) di varie società controllate (figlie). Il controllo attuato da una Holding può legittimarsi attraverso varie modalità e si possono distinguere:
- Holding pure o finanziarie: si limitano a detenere le partecipazioni nelle altre imprese in modo statico, svolgendo il controllo e il coordinamento delle attività delle aziende del gruppo;
- Holding miste o operative: oltre all’attività di direzione e coordinamento delle imprese controllate o collegate, svolgono anche altre attività economiche di produzione o servizi;
- Holding capogruppo: detengono partecipazioni in altre società o imprese in quantità tale da esercitare un’attività di direzione e coordinamento dominante;
- Holding gestorie: gestiscono le sinergie tra tutte le società partecipanti a un gruppo;
- Holding familiari: sono controllate dai membri di un’unica famiglia e, solitamente, svolgono attività meramente statiche (rappresentano la categoria più diffusa in Italia);
- Holding personali: in queste, il soggetto economico di una pluralità di società è rappresentato da una sola persona fisica, che dà l’indirizzo generale del gruppo ed esercita il controllo e coordinamento delle partecipanti;
- Sub-Holding: esercitano attività finanziarie e regolano i rapporti tra società capogruppo e società operative partecipanti.
La caratteristica giuridicamente rilevante nell’ambito della rappresentazione del gruppo societario è l’esistenza di un rapporto societario. Il controllo societario, può essere di diritto o di fatto. Si ha controllo di diritto quando si detiene la maggioranza dei diritti di voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Questo presume, pertanto, l’esercizio di un’influenza dominante. Il controllo di fatto si fonda, invece, sulla disponibilità di diritti di voto sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di una società (c.d. controllo di fatto interno). Ovvero sulla possibilità di esercitare un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali (c.d. controllo di fatto esterno).
I VANTAGGI DI UNA HOLDING
La funzione principale della Holding, che in questo contesto viene in evidenza è quella di protezione del patrimonio. Quando i componenti della Holding fanno parte della stessa famiglia, possono controllare in modo diretto il patrimonio. Inoltre, ogni società controllata gestisce autonomamente il proprio capitale senza incidere su quello della capogruppo, creando una netta separazione tra le società.
Attraverso la Holding si realizza il passaggio generazionale. Gli imprenditori che hanno trascorso una vita a lavorare per la costruzione di un patrimonio tengono al fatto che questo non venga sgretolato alla loro morte. Il passaggio generazionale è quel momento in cui una generazione di gestori e amministratori succede alla precedente, nella gestione dell’impresa. In genere, questa si realizza con la successione tra padre e figlio. Le implicazioni sono ovviamente molteplici, soprattutto in termini di know how aziendale. Con ciò si intende l’insieme di conoscenze e capacità di impresa, che, ovviamente, differisce da una generazione all’altra. Questo insieme di conoscenza deve essere opportunamente preservato.
Come vedremo di seguito, è possibile ottenere anche dei vantaggi di carattere fiscale.
VANTAGGI FISCALI
Sicuramente un aspetto di particolare rilievo, è quello relativo al profilo fiscale, che si ottengono con la costituzione di una Holding. In particolare, possiamo far riferimento nei seguenti casi:
- sfruttamento del regime della Participation Exemption (PEX);
- possibilità di godere del consolidato fiscale o dell’Iva di gruppo;
- opportunità di sfruttare i finanziamenti infragruppo;
- sfruttamento della tassazione agevolata sui dividendi.
Vediamo insieme questi vantaggi con maggiore dettaglio.
REGIME DELLA PARTECIPATION EXEMPTION (PEX)
La gestione di un gruppo societario attraverso una Holding può essere vantaggioso. Il nostro sistema fiscale prevede un particolare regime, conosciuto con l’acronimo di “PEX“ Il regime fiscale delle Holding prende il nome di PEX (da Participation Exemption) ed è regolamentato dall’art. 87 del DPR. 917/86.
Rispettando appositi requisiti, questo regime consente di ottenere una detassazione sulla plusvalenza, che viene generata nel momento in cui si cedono le quote o le partecipazioni. Ad esempio, grazie a questo sistema è possibile pagare l’IRES , che è dovuta dalla Holding alla stregua di tutte le società di capitali, in relazione ad un ammontare del reddito pari al solo 5% dell’utile proveniente dalle sue controllate. I requisiti, a cui abbiamo fatto riferimento, che devono essere rispettati, al fine di consentire l’applicazione del regime della PEX, sono i seguenti:
- possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione;
- classificazione delle partecipazioni nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale in un Paese che non abbia regime fiscale privilegiato da parte delle società indirettamente partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio della Holding;
- esercizio, da parte della società partecipata, di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55 del TUIR del DPR n. 917/86.
– Consolidato Fiscale
l consolidato fiscale è un particolare regime fiscale che consente alle società di optare per una tassazione di gruppo, calcolando l’IRES di competenza in modo unitario (riunendo, nel caso delle Holding, la tassazione delle società controllate con quella della capogruppo). In sostanza tramite lo strumento del consolidato fiscale viene determinata un’unica base imponibile, e quindi un unico importo da versare, per l’intero gruppo di imprese aderenti. Il gruppo ottimizza la sua gestione finanziaria: in questo modo, infatti, le società aderenti al consolidato possono compensare tra di loro i rispettivi crediti e debiti d’imposta.
La possibilità di optare per il regime del consolidato fiscale è disciplinata agli artt. 117-129 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Ai fini dell’esercizio del consolidato fiscale, si distinguono la “società controllante” (quella che effettua il consolidamento) e le “società controllate” (quelle incluse nel consolidato). La prima deve possedere una partecipazione rilevante in ogni società controllata che intenda aderire al consolidato. La normativa considera “rilevante” una partecipazione nella misura in cui consista in almeno il 50% del totale, sia in termini di maggioranza di voti in assemblea ordinaria, sia in termini di partecipazione agli utili. Sono escluse dalla possibilità di accedere al consolidato le società che già usufruiscono della riduzione dell’aliquota IRES, quelle che hanno optato per il regime di trasparenza, nonché le società soggette a fallimento.
– IVA di Gruppo
Un’altra agevolazione prevista per le Holding è quella data dalla disciplina dell’Iva di gruppo, introdotta con il D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (noto come “Decreto Iva”) in particolare all’art. 73 comma 3, le cui disposizioni applicative sono contenute nel D.M. del 13 dicembre 1979 (poi parzialmente modificate dalla legge di bilancio 2017).
In base a questa disciplina, la società controllante accentra su di sé tutti gli obblighi relativi alle liquidazioni periodiche dell’Iva e al conguaglio di fine anno, in modo da compensare le eventuali posizioni creditorie con quelle debitorie. Con l’opzione dell’Iva di gruppo le imprese tra loro collegate possono infatti costituirsi come gruppo unico ed essere considerate congiuntamente, come fossero un unico contribuente, nei confronti del fisco (solo ai fini Iva). Il gruppo opererà sotto un’unica partita Iva e come unico soggetto fiscale.
In sostanza, le operazioni interne al gruppo non saranno soggette ad IVA, mentre quelle verso soggetti esterni si considerano poste in essere dal gruppo e non dalla singola impresa che le ha effettuate. All’IVA di gruppo sono ammesse, in qualità di società controllanti, le società di capitali e gli enti diversi dalle società, mentre le società controllate possono essere società di capitali o di persone. La controllante deve però possedere azioni o quote per più del 50% del loro capitale.
– Dividendi percepiti
Il principale vantaggio di una Holding è quello di poter accentrare la gestione finanziaria del gruppo. Non a caso le Holding spesso vengono definite “Cassaforte“. Questo perché la società a capo del gruppo ha la possibilità di percepire i dividendi una quasi totale detassazione. L’imponibilità è solo al 5%. Questo è quanto prevede il comma 2, dell’art. 89 del TUIR. Nel caso di Holding Estera in Paese UE, si può arrivare alla totale detassazione del dividendo distribuito.
Per questa ragione, l’utilizzo di una Holding è particolarmente consigliato nel caso di gruppi a vocazione internazionale. Ad esempio una Holding di partecipazioni olandese può ricevere dividendi in esenzione di imposta da una sua società controllata italiana. Attraverso questo sistema di trasferimento dei dividendi agevolato, la Holding potrà poi decidere come gestire la liquidità accentrata: se reinvestirla nelle società controllate o se, ad esempio, distribuirla ai soci.
– Finanziamenti Infragruppo
Un altro interessante risultato conseguibile attraverso l’utilizzo di una Holding è quello di razionalizzare la funzione finanziaria attraverso il coordinamento-accentramento della pianificazione operativa e/o strategica delle società partecipate.
I finanziamenti infragruppo sono generalmente realizzati nei gruppi di società in cui non sia stato formalizzato l’accentramento della tesoreria tramite un accordo di Cash Pooling, ovvero la possibilità per la capogruppo di gestire indirettamente la finanza delle società partecipate. Questo tipo di gestione, solitamente, porta ad una migliore solidità finanziaria quando ci si interfaccia con il sistema bancario. A meno che si ritenga strategicamente che ogni società operativa debba avere la massima autonomia finanziaria. Inoltre si possono gestire più efficacemente gli utili relativi alle società del gruppo.
TASSAZIONE
Abbiamo già visto come la Holding rappresenti una delle migliori strategie di ottimizzazione fiscale. Per quanto riguarda la tassazione, invece la società di capitali sconta di norma l’IRES al 24%, ma è possibile optare – rispettando alcune condizioni richieste per legge – per il regime della trasparenza fiscale. Si tratta di un regime fiscale opzionale con cui è possibile determinare la tassazione in capo ai soci come nelle società di persone. In questo secondo caso la distribuzione di dividendi non comporterà nessuna tassazione. In relazione alla tassazione dei proventi tipici della Holding, si segnala che l’art. 89 del DPR n. 917/86 esenta al 95% i dividendi provenienti da altre società di capitali, anche società estere.
Facciamo un esempio. Immagina la tua Holding ALFA S.r.l., che incassa un dividendo dalla sua controllata BETA S.r.l. pari a 1.000€. ALFA S.r.l. tassa soltanto il 5% del dividendo, ottenendo una tassazione del 24% su 500€. In pratica la Holding pura tassa i dividendi incassati all’1,2%. Questo tipo di tassazione è molto vantaggioso e riguarda tutti i dividendi incassati le cui partecipazioni rispettano i requisiti PEX.
APPLICAZIONE DELL’IRAP
Con il recepimento della direttiva “ATAD” (Anti Tax Avoidance Directive) 2016/1164, è stata introdotta nell’ordinamento tributario una definizione di società finanziarie rilevante sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP. In questa definizione sono riconducibili le società che esercitano in via prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
Il principio generale è quello per il quale debbono essere seguite le regole dettate per le società di capitali non esercenti attività bancaria, finanziaria e assicurativa, con taluni correttivi di natura finanziaria. La base imponibile IRAP è determinata sommando al valore della produzione la differenza tra: (i) la somma degli interessi attivi e dei proventi assimilati; (ii) la somma degli interessi passivi e degli oneri assimilati.
Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare, ovverosia sono indeducibili nella misura del 4%. Tra i proventi e gli oneri assimilati dovrebbero rientrare i proventi e gli oneri che si originano dall’impiego attivo o passivo di capitale pur se non sono qualificabili come interessi.
A partire dal 2008 non concorrono più alla formazione della base imponibile IRAP delle Holding industriali: (i) le plusvalenze (minusvalenze) derivanti dalla cessione o dalla valutazione delle partecipazioni i dividendi e i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo.
Alle società di partecipazione non finanziaria si applica un’aliquota IRAP maggiorata pari al 4,65% che a sua volta può subire ulteriori incrementi, da regione a regione, sino ad un massimo del 5,57%.
PEX E CONSOLIDATO FISCALE
L’articolo 87 del DPR n.917/86, inoltre, prevede l’esenzione al 95% in relazione alle plusvalenze derivanti dall’alienazione di società commerciali residenti o da società estere. Questo regime fiscale di favore è applicabile a condizione che le società oggetto di cessione non siano residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, (per approfondire: “La disciplina della PEX”. A differenza delle società di persone, inoltre, le società di capitali possono optare per l’applicazione del regime del Consolidato Fiscale.
Un regime che consente la tassazione del reddito imponibile complessivo del gruppo derivante dalla somma degli imponibili dei singoli soggetti aderenti. In questo modo è possibile compensare gli utili e le perdite realizzate nello stesso esercizio. Il regime del consolidato fiscale offre inoltre ulteriori opportunità come ad esempio la possibilità di trasferire beni plusvalenti tra le società del gruppo in sospensione di imposta. Questi, in particolare sono i principali vantaggi fiscali legati alla holding di un gruppo di imprese. Naturalmente quanto più si rendono necessarie queste operazioni societarie nel tempo, più la holding diventa strumento profittevole.
HOLDING: ESEMPI CONCRETI
Come avrai inteso la Holding è un eccellente strumento per indirizzare i dividendi delle società operative. Facciamo un altro esempio e immagina di essere il socio al 100% della società BETA S.r.l. che distribuisce un dividendo di 1.000€. Il dividendo è tassato su di te (persona fisica) con ritenuta a titolo di imposta del 26%. Rimane nella tua tasca, il netto di 740€.
Se inserisci in questo schema una HOLDING ALFA S.r.l. che incassa il dividendo di 1.000€ di BETA S.r.l., la situazione per te diventa la seguente:
- ALFA S.r.l. tassa il 5% del dividendo, arrivando a sua volta a distribuire un dividendo di 980€ (1.000€ arrivate da ALFA S.r.l. al netto della tassazione di 1,2%);
- Il socio di ALFA S.r.l., persona fisica, incassa il dividendo di 980€ ed applica sempre la ritenuta del 26%. Il suo netto è di 730,11€.
E’ evidente che l’utilità della Holding va benissimo quando vi sono più società che devono distribuire un dividendo ad unica compagine sociale. In questo caso la Holding protegge il patrimonio e permette una migliore gestione dei dividendi.
LO SCHEMA SOCIETARIO DELLA EXO HOLDING DELLA FAMIGLIA AGNELLI
Vediamo la fotografia della Holding Societaria della Famiglia Agnelli.
La società Holding è la Exor Holding NV, società di diritto Olandese che nasce dalla fusione della società Exor SPA incorporata nella società Exor Holding NV.
Perché è stata effettuata questa operazione? In pratica, in Olanda come in altri paesi, è vigente un regime fiscale che prevede la totale esenzione da tassazione di dividendi e plusvalenze incassati dalle società partecipate. La società Holding italiana, invece, avrebbe pagato le imposte sul il 5% di dividendi e plusvalenze.
Quindi, dove costituire la tua Holding? Nel consigliare i clienti dove localizzare un Holding è necessario considerare i requisiti necessari per beneficiare della Partecipation Exemption (PEX). Talune Nazioni, come l’Italia, danno la possibilità di beneficiare della Partecipation Exemption” solo dopo un anno di possesso della partecipazione e/o in relazione alla % di partecipazione. Altri Paesi invece, riconoscono questo vantaggio immediatamente.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS
Vorrei approfondire in quest’ultimo paragrafo un aspetto che interessa molti imprenditori, ovvero, i contributi previdenziali dovuti su società commerciali o artigianali. In queste società l’imprenditore (socio amministratore) può essere chiamato a versare una doppia contribuzione previdenziale, ovvero: (i) la gestione separata sul compenso amministratore; (ii) la gestione artigiani e commercianti sul reddito imponibile della società.
Con la nascita di un Gruppo Societario viene a mancare il presupposto legato alla contribuzione sul reddito imponibile della società, ovvero che l’amministratore sia anche socio e svolga attività prevalente per la società amministrata. Qualora, infatti, al società operativa sia controllata da altra società, viene mancare il presupposto legato alla partecipazione detenuta direttamente dalla persone fisica (imprenditore).
Per questo motivo la costituzione di un Gruppo Societario può essere valutata anche per ottimizzare questo aspetto e valutare per quali società versare i contributi previdenziali. Quando siamo di fronte a partecipazioni detenute da società, infatti, non essendoci più coesistenza della figura del socio con quella dell’amministratore della società operativa, l’INPS non può richiedere il versamento dei contributi dovuti alla gestione artigiani e commercianti. Quello che posso consigliarti è di non prendere questa indicazione come valida in assoluto, ma piuttosto di valutarla attentamente come possibilità, in relazione alle esigenze di impresa ed anche personali dell’imprenditore.
APPORTI DEI SOCI E VANTAGGI DEL REALIZZO CONTROLLATO
Una volta analizzata la disciplina fiscale della Holding, con vantaggi e svantaggi, è opportuno analizzare anche gli aspetti connessi agli apporti dei soci. I soci di una Holding, infatti, possono apportare denaro o beni alla società. Questo apporto, a seconda dei casi, può essere effettuato a titolo di capitale proprio o a titolo di capitale di debito (es. finanziamento soci). La scelta di una modalità di apporto piuttosto che l’altra ha dei risolti sia fiscali sia legati alla possibilità per il socio di rientrare dell’apporto effettuato a distanza di tempo.
Allo stesso modo deve essere valutato anche la tipologia di bene apportato. In caso di partecipazioni, il conferimento è sicuramente la scelta migliore, in quanto consente di capitalizzare la società, ed alla verifica di determinate condizioni, ex art. 177, co 2 o art. 175 del TUIR è possibile beneficiare della disciplina di favore del conferimento a “realizzo controllato“.
CONCLUSIONI SULLA CREAZIONE DELLA HOLDING
Come abbiamo visto sinora è possibile trasferire nella Holding gli utili derivanti dalle società operative, senza grossi esborsi di imposte. Con questo metodo è possibile avere a disposizione flussi finanziari detassati per effettuare altri investimenti. Questo è l’elememto più importante che ogni imprenditore dovrebbe avere bene in mente.
E’ vero che le Holding pagano poca imposizione sui proventi derivanti dalle attività operative, ma è altrettanto vero che questo può avvenire solo in caso di “reinvestimento”. Nel momento in cui, invece, questi flussi finanziari dovessero tornare nelle mani dei soci la tassazione tornerebbe ordinaria.
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Matteo Rinaldi
Esperto di Strategic Corporate Finance, Holding e Protezione del Patrimonio⁺⁺
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