SOCIETA’ SEMPLICE: LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO DEBITORE

liquidazione della quota del socio

Data
01.06.2022

Autore
Matteo Rinaldi

Per offrire un’efficace Tutela Patrimoniale, è essenziale istituire una Società Semplice in anticipo, in assenza di minacce esterne ai beni. L’art. 2740 del Codice civile, relativo alla Responsabilità Patrimoniale, afferma che il debitore è responsabile delle obbligazioni con tutti i suoi beni, sia attuali che futuri. La legge permette ai creditori di soddisfare i debiti direttamente sulle quote di partecipazione in una Società Semplice.

CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO: COMMENTI E SPIEGAZIONI

La Tutela Patrimoniale è un tema di centrale importanza per chi desidera preservare i propri beni da rischi esterni. L’adozione di una Società Semplice rappresenta una scelta strategica in questo ambito, fungendo da barriera protettiva prima che possano emergere situazioni che minaccino l’integrità del patrimonio.

Sebbene sia possibile per i creditori agire legalmente in merito alla parte di patrimonio posseduta dal debitore, la difesa si basa sulle disposizioni del secondo comme dell’art. 2270 del Codice civile. Tale normativa concede la possibilità al creditore di richiedere la liquidazione della quota appartenente al debitore nella Società Semplice, qualora gli altri beni non bastino a coprire il debito.

Il nostro impegno è fornire ai nostri lettori gli strumenti necessari per comprendere le dinamiche legate alla quota di ogni singolo socio, oltre alle misure legali esercitabili dai creditori. Analizzeremo dettagliatamente come una Società Semplice può operare in favore della Tutela Patrimoniale e come questa scelta possa essere determinante nella protezione dei beni.

AZIONI A DISPOSIZIONE DEL CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO

Tra le azioni a disposizione del creditore per la riscossione vi è Il pignoramento della quota societaria: Regolamentato dall’art. 2471 del Codice civile, questo procedimento consente al creditore di soddisfare il proprio credito pignorando le partecipazioni sociali. Presentando la domanda direttamente al Tribunale, si può ottenere il pignoramento delle quote. Il pignoramento non è limitato solo ai creditori ma è esteso anche agli enti di riscossione come l’Agenzia delle Entrate e Riscossioni.

Il processo di pignoramento inizia con la notificazione al debitore e alla società, seguita dall’iscrizione presso il Registro delle Imprese. Il creditore, o l’Ufficiale Giudiziario, può eseguire questa motificazione. Il Giudice, dopo aver verificato la legittimità della richiesta del creditore, emette un’ordinanza per la vendita della partecipazione sociale.

A questo punto diverse situazioni possono emergere:

  • Se le parti raggiungono un accordo, il debitore può saldare il debito, anche a rate, e mantenere la proprietà della quota;
  • Il creditore può optare per l’acquisto della quota, diventando così il nuovo proprietario e socio della società;
  • Qualora non si raggiunga nessun accordo e la quota non sia liberamente trasferibile, si potrebbe procedere alla vendita all’asta della stessa. La società ha tuttavia un diritto di prelazione, che le permette di evitarne la cessione a soggetti indesiderati, sostituendoli con uno scelto dall’assemblea dei soci.

Parallelamente, può verificarsi il sequestro della quota sociale, come delineato dall’art. 2471 bis del Codice civile, un provvedimento cautelare che previene la disposizione delle quote per assicurare il creditore.

Per tale ragione, è essenziale che nella stesura del contratto sociale siano inserite clausole di salvaguardia, come l’intrasferibilità delle quote sociali (salvo il consenso di tutti i soci) o altre opzioni che si possono analizzare in base al caso concreto. In questo modo, le quote di una Società Semplice rimangono al riparo da azioni esecutive come pignoramenti o sequestri, offrendo una Protezione del Patrimonio più efficace.

L’IMPORTANZA DI DETERMINATE CLAUSOLE NEL CONTRATTO SOCIALE

Il contratto sociale di una Società Semplice, come sancito dall’art. 2252 del Codice civile, può essere modificato unicamente tramite il consenso concorde di tutti i soci, se non si dispone di un accordo contrario.

Essendo la Società Semplice incentrata sull’intuitus personae, ovvero sulla fiducia personale nei soci, la personalità degli stessi riveste un’importanza capitale nel contratto sociale. Di conseguenza, ogni trasferimento di quota in una Società Semplice necessita dell’approvazione unanime di tutti i soci, dal momento che ciò modifica la composizione soggettiva dell’entità, definita fin dalla sua costituzione.

Questo richiede l’unanime assenso dei soci attuali per l’accoglienza di nuovi membri e, similmente, impedisce la sostituzione dei soci senza il completo accordo di tutti. In una Società Semplice con restrizioni statutarie al libero passaggio delle partecipazioni, non è ammesso forzare l’esecuzione della cessione di quote durante la vita della società.

Inoltre, le Società Semplice possono essere efficacemente sfruttate come strumenti di Tutela del Patrimonio, poiché possono esclusivamente gestire beni immobili non strumentali all’attività imprenditoriale, immobili, beni d’arte, liquidità finanziaria o partecipazioni in altre società.

COSA AFFERMA LA GIURISPRUDENZA

La giurisprudenza ha stabilito che i creditori di un socio non possono sequestrare la sua quota in una società di persone, dato che ciò nuocerebbe all’essenza fiduciaria tra i soci, nota come intuitus personae. Un tale sequestro, e il conseguente pignoramento, impedirebbero la stabilità e l’identità della società di persone, introducendo cambiamenti non consentiti dalle norme che regolano queste entità.

Secondo la Corte di Cassazione nella sentenza del 07.11.2002, n. 15605, il pignoramento delle quote di una società di persone è ammesso solamente se l’atto costitutivo ne prevede una libera trasferibilità. Questa disposizione di tutela anche patti di prelazione che potrebbero essere inclusi efficacemente nel contratto sociale della Società Semplice.

La Suprema Corte, nella medesima sentenza, ha chiarito che le quote sociali possono essere oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari. Nonostante ciò, le quote di una società di persona non possono essere espropriate a favore dei creditori dei soci durante la vita della società, preservando così l’elemento fiduciario e la composizione della società di persone senza alterazioni indesiderate.

Si deduce dunque che la normativa specifica delle società di persone è concepita per mantenere la fiducia reciproca e il rapporto personale tra i soci, e qualsiasi trasferimento di quota deve ricevere il consenso degli altri soci, secondo gli articoli pertinenti del codice civile.

LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO E IL RUOLO DELLA SOCIETA’ SEMPLICE

Per una Protezione Patrimoniale efficace, è essenziale pianificare in anticipo, ancor prima che emergano i debiti. Un trasferimento di beni realizzato dopo lo sorgere dei debiti può suscitare sospetti.

È indubbio che la costituzione di una Società Semplice e i successivi conferimenti debbano essere leciti e lontani dall’insolvenza. Si presta particolare attenzione ai conferimenti mirati a scopi illeciti, soprattutto se emergono da soggetti in procinto di insolvenza o da falliti con debiti fiscali considerevoli.

Nonostante l’assenza di una normativa specifica che regoli l’invalidità della creazione di una Società Semplice, si tende a far riferimento alla normativa generale sui contratti per quanto riguarda l’annullabilità e la nullità, conformemente agli articoli 1418 e 1425 del Codice civile. La creazione di Società Semplici volte a compiere frodi ai danni dei creditori preesistenti, in violazione dell’art. 2740 del Codice civile, potrebbe comportare la nullità assoluta ex art. 1418 c.1 del Codice civile (Cause di nullità del contratto).

Non va inoltre sottovalutato il rischio penale associato a tali pratiche, che possono includere il reato di sottrazione di beni per evitare il pagamento delle imposte, come delineato dall’art. 11 del D.lgs. n. 74 del 10.03.2000, oppure il reato di inesecuzione dolosa di provvedimenti giudiziali, previsto dall’art. 388 Codice di Procedura civile. Quando si parla di blindatura patrimoniale per la protezione dei beni dai creditori, la linea di confine tra l’uso legittimo e quello illegittimo di una Società Semplice è spesso definita dalla tempistica. È essenziale che la dotazione patrimoniale sia stata conferita prima della nascita dei debiti.

Per quanto riguarda la protezione dei beni, non si può ignorare le azioni che il creditore di un socio di Società Semplici può intraprendere, come stabilisce l’art. 2270 del Codice civile:

  • Fare valere i suoi diritti sugli utili destinati al socio debitore;
  • Nel caso il patrimonio del socio debitore sia insoddisfacente per il pagamento del credito, richiedere la liquidazione della sua quota;
  • Adottare misure conservatorie sulla quota del socio per impedirne la cessione a terzi.

Il creditore di un socio in una Società Semplice può, secondo il secondo comma dell’art. 2270 del Codice civile, chiedere in qualunque momento la liquidazione della quota del debitore, se gli altri beni non sono sufficienti. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, a meno che non si deliberi lo scioglimento della società.

La richiesta di liquidazione della quota del socio debitore significa che la società è tenuta a corrispondere al creditore un importo equivalente al valore della quota entro tre mesi dalla domanda, escluso il caso in cui si proceda allo scioglimento della società. In tale ultimo scenario, il creditore del socio avrà diritto solo alle somme spettanti al socio dalla liquidazione della Società Semplice.

– L’AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA

L’azione revocatoria ordinaria, una misura prevista dall’art. 2901 del Codice civile, funziona come un meccanismo di tutela all’interno delle Società Semplici. Attraverso questo strumento legale, un creditore può invalidare gli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal proprio debitore che danneggiano le proprie garanzie. Questa procedura si svolge seguendo il rito ordinario e può essere piuttosto prolissa, ma è essenziale per annullare gli effetti legali di tali atti nella salvaguardia dei diritti del creditore all’interno delle Società Semplici.

Secondo l’articolo 2901 del Codice civile, per la revoca di qualsiasi “atto di disposizione del patrimonio”, due condizioni sono indispensabili e devono presentarsi simultaneamente. La prova di ciò incombe sul creditore, che agisce in qualità di revocante.

  1. La prima condizione è che il debitore era consapevole del danno (scientia damni), ovvero della lesione agli interessi del creditore causata dal suo atto. Se l’atto è stato compiuto prima della nascita del credito, questo doveva essere intenzionalmente preparato per compromettere il soddisfacimento del creditore stesso.
  2. La seconda condizione richiede che, in caso di un atto a titolo oneroso, il terzo interessato fosse consapevole del pregiudizio oppure, se l’atto è precedente al credito, fosse complice nella dolosa preordinazione (consilium fraudis). Ciò implica un accordo tra il debitore e il terzo, sapendo che questo avrebbe gravemente danneggiato il creditore.

In questa complessa dinamica legale, la figura della Società Semplice può entrare in gioco se è coinvolta in atti di disposizione patrimoniale. Le Società Semplici, essendo soggetti giuridici, possono essere parte in questi atti che, se revocati, devono soddisfare le condizioni sopra menzionate. Secondo l’art. 2901 del Codice civile, anche un credito futuro e potenzialmente incerto, che ancora non esiste al tempo dell’atto patrimoniale, può essere oggetto di un’attenta analisi giuridica. L’onere della prova per il creditore (revocante) è particolarmente rigoroso.

Il revocante dovrà dimostrare che l’atto è stato intenzionalmente stabilito per danneggiare il soddisfacimento del suo credito e che:

  • Il debitore era a conoscenza della possibile pretesa del creditore al momento dell’atto;
  • L’atto patrimoniale aveva come scopo esclusivo quello di ostacolare il soddisfacimento del credito;
  • Il terzo che ha beneficiato dell’atto era consapevole di tale strategia dolosa.

Nei casi di azione revocatoria, il debitore può difendersi evidenziando l’intento di realizzare obiettivi legittimi tramite l’atto dispositivo, non mirati a danneggiare i creditori.

La costituzione di una Società Semplice è soggetta alla revocatoria ordinaria, secondo l’art. 2903 del Codice civile, prescritta entro cinque anni dall’atto dannoso, non potendo essere costituita per frodare i creditori. Lo stesso principio si applica ai trasferimenti di beni, mobili o immobili, fatti dai soci in favore della società semplice.

L’azione revocatoria ordinaria decorre entro il termine di 5 anni dall’atto patrimoniale in questione. Dopo tale termine, in assenza di un atto di citazione ai sensi dell’art. 2901 del Codice civile, il creditore non potrà più intraprendere azioni legali.

– DIRITTI E AZIONI DEL CREDITORE PARTICOLARE DI UN SOCIO

Il creditore personale di un socio nella Società Semplice trova limitazioni nell’agire sul patrimonio sociale, come delineato dall’art. 2270 del Codice civile. Durante la vita della Società Semplice, tali creditori possono rivendicare i diritti sui guadagni del socio-debitore, impiegando il pignoramento di terzi stabilito dall’articolo 543 del codice di procedura civile, o esercitando azioni conservative sulla porzione spettante al socio durante la liquidazione della Società Semplice o al di fuori di essa.

Se i beni personali del socio-debitore non bastano a rimborsare il credito, il creditore può chiedere la liquidazione della quota in qualsiasi momento, come prescritto dal secondo paragrafo dell’articolo 2270 c.c. La liquidazione della partecipazione deve essere eseguita entro tre mesi dall’istanza, fatta eccezione per il caso in cui sia votato lo scioglimento della società semplice, sempre nel rispetto del requisito che la quota abbia un valore attivo all’interno del contesto patrimoniale della società.

Quando la partecipazione ha un valore negativo, indicando un dovere per il socio di versare la propria parte di debiti sociali, è ovvio che per il creditore non sia conveniente insistere sulla liquidazione della partecipazione del debitore. Pertanto, si sottolinea che il creditore non può soddisfarsi direttamente sulla partecipazione del suo socio-debitore.

La richiesta di monetizzare il valore della partecipazione inoltrata alla Società Semplice si traduce in un motivo per l’esclusione di diritto del socio. A seguito di tale richiesta, la Società Semplice, secondo quanto statuito dal secondo paragrafo dell’art. 2270 del Codice civile, deve provvedere alla liquidazione della partecipazione entro tre mesi. Dopo la liquidazione, la Società Semplice erogherà al creditore l’importo che corrisponde al valore della partecipazione del socio-debitore, calcolato al momento della richiesta.

Il conclusivo comandamento dell’art. 2270 del Codice civile obbliga la Società Semplice alla liquidazione entro un triennio dalla domanda, però lascia aperta la possibilità che i soci decidano per lo scioglimento della Società Semplice. In tale contesto, il creditore dovrà aspettare il completamento della liquidazione per ricevere la quota dovuta dal suo debitore.

– CREDITORE PARTICOLARE DI UN SOCIO: UN ESEMPIO CONCRETO

La tutela del creditore particolare di un socio in una Società Semplice è espressamente delineata all’interno dell’art. 2270 del Codice civile. Come abbiamo descritto, questo articolo stabilisce che i creditori di un socio possono rivendicare i diritti sugli utili dovuti al socio e su eventuale patrimonio di quest’ultimo durante la liquidazione della Società Semplice.

Se i beni del debitore risultassero insufficienti, la legge permette al creditore particolare di richiedere la liquidazione della quota sociale del debitore, con l’obbligo di eseguirla entro tre mesi dalla domanda presentata. Il creditore particolare di un socio si distingue poiché i suoi diritti e pretese sono estranei agli affari della Società Semplice e sono legati solamente alla relazione creditizia con il singolo socio.

Per esempio, se Tizio si trovasse indebitato con una banca per un finanziamento e fosse contemporaneamente socio di una Società Semplice, il debito non avrebbe alcuna attinenza con la società stessa.

Interpretazioni giuridiche recenti hanno fornito ulteriori chiarimenti in merito. A tal proposito, l’ordinanza della Corte di Cassazione del 20 ottobre 2023 n. 29267, ha precisato i termini in cui le quote di una Società Semplice possono essere oggetto di azioni conservative, come il sequestro, o di espropriazione a vantaggio dei creditori personali del socio, anche prima dello scioglimento della società stessa.

CONCLUSIONI

Nel mondo imprenditoriale, la costituzione e la gestione di una Società Semplice richiede attenzione specifica nella predisposizione del contratto sociale. È fondamentale affrontare dettagliatamente temi come la durata della società, che può essere definita “a tempo indeterminato”, estendersi “per tutta la vita di uno dei soci”, o addirittura oltrepassare la durata media di vita umana. Tale scelta contrattuale, lasciando libertà al socio debitore di recedere, può influenzare significativamente i diritti dei creditori. In situazioni eccezionali, il creditore deve avere la possibilità di richiedere, in qualsiasi momento e alle condizioni prestabilite, la liquidazione della sua partecipazione entro un termine di tre mesi dalla richiesta.

Leggi anche: “Intervista a Matteo Rinaldi sul perchè cresce l’interesse per la Società Semplice”

Stabilire un lasso temporale adeguato e compatibile con l’età dei soci all’interno dell’atto costitutivo o dello statuto, può notevolmente beneficiare la struttura della Società Semplice, soprattutto nelle sue fasi di formazione. Altri aspetti del contratto sociale, come la modalità di amministrazione, le prestazioni lavorative richieste ai soci, le modalità di trasferimento delle quote, e le norme che regolano l’eventuale subentro degli eredi, o le disposizioni per la liquidazione della società, meritano ugualmente approfondite riflessioni.

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