Abstract

L’art. 2270 c.c. consente al creditore particolare del socio, quando gli altri beni del debitore sono insufficienti, di chiedere la liquidazione della quota nella Società Semplice. Ma liquidazione della quota, pignoramento della partecipazione, ingresso nella compagine e aggressione dei beni sociali non coincidono. L’analisi della norma, dell’art. 2289 c.c. e della giurisprudenza della Cassazione consente di stabilire quali diritti spettino realmente al creditore e quale ruolo assumano valutazione della quota, trasferibilità, liquidazione, provvista e governance nella progettazione dei patti sociali.

Art. 2270 c.c.: cosa può aggredire il creditore particolare del socio

L’art. 2270 c.c. è una delle norme più richiamate quando si discute della capacità della Società Semplice di proteggere un patrimonio. Il problema è concreto: se un socio ha un creditore personale, fino a dove può arrivare quel creditore? Può colpire la partecipazione, entrare nella società, incidere sulla governance o costringere alla vendita degli immobili e delle partecipazioni che compongono il patrimonio sociale?

Su queste domande si contrappongono due letture altrettanto radicali: quella secondo cui la Società Semplice renderebbe il patrimonio “inattaccabile” e quella secondo cui la possibilità, prevista dall’art. 2270 c.c., di ottenere la liquidazione della quota dimostrerebbe l’inefficacia di qualsiasi protezione. Il problema è che entrambe confondono il diritto riconosciuto al creditore con gli effetti che il suo esercizio produce sulla partecipazione e sulla società.

L’art. 2270 c.c. attribuisce al creditore particolare del socio rimedi precisi: può agire sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota a lui spettante nella liquidazione. Quando gli altri beni del debitore siano insufficienti a soddisfare il credito, può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del socio debitore.

La condizione dell’insufficienza degli altri beni del debitore è essenziale: la liquidazione della partecipazione non costituisce un rimedio che il creditore può attivare prescindendo dalla situazione patrimoniale personale del socio. La norma stabilisce inoltre che la quota debba essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.

Quest’ultimo elemento incide direttamente anche sulla progettazione dei patti sociali. La stabilità della struttura non può essere affidata semplicemente a una clausola che preveda tempi di pagamento molto lunghi con l’obiettivo di rendere economicamente sconveniente l’azione del creditore. Le modalità della liquidazione devono essere coordinate con il termine previsto dall’art. 2270 c.c. e, più in generale, con le disposizioni inderogabili applicabili.

Il punto decisivo è quindi un altro. Credito verso il socio, liquidazione della quota, pignoramento della partecipazione, acquisto della qualità di socio e aggressione dei beni sociali non sono giuridicamente la stessa cosa.

Comprendere realmente l’art. 2270 c.c. significa stabilire che cosa il creditore possa colpire, quale risultato possa ottenere e quali conseguenze non derivino automaticamente dall’esercizio dei suoi diritti. Solo dopo questa verifica diventa possibile comprendere quale spazio rimanga alla progettazione dei patti sociali e perché la disciplina della partecipazione, della liquidazione, della circolazione e della governance possa incidere concretamente sulla stabilità della struttura patrimoniale, senza eliminare né comprimere i diritti riconosciuti al creditore dalla legge.

Liquidazione della quota: valore, art. 2289 c.c. e limiti dell’autonomia statutaria

Quando ricorrono i presupposti dell’art. 2270 c.c., il problema successivo diventa stabilire che cosa debba essere liquidato e quale valore possa effettivamente ottenere il creditore particolare del socio. È su questo passaggio che si concentrano alcune delle soluzioni statutarie più frequentemente proposte per proteggere la quota di una Società Semplice.

La liquidazione prevista dall’art. 2270 c.c. deve essere coordinata con l’art. 2289 c.c., secondo cui, nei casi di scioglimento del rapporto limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto a una somma di denaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione deve essere effettuata sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

La liquidazione ottenuta dal creditore particolare produce inoltre una conseguenza sul rapporto sociale: ai sensi dell’art. 2288 c.c., è escluso di diritto il socio nei cui confronti il creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota.

Liquidazione della partecipazione e liquidazione dei singoli beni della Società Semplice non sono quindi la stessa cosa. Il creditore non acquista, per effetto della liquidazione ex art. 2270 c.c., una frazione degli immobili, delle partecipazioni o degli altri asset appartenenti alla società. Il suo diritto ha contenuto pecuniario ed è riferito al valore della posizione partecipativa del socio debitore.

Più complesso è stabilire come quel valore debba essere determinato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, secondo il criterio legale dell’art. 2289 c.c., non è sufficiente assumere automaticamente le risultanze dell’ultimo bilancio. Cass. civ., 18 marzo 2015, n. 5449 richiede di considerare l’effettiva consistenza economica della società al momento dello scioglimento del rapporto; nella determinazione del valore devono quindi essere considerate, secondo la natura del patrimonio e dell’attività concretamente esercitata, le componenti economicamente rilevanti della partecipazione. Quando ne ricorrano i presupposti, assumono rilievo anche l’avviamento e, secondo criteri di ragionevole prudenza, la futura redditività dell’azienda, come ribadito da Cass. civ., 3 ottobre 2018, n. 24769.

Anche l’accertamento del valore presenta conseguenze processuali rilevanti. Cass. civ., 19 febbraio 2020, n. 4260, nel solco di Cass. n. 5809/2001, ha ribadito che l’onere di provare il valore della quota grava sui soci rimasti in società, nella cui disponibilità si trova la documentazione necessaria alla ricostruzione della situazione patrimoniale. Quando tale situazione non sia disponibile, la sua ricostruzione può avvenire nel giudizio anche mediante consulenza tecnica d’ufficio sulla base degli elementi acquisibili.

Questi principi sono particolarmente importanti quando lo statuto contiene criteri convenzionali di valutazione. Predeterminare sempre il valore della quota al costo storico, escludere tassativamente qualsiasi plusvalenza latente o rivalutazione oppure pretendere di impedire preventivamente qualsiasi accertamento tecnico non significa, da solo, rendere la partecipazione protetta dall’art. 2270 c.c. La clausola deve comunque confrontarsi con la disciplina applicabile alla liquidazione e con i limiti posti dall’art. 2289 c.c.

Ciò non rende irrilevante l’autonomia statutaria. Significa, al contrario, che criteri di valutazione, procedure, documentazione e meccanismi di verifica devono essere progettati con maggiore precisione. Lo statuto può disciplinare il procedimento e coordinare i diversi interessi coinvolti, ma la stabilità della struttura non dovrebbe dipendere dall’attribuzione alla partecipazione di un valore nominale o artificiosamente ridotto che non trovi riscontro nella disciplina applicabile.

La differenza tra una Società Semplice costituita attraverso clausole standard e una struttura progettata anche rispetto al rischio rappresentato dal creditore particolare del socio emerge proprio su questo piano. Valore della partecipazione, liquidazione, reperimento della provvista, circolazione della quota e governance devono essere coordinati tra loro.

L’art. 2270 c.c. è identico per tutte le Società Semplici. Non è invece identica la struttura giuridica sulla quale quella norma viene a incidere. E, determinato ciò che il creditore può ottenere attraverso la liquidazione, rimane una questione ulteriore: se e a quali condizioni possa aggredire direttamente la partecipazione.

Pignoramento della quota: il creditore può entrare nella Società Semplice?

Una delle obiezioni più frequenti alla capacità della Società Semplice di preservare la stabilità della compagine è apparentemente semplice: se il creditore particolare può aggredire la partecipazione del socio, potrebbe pignorarla, acquisirla attraverso l’esecuzione forzata e sostituirsi al debitore all’interno della società. Ma liquidazione della quota ex art. 2270 c.c., pignoramento della partecipazione e ingresso di un nuovo socio non sono giuridicamente la stessa cosa.

La distinzione emerge con particolare chiarezza dalla giurisprudenza sulle società di persone. Cass. civ., 7 novembre 2002, n. 15605 ha collegato il problema dell’espropriabilità della partecipazione alla disciplina della sua trasferibilità: nella struttura personalistica della società di persone, una partecipazione non liberamente trasferibile non può essere trattata come un bene la cui espropriazione determini automaticamente l’ingresso nella compagine di un soggetto estraneo, prescindendo dalle regole che governano la sostituzione del socio.

Il principio mostra però anche il suo rovescio. Cass. civ., 20 ottobre 2023, n. 29267 ha riconosciuto che, quando l’atto costitutivo rende la partecipazione trasferibile con il solo consenso di cedente e cessionario, salva la prelazione degli altri soci, la quota può essere sottoposta a sequestro conservativo ed espropriazione anche prima dello scioglimento della società.

La conseguenza è particolarmente rilevante nella redazione dello statuto. La clausola sulla trasferibilità della quota non disciplina soltanto una futura cessione volontaria: può incidere sulla posizione che quella stessa partecipazione assume quando interviene il creditore particolare del socio. Prelazione, consenso, condizioni di trasferimento e disciplina del subentro non sono quindi clausole accessorie, ma componenti dell’architettura della partecipazione.

Ne deriva anche che l’espressione “quota impignorabile”, frequentemente utilizzata quando si parla di protezione patrimoniale attraverso la Società Semplice, rischia di semplificare eccessivamente il problema. Non è sufficiente dichiarare statutariamente una partecipazione “impignorabile”. Occorre verificare la disciplina concreta della sua trasferibilità e gli effetti che l’atto costitutivo collega agli eventi che interessano la quota, nel rispetto delle disposizioni inderogabili e dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

La progettazione statutaria opera quindi su un piano più articolato: definisce preventivamente come circola la partecipazione, a quali condizioni un soggetto può acquistare la qualità di socio e quali prerogative personali e organizzative conseguono effettivamente a tale qualità.

La distinzione assume rilievo anche sul piano della governance. L’aggressione patrimoniale della partecipazione non deve essere confusa con l’automatica attribuzione di amministrazione, rappresentanza, voto o di altre prerogative personali previste dai patti sociali. Titolarità economica della partecipazione, qualità di socio e poteri di governance costituiscono piani distinti, da coordinare nello statuto ferme le disposizioni inderogabili dell’ordinamento e l’efficacia degli eventuali provvedimenti giudiziari. La medesima esigenza di distinzione può porsi quando sulla partecipazione insistano diritti differenti, come nuda proprietà e usufrutto: anche in tali ipotesi occorre individuare preliminarmente quale posizione giuridica appartenga al debitore e quali rimedi siano concretamente esercitabili dal suo creditore secondo la disciplina applicabile.

La disciplina del trasferimento e del subentro assume quindi una funzione che va oltre la normale circolazione volontaria delle quote. In una Società Semplice destinata a detenere immobili, partecipazioni o patrimonio familiare, significa stabilire ex ante quali conseguenze possano produrre sulla compagine eventi che riguardano personalmente uno dei soci, senza pretendere di eliminare gli effetti che la legge attribuisce all’azione del creditore.

Per questo uno statuto predisposto senza considerare l’art. 2270 c.c. e la disciplina dell’espropriazione può presentare una vulnerabilità che emerge soltanto quando il problema è già sorto. La domanda corretta non è semplicemente se una quota di Società Semplice sia “pignorabile” o “impignorabile”, ma quali effetti concreti possa produrre l’aggressione di quella specifica partecipazione alla luce delle regole di trasferimento, subentro e governance contenute nei patti sociali.

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Liquidazione ex art. 2270 c.c.: il creditore può costringere la Società Semplice a vendere i suoi beni?

È questo il punto nel quale l’art. 2270 c.c. viene spesso interpretato nel modo più radicale. Se il creditore particolare del socio può ottenere la liquidazione della quota quando gli altri beni del debitore sono insufficienti, si conclude che possa indirettamente costringere la Società Semplice a vendere gli immobili o le partecipazioni detenute nel proprio patrimonio. Ma il diritto alla liquidazione della quota e il diritto sui singoli beni sociali non coincidono.

L’art. 2289 c.c. configura la liquidazione come diritto a una somma di denaro rappresentativa del valore della partecipazione. Il creditore che abbia ottenuto la liquidazione ex art. 2270 c.c. può quindi pretendere quanto gli spetta secondo la disciplina applicabile, ma non diventa per questo proprietario di una corrispondente porzione degli immobili, delle partecipazioni o degli altri beni della società.

Il diritto alla liquidazione ha contenuto pecuniario e non attribuisce, in quanto tale, al creditore un diritto di scelta o di assegnazione sul singolo immobile o sulla singola partecipazione appartenente alla Società Semplice. Dalla sola liquidazione ex art. 2270 c.c. non discende quindi il potere di indicare preventivamente quale asset debba essere venduto per procurare la somma necessaria. Una volta sorto ed esigibile il credito alla liquidazione, restano naturalmente fermi, in caso di mancato pagamento, gli ordinari strumenti di tutela che l’ordinamento riconosce al creditore: è proprio per evitare che la società arrivi impreparata a quel momento che la pianificazione della provvista assume rilievo nella costruzione dell’assetto.

Questo passaggio modifica radicalmente il problema della protezione. Non si tratta di impedire al creditore di ottenere ciò che la legge gli riconosce, ma di evitare che il diritto alla corretta liquidazione della partecipazione venga confuso con un autonomo potere di disgregazione del patrimonio sociale.

È anche per questa ragione che le soluzioni apparentemente più aggressive possono rivelarsi le meno solide. Predeterminare sempre la quota al costo storico, escludere tassativamente qualsiasi plusvalenza latente o futura valutazione tecnica, oppure prevedere una dilazione costruita esclusivamente per rendere economicamente sconveniente l’azione del creditore significa concentrare l’intera protezione su clausole che devono comunque confrontarsi con gli artt. 2270 e 2289 c.c., con il termine previsto per la liquidazione e con l’eventuale controllo giudiziale sulla corretta determinazione del valore.

Una progettazione più evoluta muove nella direzione opposta. Prima determina correttamente ciò che deve essere liquidato; poi disciplina ciò che non consegue automaticamente da quella liquidazione.

Diventano allora centrali le modalità con cui la società può reperire la provvista necessaria. Disponibilità liquide, incasso di crediti, riserve, finanziamenti e altre fonti legittimamente utilizzabili possono concorrere, secondo la situazione concreta, all’organizzazione finanziaria della liquidazione. L’esistenza del credito non attribuisce, per ciò solo, al creditore una funzione gestoria né il potere di individuare preventivamente lo specifico asset strategico da sacrificare.

Per una Società Semplice che detiene immobili, partecipazioni o altri patrimoni rilevanti, questo significa anche valutare ex ante la sostenibilità finanziaria di un’eventuale liquidazione della partecipazione. Non per sottrarre risorse al creditore, creare forme di segregazione non previste dalla legge o differire illegittimamente il pagamento, ma per evitare che una vicenda personale riguardante un singolo socio trovi la società priva di qualsiasi pianificazione della provvista e renda necessario affrontare il problema in condizioni di emergenza.

La differenza tra uno statuto standard e una struttura progettata diventa allora concreta. Valutazione della quota, procedimento di liquidazione, organizzazione della provvista, trasferibilità, subentro e governance non possono essere disciplinati come clausole indipendenti. Una previsione sulla circolazione può incidere sull’espropriabilità della partecipazione; un criterio di valutazione deve confrontarsi con l’art. 2289 c.c.; l’organizzazione della provvista deve rispettare i termini applicabili; le regole sulla governance devono distinguere il contenuto patrimoniale della partecipazione dalle prerogative personali e organizzative del socio.

È questo il significato di un sistema statutario coerente. Non uno statuto che prometta di rendere la quota inattaccabile, né un insieme di clausole costruite quando il creditore ha già iniziato ad agire, ma una disciplina predisposta ex ante per stabilire che cosa accade alla partecipazione, alla liquidità, agli asset e alla governance se uno dei soci viene esposto verso un creditore particolare. La coerenza dell’assetto deve essere valutata anche rispetto alle regole che ne disciplinano la modificazione nel tempo, affinché valutazione, liquidazione, trasferimento, subentro e governance non perdano successivamente il coordinamento sul quale è stata costruita la struttura.

Due Società Semplici soggette allo stesso art. 2270 c.c. possono quindi trovarsi, nella concreta applicazione della norma, davanti a conseguenze profondamente differenti. Non perché una possa sottrarsi alla legge e l’altra no, ma perché una può avere lasciato indeterminati valore, liquidazione, provvista, trasferimento, subentro e governance, mentre l’altra li ha coordinati preventivamente all’interno dei patti sociali.

Conclusioni: Società Semplice e art. 2270 c.c.

L’art. 2270 c.c. è spesso utilizzato per sostenere che la Società Semplice non possa realmente proteggere il patrimonio quando uno dei soci ha un creditore personale. L’analisi della norma conduce a una conclusione più precisa: il creditore particolare dispone di rimedi concreti, compresa, quando ne ricorrono i presupposti, la richiesta di liquidazione della quota, ma da questo non discendono automaticamente il diritto sui singoli beni sociali, l’ingresso nella compagine o il potere di incidere sulla governance. È proprio la distinzione tra liquidazione della quota, pignoramento della partecipazione, trasferimento, subentro e patrimonio sociale a rendere decisiva la qualità dei patti sociali.

Per chi possiede già una Società Semplice, la verifica deve partire dallo statuto: come verrebbe determinato il valore della quota? Come sarebbe reperita la provvista? La partecipazione potrebbe essere pignorata? Un terzo potrebbe subentrare nella compagine? Quali effetti si produrrebbero sulla governance? Uno statuto progettato dovrebbe poter rispondere prima che intervenga il creditore.

Ed è sulle stesse regole che il creditore deve misurare la propria azione: quale valore può ottenere dalla partecipazione, a quali condizioni può aggredirla, se l’esecuzione può condurre all’ingresso nella compagine e quali effetti la liquidazione può produrre sul patrimonio sociale. Nei limiti in cui l’assetto e le relative clausole siano soggetti alla pubblicità prevista dall’ordinamento e questa produca effetti verso i terzi, tali regole concorrono a definire la posizione giuridica che il creditore deve valutare prima di agire. Uno statuto progettato non elimina i diritti riconosciuti dall’art. 2270 c.c., ma può incidere sulla valutazione degli strumenti utilizzabili, dei risultati conseguibili e della convenienza stessa dell’azione. Quando invece valutazione, liquidazione, trasferimento, subentro ed eventi esecutivi sono disciplinati separatamente o attraverso clausole standard, le criticità emergono quando diventa più difficile intervenire.

Per chi deve ancora costituire una Società Semplice, il vantaggio è affrontare questi problemi prima che si manifestino. La protezione di immobili, partecipazioni e patrimonio familiare non dovrebbe essere affidata a una clausola che prometta di rendere la quota “impignorabile”, ma alla progettazione coordinata di valore, circolazione, liquidazione, provvista, ingresso nella compagine e governance, costruita sul patrimonio, sui soggetti coinvolti e sugli obiettivi della struttura. L’obiettivo non è creare ostacoli artificiali all’azione del creditore, ma evitare che questa trovi una partecipazione regolata da clausole standard, incapaci di distinguere il valore economico della quota dalla qualità di socio, la liquidazione dall’ingresso nella compagine e il credito alla liquidazione dal potere sui singoli beni sociali.

La norma è la stessa per tutte le Società Semplici. Non sono uguali gli statuti sui quali viene applicata. Per questo la domanda conclusiva non è se la Società Semplice sia astrattamente “attaccabile”, ma una molto più concreta: se un creditore particolare del socio agisse domani, che cosa troverebbe davanti a sé e fino a dove potrebbe realmente arrivare con lo statuto che ho oggi?

È da questa verifica che può iniziare la revisione di una Società Semplice esistente o la progettazione di una nuova struttura, individuando quali clausole debbano essere coordinate e quali equilibri patrimoniali e di governance debbano essere preservati.