Spesso il neo imprenditore che si appresta ad avviare un’azienda e si pone il problema di capire quale sia la differenza tra una società di persone e una di capitali.

Preliminarmente partiamo dalla definizione dell’art. 2247 del cod. civ. che recita testualmente: “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.

Sulla base di questa autonomia patrimoniale, ci sono due tipologie di società: società di persone e società di capitali.

LA DIFFERENZA TRA I DUE MODDELLI DI SOCIETA’

Le società di persone si dividono in:

  • società semplice (S.s.): caratterizzata dal non poter avere oggetto commerciale. Tutti i soci rispondono e sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

  • società di accomandita semplice (S.a.s.): si compone di due categorie di soci. I soci accomandanti sono limitatamente responsbili ma non possono generalmente compiere attività gestoria. Gli accomandanti risponderanno nei soli limiti del proprio conferimento e non oltre. Ove un accomandante conferisca un bene immobile, nel peggiore deli potrà perdere lo stesso. I soci accomandatari sono invece illimitatamente responsabili e sono, salvo patti sociali diversi, amministratori della società.

  • società in nome collettivo (S.n.c.): molto simile per disciplina alla società semplice. Può avere oggetto sociale commerciale (ad es. la vendita di beni e servizi o attività di trasporto). I soci sono protetti dal “beneficio d’escussione”: significa che, il creditore sociale, prima di aggredire il patrimonio del socio, deve escutere il patrimonio sociale. Permane tuttavia la responsabilità illimitata di tutti i soci, fermo restando suddetto beneficio d’escussione.

Le società di capitali si dividono in:

  • società a responsabilità limitata (S.r.l. o S.r.l.s): in questo caso i soci sono limitatamente responsabili. Il capitale sociale è frazionato in quote: una quota per ogni socio. Generalmente gli amministratori sono anche i soci. Si presta per enti che, pur operando con capitali ingenti, hanno una ristretta compagine sociale. Generalmente i soci non superano la decina ed ai soci possono nello statuto essere riconosciuti particolari diritti amministrativi e non amministrativi. Il legislatore ha da pochi anni introdotto la possibilità di adottarne una forma semplificata: la società a responsabilità limitata semplificata.
  • società per azioni (S.p.A.): il capitale è frazionato in azioni, che rappresentano unità dello stesso. Tutti i soci sono responsabili limitatamente a ciò che hanno conferito. Si tratta di un ente corporativo: l’amministrazione è ben separata dai titolari delle quote di capitale. Generalmente gli amministratori, soprattutto nelle S.p.A. di grandi dimensioni, sono soggetti diversi rispetto agli azionisti. La S.p.A. si presta per enti caratterizzati da investimenti di una certa importanza. I costi sono elevati ed è necessaria la presenza di un organo di controllo, generalmente il collegio sindacale. Possono emettere obbligazioni.
  • società in accomandita per azioni (S.a.p.a.): è quasi speculare la disciplina della Società per Azioni. La differenza fondamentale consiste nella presenza di soci accomandatari. Come avviene nella società in accomandita semplice; anche in questo caso gli accomandatari rispondono solidamente ed integralmente delle obbligazioni sociali secondo quanto previsto dall’Art. 2452 del Codice Civile.

PERSONSA GIURIDICA: DIFFERENZA

Le società di persone non hanno persona giuridica; ciò significa che non sono soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci; nonostante queste società possano essere titolari di diritti e doveri, a differenza delle società di capitali.

Le responsabilità per eventuali inadempimenti si trasferiscono sui rispettivi soci. La conseguenza è che questi rispondono ai terzi in modo illimitato e solidale (ad eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.).

Per un socio avere una responsabilità illimitata vuol dire; nel caso la società non fosse in grado di pagare i propri creditori, risponde con tutto il proprio patrimonio personale. Mentre se parliamo di responsabilità solidale, vuol dire che un socio risponde anche dei debiti contratti dagli altri soci, in nome della società.

ATTENZIONE: se i beni personali di un socio non sono sufficienti, la sua quota di debito deve essere saldata da tutti gli altri soci.

Quindi, se al socio risulta qualcosa intestato a suo nome (conto corrente, automobile, casa e altri beni); questo rischia di perdere tali beni personali; nel caso il socio risulti in comunione di beni con il coniuge, questo verrà pignorato il 50% del bene.

Le società di capitali hanno persona giuridica e sono distinti dalle persone dei soci. Di conseguenza è la società che detiene diritti e obblighi derivanti dallo svolgimento dell’attività e ripondere nei confronti dei terzi, e non i singoli socio.

DIFFERENZA TRA SOCIETA’ DI CAPITALI E SOCIETA’ DI PERSONE NELLA FASE DI COSTITUZIONE

Un importante differenza possiamo trovarla in fase di costituzione della società. Per la società di persone non è obbligatorio versare nessun capitale minimo. In tal caso i soci diventano responsabili illimitatamente e garanti nei confronti dei creditori.

Per la società di capitali, invece, comporta l’obbligo del versamento del capitale minimo che può essere di: capitale sociale minimo di 10.000 €uro per le S.r.l.; capitale sociale minimo di 1 €uro per le S.r.l.s.

Le società di persone sono organizzate più che altro con la forza lavoro derivante dai soci; Le società di capitali si concentrano prevalentemente sul proprio capitale. Il maggior rischio delle società di persone è il “fallimento”. Questo rischio si espande al patrimonio di ogni socio e che ne comporta l’esproprio dei beni, ad eccezione dei beni destinati alla sopravvivenza. In caso di fallimento, assieme alla società falliscono personalmente tutti i soci con responsabilità illimitata e solidale.

Tuttavia, pur esistendo la possibilità di trasformare la società di persone in società di capitali, non sarebbe sufficiente, in quanto i soci continueranno a rispondere illimitatamente e solidalmente dei debiti pregressi accumulati.

Nelle società di capitali, in caso di fallimento, i creditori potranno avvalersi solo ed esclusivamente del patrimonio societario; il patrimonio del socio rimane, in ogni caso, a riparo da ogni qualsiasi aggressione dei terzi.

CONCLUSIONI

E’ chiaro che in caso di un business con prospettive di crescita minime, non sia conveniente optare per una società di capitali, in particolare se le previsioni di fatturato e investimenti saranno modeste. Quindi per piccole attività commerciali è consigliabile optare per le società di persone, meno costose e con minor burocrazia.

Al contrario in presenza di prospettive di sviluppo saranno ambiziosi e con rilevanti esposizioni finanziarie, la forma giuridica di società di capitali, è, sicuramente, quella suggerita. Se a questo si aggiunge una attenta gestione amministrativa e una oculata pianificazione fiscale, sarà possibile pagare meno tasse, rispetto alle società di persone.

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