Segnalazione Centrale dei Rischi della Banca D’Italia
- Posted by Matteo Rinaldi
- On 26 Novembre 2021
Essere segnalati nella Centrale Rischi non vuol dire pertanto essere per forza dei cattivi pagatori.
Ogni imprenditore che intende accedere al credito bancario, sa benissimo che deve dimostrare la capacità di restituire la somma richiesta in prestito alle scadenze stabilite.
Per questo motivo, trovarsi nello stato di “cattivo pagatore” significa non poter più accedere al credito a causa della segnalazione alla Centrale Rischi.
Per questa problematica bisogna porre rimedio alla propria situazione di stato di insolvenza e trovare una soluzione per ottenere la cancellazione della segnalazione nella Centrale Rischi.
Partiamo dal presupposto che la Centrale Rischi gestisce le informazioni creditizie su qualsiasi azienda o privato che abbia aperto un qualsivoglia tipo di finanziamento. Quindi, i finanziamenti richiesti, l’emissione di assegni scoperti, un mancato pagamento o anche un semplice ritardo nel pagamento delle rate, vengono segnalati e archiviati, realizzando un vero e proprio “profilo di merito creditizio”, accessibile ad ogni banca, che determina l’affidabilità e il grado di solvibilità di ogni soggetto.
Lo stato di insolvenza e l’obbligo di preavviso
La segnalazione alla Centrale dei Rischi, scaturisce da una valutazione riferibile alla complessiva situazione finanziaria del soggetto e deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile con la condizione di insolvenza” (Cass. civ. Sez. I, 01/04/2009 n° 795; Cass. civ. Sez. I, 09/07/2014 n° 15609).
La segnalazione a sofferenza non può, quindi, scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma può dipendere solo da una valutazione da uno stato di insolvenza grave e non transitorio, opportunamente accertato dalla Banca e di cui deve essere fornita adeguata prova.
Inoltre, l’art. 125, comma 6, T.U.B. prevede, inoltre, che “i finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito”.
Ecco, dunque, un importante tutela rivolta al consumatore, ovvero una persona fisica e non Società, il diritto al “preavviso”, che deve essergli comunicato per iscritto sia a lui, sia ai soggetti co-obbligati (fideiussori e/o garanti) indicando in maniera non equivoca l’imminente segnalazione “a sofferenza” del credito in tempo utile per permettere al soggetto debitore di intervenire per regolarizzare il pagamento.
La ridetta segnalazione in Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, viene cancellata in automatico, in un periodo di tempo che va dai 12 ai 36 mesi, quando viene a cessare lo stato di insolvenza o il credito viene rimborsato o ceduto a terzi.
Come difendersi dall’errata o abusiva segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia?
Può essere il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
Questa procedura è quella che prediligo. Infatti, l’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) offre la possibilità di consentire al cliente di ottenere una decisione della controversia da un organismo indipendente ed imparziale, in modo semplice, rapido ed economico, rispetto alla tutela ordinaria.
Occorre precisare che tale tutela può essere esperita solo se la questione non sia già stata sottoposta all’autorità giudiziaria o all’esame di arbitri o conciliatori. Deve essere preceduta dalla presentazione di reclamo scritto alla banca, il quale ha 30 giorni di tempo per rispondere; decorsi i quali (o nel caso in cui il riscontro non sia soddisfacente per il cliente).
Infatti, il cliente che ritiene di essere stato erroneamente o illegittimamente segnalato; può chiedere all’ABF di accertare l’illegittimità della segnalazione e ordinarela banca di procedere alla cancellazione dei dati negativi in Centrale Rischi.
Purtoppo nel ricorso all’ ABF non è possibile poter richiedere consulenze tecniche d’ufficio; questo può comportare dei limiti in punto di prova della quantificazione del danno.
Quest’ultimo aspetto è comunque un elemento sanzionatorio per la reputazione della banca per via della pubblicazione della notizia nel sito internet dell’ABF.
Oppure il ricorso ex art. 700 c.p.c.
Un altro strumento di tutela, è dato dall’azione cautelare ex art. 700 cpc; mediante la quale è possibile ottenere, in via anticipata rispetto alla sentenza di merito, la cancellazione o la sospensione della segnalazione in Centrale Rischi; Tale rimedio trova la sua ratio legis nel fatto che una segnalazione errata a sofferenza determina l’impossibilità di accedere al credito bancario per il soggetto segnalato e ciò costituisce per questi un irreparabile pregiudizio per il futuro.
L’accoglimento del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. è subordinato alla presenza di due fondamentali presupposti processuali:
- il primo presupposto per la concessione del provvedimento di urgenza è il cd. fumus boni iuris. Per quanto concerne il requisito del fumus boni iuris, è possibile rilevare sia possibili vizi procedurali – in virtù dei quali si considera illegittima la segnalazione del credito a “sofferenza” se non preceduta dalla comunicazione dell’intermediario circa l’imminente registrazione dei ritardi di pagamento (art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta) – sia l’assenza dei presupposti di merito;
- il secondo secondo presupposto richiesto per la concessione del provvedimento d’urgenza, il cd. periculum in mora, è necessario che il soggetto segnalato rappresenti la sussistenza di un pericolo grave ed imminente, in particolar modo dimostrando l’irreparabile pregiudizio ad esso derivante dall’impossibilità di accedere al credito bancario, essendogli preclusa la possibilità di concessione di nuovi finanziamenti. Sul punto la giurisprudenza ha più volte espresso che il presupposto del danno grave ed irreparabile, in seguito ad una segnalazione illegittima.
CONSULENZA MATTEO RINALDI
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