I PROBLEMI LEGATI ALLA DONAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI
Data
09.12.2023
Matteo Rinaldi
POTENZIALI CONSEGUENZE DELL’ATTO DI DONAZIONE DI QUOTE DI UNA SRL
Il presente articolo ha l’obiettivo di analizzare le possibili conseguenze derivanti dalla donazione delle quote di una Srl, quando questa viene effettuata in modo inconsiderato e al solo scopo di ottenere vantaggi fiscali. In particolare, ci concentreremo sulle implicazioni che tale donazione può avere in ambito successorio e sulle future operazioni relative al capitale sociale da parte dei soci.
È fondamentale comprendere appieno le implicazioni legali e fiscali a lungo termine di tali azioni, soprattutto in contesti in cui la donazione delle quote sociali rappresenta una parte di un più ampio piano di divisione del patrimonio familiare. Analizzeremo i principali problemi legati a questa pratica e offriremo suggerimenti su come evitarli.
Ti invitiamo a leggere l’articolo completo per approfondire le possibili problematiche derivanti da queste operazioni e scoprire le soluzioni più idonee per tutelare il patrimonio familiare e garantire una gestione corretta delle quote societarie.
CASO STUDIO
L’analisi ci porta a focalizzarci sulla riorganizzazione del patrimonio familiare di una società meccanica bresciana composta dai quattro fratelli Mario, Arcangelo, Carmine e Maurizio. Attraverso un “Atto di Donazione”, le quote sociali dei tre fratelli Arcangelo, Carmine e Maurizio vengono trasferite al fratello Mario, che diventa il nuovo socio unico della “SRL”. Parallelamente, Mario rinuncia alla sua quota di comproprietà di alcuni beni immobiliari a favore dei tre fratelli.
Tuttavia, sorgono interrogativi riguardanti il destino delle donazioni delle quote sociali in caso di decesso di uno dei fratelli e le conseguenze per le future operazioni sul capitale sociale in caso di lesione dei diritti successori dei donatori.
Mario propone di patrimonializzare alcuni assets aziendali e di effettuare aumenti di capitale, coinvolgendo anche i propri discendenti e alcuni terzi estranei come nuovi soci. Prima di procedere con tali operazioni, Mevio richiede una chiara valutazione dei pregiudizi derivanti dall’azione di riduzione e dalla successiva azione di restituzione per sé e i propri aventi causa.
LE OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE
La donazione delle partecipazioni sociali rappresenta un aspetto cruciale nell’ambito dell’imprenditoria delle famiglie italiane, richiedendo un’attenta riflessione sulle complesse dinamiche che ne derivano. In molteplici circostanze, la ristrutturazione della struttura societaria diventa necessaria, spingendo i soci a cedere una parte delle proprie azioni, partecipazioni o quote sia ad altri soci che a terzi non soci.
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Le motivazioni alla base di tali operazioni possono essere molteplici e variegate, come ad esempio la risoluzione di conflitti tramite lo scambio incrociato delle partecipazioni, l’estinzione di crediti nei confronti di terzi o l’integrazione di discendenti dei soci. La nostra legislazione offre le modalità per concretizzare tali trasferimenti, che vengono scelte autonomamente dalle parti contrattuali.
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Considerando spesso la natura conflittuale di tali situazioni, le convenzioni stipulate possono assumere la forma di contratti di transazione, compensazioni inserite nei contratti di cessione dei diritti societari o patti di famiglia. Queste diverse tipologie contrattuali garantiscono la validità delle pattuizioni raggiunte, mantenendo inalterati i loro effetti sia tra le parti coinvolte che verso i terzi. In alcuni casi, come quello della donazione, il trasferimento delle partecipazioni può avvenire a titolo gratuito attraverso la stipula di un contratto specifico.
Ecco dunque come i problemi legati alla donazione delle partecipazioni sociali trovano spazio all’interno di un contesto complesso e articolato.
LA TUTELA DELLE SUCCESSIONI: DIRITTI E RESPONSABILITA’ SUCCESSORIE
La donazione delle partecipazioni sociali è un contratto di estrema importanza che richiede attenzione e cautela. In quanto atto di generosità, stabilisce un arricchimento da parte del donante verso il donatario, tramite la cessione di un proprio diritto o l’assunzione di un obbligo. Tuttavia, è fondamentale ricordare che la donazione deve essere formalizzata attraverso un “Atto Pubblico”, con la presenza di due testimoni. Una volta conclusa, la donazione diventa irrevocabile unilateralmente dalle parti coinvolte.
È importante sottolineare che la donazione rappresenta un atto “a rischio” in relazione alla futura successione del donante. Infatti, non è possibile garantire in modo assoluto la conservazione dell’acquisto da parte del donatario e dei suoi successori. La legge, infatti, tutela determinate categorie di familiari (i legittimari) durante la successione, riservando loro una quota del patrimonio, anche contrariamente alla volontà espressa del defunto. Questo limite rappresentato dalla legittima impedisce una piena libertà di disposizione dei propri beni, anche a titolo gratuito. Nei legittimari rientrano i discendenti (figli e nipoti), il coniuge e gli ascendenti (genitori, nonni e così via).
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Per comprendere appieno i problemi legati alla donazione delle partecipazioni sociali, è essenziale una valutazione accurata degli eventuali ostacoli che potrebbero insorgere, al fine di proteggere adeguatamente i diritti di tutte le parti coinvolte. È importante sottolineare che l’“atto di riduzione” offre la possibilità di contestare le disposizioni gratuite effettuate dal defunto. Grazie alle norme che regolano l’azione di riduzione, è possibile determinare la consistenza del patrimonio lasciato dal defunto e la quota di riserva spettante ai legittimari.
Un passaggio fondamentale per stabilire questi aspetti è la cosiddetta “riunione fittizia”, disciplinata dall’articolo 556 del Codice Civile. Attraverso questo procedimento, tenendo conto del numero e della qualità dei legittimari chiamati a succedere, si determina il valore della quota di patrimonio loro riservata (riserva) e quella che il defunto poteva liberamente destinare a terzi (disponibile). Questa procedura si compie attraverso tre passi principali: il calcolo del valore dei beni ancora presenti nel patrimonio del defunto all’apertura della successione (relictum), la detrazione dei debiti ereditari e la riunione fittizia, in cui si somma al relictum il valore dei beni oggetto di donazioni fatte in vita dal defunto (donatum).
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È fondamentale ribadire che la valutazione delle “liberalità” deve essere effettuata in base al valore attuale dei beni donati al momento dell’apertura della successione, anziché al momento in cui è stata effettuata l’azione di donazione o liberalità. Nel caso in cui il valore della quota di legittima superi quello del patrimonio residuo, il legittimario ha il diritto di tutelare le sue ragioni e i suoi diritti attraverso l’azione di riduzione. Tale strumento legale ha lo scopo di far accertare in sede giudiziaria la violazione della quota di legittima spettante al legittimario attore e di dichiarare l’inefficacia totale o parziale delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che hanno superato la quota di cui il defunto poteva disporre. L’obiettivo di questa azione è quello di accertare e riconoscere al legittimario il valore effettivo della quota ereditaria che gli spetta per legge, senza produrre immediati effetti reali.
Importante sottolineare che l’azione di riduzione non si rivolge al possessore attuale del bene donato o lasciato, ma esclusivamente ai beneficiari delle disposizioni che violano la quota di legittima. Una volta ottenuto successo in questa azione, al legittimario viene riconosciuto un diritto di credito nei confronti del donatario, degli eventuali eredi o dei legatari non legittimari, per un importo pari al valore necessario a soddisfare le sue spettanze ereditarie. Gli effetti reali e traslativi a favore del legittimario si verificano solo tramite un’azione successiva di restituzione. Inoltre, per esercitare l’azione di riduzione, il legittimario deve accettare l’eredità con il beneficio di inventario e redigere l’inventario nei tempi prescritti dalla legge.
LE MODALITA’ DI OTTIMIZZAZIONE FISCALE
Esaminare le norme relative alla riduzione delle disposizioni lesive della legittima è fondamentale per comprendere completamente le implicazioni della donazione delle partecipazioni sociali. Secondo l’art. articolo 558, comma I, del Codice civile “la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari”.
Tuttavia, le donazioni si riducono solo dopo aver esaurito il valore dei beni disposti per testamento. Questa riduzione segue un criterio cronologico inverso e non proporzionale, partendo dall’ultima donazione e risalendo alle precedenti.
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Nel caso in cui il bene oggetto della disposizione lesiva si trovi ancora nel patrimonio del donatario, l’azione di riduzione avrà effetti diversi a seconda della gravità della lesione della legittima. Nel caso specifico di una donazione, il bene potrà essere interamente attratto al patrimonio ereditario se il suo valore è pari o inferiore all’importo necessario per reintegrare il legittimario nei suoi diritti, altrimenti ne sarà ricompresa solo una parte e si instaurerà una comunione su quel bene specifico. Con la sentenza di riduzione, il legittimario potrà quindi ottenere il possesso totale o parziale del bene o dei beni oggetto della donazione, rendendo inefficace l’atto dispositivo attraverso l’azione di riduzione.
RISARCIMENTO E RESTITUZIONE: EREDI E DONATORI SOGGETTI A RIDUZIONE
L’azione di riduzione e restituzione nelle donazioni delle partecipazioni sociali riveste un ruolo imprescindibile, in quanto comporta un effetto retroattivo fondamentale. Secondo quanto stabilito dall’articolo 561 del Codice Civile, tale effetto si applica sia tra le parti coinvolte che nei confronti dei terzi, noto come “retroattività reale”. Questo significa che, nel caso in cui l’azione di riduzione e restituzione abbia successo, gli immobili e i mobili registrati donati possono essere richiamati nell’asse ereditario, liberandosi da ogni peso o ipoteca imposti dal beneficiario. Inoltre, l’articolo 563 del Codice Civile prevede la possibilità di intraprendere l’azione anche nei confronti degli aventi causa del donatario, a patto che siano stati esauriti i tentativi di esecuzione forzata sui beni dell’interessato.
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Quindi, nel caso in cui i donatari, i quali hanno subito la riduzione, abbiano alienato i beni donati a terzi, il legittimario ha il diritto di richiedere la restituzione dei beni anche ai successivi acquirenti, rispettando l’ordine cronologico delle alienazioni. È importante presentare l’azione volta a ottenere la restituzione dei beni immobili e mobili registrati entro vent’anni dalla trascrizione della donazione, rispettando l’ordine delle date delle alienazioni.
Inoltre, è possibile liberarsi dall’obbligo di restituire fisicamente i beni donati proponendo un pagamento in denaro equivalente. Pertanto, sia i beni immobili che i beni mobili registrati sono soggetti a tale azione di riduzione e restituzione, consentendo al legittimario di far valere i propri diritti ereditari sui beni mobili stessi, in base al loro valore al momento dell’apertura della successione. È importante sottolineare che, nonostante le partecipazioni sociali delle SRL siano generalmente considerate beni immateriali, sono comunque soggette alla disciplina applicata ai beni mobili.
È fondamentale comprendere l’articolo 1153 del Codice Civile e le condizioni necessarie per un valido trasferimento di beni mobili da parte di terzi. Nel caso delle donazioni di quote societarie a Mario, è possibile adottare misure per limitarne il trasferimento al fine di evitare pregiudizi agli eredi. È essenziale valutare attentamente la valutazione e la riduzione delle quote, considerando non solo il loro valore all’apertura della successione, ma anche i valori attuali influenzati dalla capitalizzazione aziendale e dagli eventuali aumenti di capitale. Inoltre, è importante considerare il contributo del donatario e dei nuovi soci all’azienda, insieme al valore commerciale delle quote.
Nel caso in cui il bene donato rimanga nel patrimonio del donatario, una richiesta di riduzione potrebbe rendersi inefficace e le quote potrebbero essere riunite nel patrimonio ereditario per ridurre il pregiudizio alla legittima. Se i beni donati vengono rimossi dal patrimonio del beneficiario e questi si trova in uno stato di insolvenza, è possibile intraprendere azioni legali contro il terzo beneficiario. Tuttavia, il beneficiario ha la possibilità di liberarsi dall’obbligo di restituzione pagando una somma di denaro equivalente al valore delle quote ricevute. In alternativa, il terzo può opporsi all’obbligo di restituzione se possiede in buona fede i beni donati. Tale situazione è regolamentata dall’articolo 1153 del Codice Civile, che consente al terzo di liberarsi completamente e senza ulteriori oneri.
LE IMPLICAZIONI DELLA RIDUZIONE SULL’AUMENTO DI CAPITALE
E’ necessario valutare attentamente l’aumento oneroso del capitale della SRL e l’eventuale partecipazione esclusa del socio Mevio. Tale strategia potrebbe mitigare o addirittura annullare gli effetti dell’azione di riduzione, tuttavia, comporta un effetto diluitivo sulla quota di Mevio a causa dell’ingresso di terzi esterni, come ad esempio i figli di Mevio e altri investitori minori. È fondamentale tenere presente che il valore di mercato delle quote potrebbe aumentare considerevolmente rispetto al valore nominale espresso nel contratto di donazione.
Inoltre, nel calcolo dell’azione di riduzione nei confronti di Mario, i legittimari di Arcangelo, Carmine e Maurizio terranno conto della consistenza della partecipazione donata, la quale rappresenta il 75% del capitale sociale, calcolato secondo i valori contabili aggiornati all’apertura della successione del donatore. Di conseguenza, i legittimari-attori potranno trarre vantaggio dalla valorizzazione e dalle attività svolte dalla società grazie al contributo e all’operato di Mario e dei nuovi soci.
L’azione di restituzione, come sopra segnalato, comporterà:
- dal punto di vista dell’effetto reale, l’attrazione materiale al compendio ereditario della quota di partecipazione che Mario ancora detenga all’interno della Srl, porta alla trasformazione dei legittimari vittoriosi di Arcangelo, Carmine e maurizio in soci della società “SRL”.
- gli effetti restitutori saranno limitati al necessario reintegro della quota dei legittimari, i quali diventeranno titolari esclusivi della quota trasferita o comproprietari con Mario della stessa, in relazione ai problemi legati alla donazione delle partecipazioni sociali;
- qualora l’effetto reale non sia sufficiente a garantire la tutela dei legittimari lesi, il donatario sarà chiamato a rispondere con il proprio patrimonio. Questa situazione può creare problemi significativi nell’ambito delle donazioni delle partecipazioni sociali.
Alla luce delle suddette ipotesi, è cruciale adottare le misure necessarie per prevenire conflitti gestionali nell’amministrazione degli affari sociali.
RIFLESSIONE SUL PATTO DI FAMIGLIA
Per garantire una gestione aziendale efficiente e proteggere gli interessi di Mario, dei terzi e della società stessa, è consigliabile valutare attentamente la partecipazione di Mario come socio della “SRL”.
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Nel caso in cui non sia possibile stipulare un Patto di Famiglia con i fratelli Arcangelo, Carminei e Maurizio, si suggerisce che Mario ceda completamente la propria partecipazione, uscendo così dalla compagine sociale SRL e perdendo il suo status di socio. Le quote potrebbero essere trasferite a titolo oneroso, sia ai discendenti di Mario che a terze parti, agendo sempre in buona fede. Prendere le precauzioni necessarie è fondamentale per evitare rischi e situazioni pregiudizievoli, consentendo una trasparenza nella divisione delle sostanze comuni tra i partecipanti e una transazione equa per tutte le parti coinvolte
In tal modo, garantiamo la protezione della compagine sociale dall’inserimento dei beneficiari legittimi dei donatori. Tuttavia, Mario sarà comunque chiamato a rispondere con tutto il proprio patrimonio per ripristinare i diritti ereditari dei donatori legittimi.
La nostra intenzione non è quella di escludere la pratica delle donazioni e delle liberalità indirette dal panorama giuridico, bensì di evidenziare i rischi connessi alla gestione superficiale di complicati aspetti patrimoniali. Spetta ai professionisti fornire la soluzione legale più sicura per la struttura degli interessi voluta dalle parti, soprattutto quando queste strutture derivano da motivazioni (a volte solo ipotetiche) di risparmio fiscale.
Dovendosi garantire la stabilità e la solidificazione degli accordi raggiunti, anche per il futuro quando altre parti, come gli eredi legittimari, subentreranno alle parti originarie, è essenziale che i professionisti consultati offrano ai clienti una valutazione approfondita, completa e dettagliata della situazione e degli strumenti giuridici adottati, oltre alle specifiche conseguenze immediate e future che derivano da ciascuna soluzione.
CONCLUSIONI
La donazione delle partecipazioni sociali non è un’operazione da sottovalutare, in quanto può presentare sfide e problemi significativi che richiedono un’attenzione particolare. Solo un consulente esperto, con una solida preparazione nel campo del diritto societario e della finanza d’impresa, è in grado di fornire una guida sicura e competente attraverso questo intricato percorso legale. Questo approccio garantisce che ogni fase della donazione sia gestita con la massima attenzione e cura, riflettendo l’importanza di una pianificazione accurata e di strategie personalizzate.
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È quindi altamente consigliabile avvalersi della consulenza di professionisti esperti e specializzati in questo settore specifico. Grazie alla loro vasta competenza ed esperienza, si può garantire che la transazione avvenga senza intoppi e nel pieno rispetto delle normative vigenti.
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