Abstract

La donazione di quote SRL tra familiari può incidere su controllo, governance, fiscalità e futura successione dell’impresa. L’articolo esamina donazioni ai figli, esenzione dall’imposta, regola dei cinque anni, holding, legittima, collazione e azione di riduzione, oltre ai rischi di statuti non adeguati. Un trasferimento formalmente corretto non basta: proprietà, poteri decisionali e tutela degli eredi devono essere coordinati in un progetto di passaggio generazionale davvero stabile.

Perché la donazione di quote SRL non coincide con il passaggio generazionale

Nelle imprese familiari i problemi più gravi raramente nascono il giorno della successione. Nascono molto prima, quando quote e partecipazioni vengono trasferite senza aver stabilito chi controllerà l’impresa, chi eserciterà i diritti di voto e secondo quali regole verranno assunte le decisioni.

Donare quote di una S.R.L. ai figli, al coniuge o ad altri familiari non significa aver risolto il passaggio generazionale. L’operazione può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, risultare esente dall’imposta di donazione ed essere pienamente valida sotto il profilo notarile e civilistico, senza garantire il mantenimento del controllo dell’impresa né prevenire contestazioni tra gli eredi.

Restano infatti aperte le questioni decisive: tutela dei legittimari, successione delle partecipazioni societarie, continuità aziendale e distribuzione dei poteri degli organi sociali. È proprio in questa fase che il rischio cambia natura, trasferendosi dal patrimonio personale alla governance della società.

Tassazione della donazione di quote S.R.L., valore delle partecipazioni, franchigie e costi notarili rappresentano soltanto una parte del problema. Una donazione perfettamente valida sotto il profilo civilistico, fiscale e notarile può comunque modificare gli assetti proprietari, incidere sulla distribuzione dei poteri tra i soci, favorire future contestazioni ereditarie e compromettere il controllo dell’impresa.

La donazione non coincide con una semplice cessione gratuita delle quote. La prima costituisce una liberalità disciplinata dal codice civile e richiede la forma dell’atto pubblico notarile; la seconda è un’espressione frequentemente utilizzata, anche nei trasferimenti di quote S.R.L. tra familiari, per descrivere operazioni che, in assenza di corrispettivo, integrano nella sostanza una donazione e restano assoggettate alla relativa disciplina civilistica, fiscale e successoria. Comprendere questa distinzione significa evitare errori che possono incidere sulla validità dell’operazione, sul regime fiscale applicabile e sulla futura tutela dei legittimari.

Anche quando ricorrono le condizioni per beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge, la donazione non elimina le conseguenze successorie. Se il trasferimento lede la quota riservata ai legittimari, questi possono esercitare l’azione di riduzione. Il valore assunto dalle partecipazioni nel tempo, la distribuzione delle quote e la posizione degli eredi possono quindi rimettere in discussione un’operazione conclusa anche molti anni prima.

La donazione trasferisce la proprietà delle partecipazioni, ma non disciplina automaticamente l’esercizio dei diritti di voto, la distribuzione dei poteri amministrativi, l’ingresso dei futuri soci o la gestione dei conflitti tra gli eredi. Senza clausole statutarie adeguate, patti parasociali e regole coerenti con il nuovo assetto proprietario, i poteri si disperdono, la direzione strategica si indebolisce e la continuità aziendale viene esposta a blocchi decisionali e contenziosi societari.

Il vero oggetto della pianificazione non è il trasferimento delle partecipazioni, ma la costruzione di un assetto proprietario capace di conservare nel tempo controllo, governabilità e continuità dell’impresa. La validità dell’atto di donazione non coincide infatti con la stabilità del risultato: anche un trasferimento perfettamente corretto sotto il profilo civilistico e fiscale può generare, nel tempo, criticità societarie e successorie.

Donazione quote SRL ai figli e tra familiari: cosa cambia dal giorno del trasferimento

Nelle imprese familiari, donare quote di una S.R.L. ai figli o ad altri familiari non significa soltanto trasferire la proprietà delle partecipazioni. Dal momento della donazione cambia immediatamente l’assetto della società: entrano nuovi soci, possono modificarsi le maggioranze assembleari e i diritti di voto e mutano i rapporti tra proprietà, amministrazione e controllo. Gli effetti del trasferimento iniziano quindi dal perfezionamento dell’atto e non quando si aprirà la successione.

Le conseguenze fiscali dipendono dalla struttura dell’operazione e dai soggetti coinvolti. La donazione di quote di una S.R.L. ai figli o al coniuge può beneficiare dell’esenzione dall’imposta di donazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 quando il trasferimento consente al beneficiario di acquisire il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., oppure di integrare un controllo già esistente, e tale controllo viene mantenuto per almeno cinque anni.

Il beneficiario deve inoltre rendere nell’atto di donazione l’apposita dichiarazione di impegno richiesta dalla norma. La disciplina vigente distingue quindi il trasferimento di partecipazioni di controllo nelle società di capitali dal trasferimento dell’azienda, per il quale rileva invece la prosecuzione dell’attività.

Quando non ricorrono le condizioni dell’esenzione, nei trasferimenti a favore del coniuge o dei figli si applica l’aliquota del 4% sulla parte di valore eccedente la franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario. Tra fratelli e sorelle l’aliquota è del 6%, con franchigia di 100.000 euro per ciascun beneficiario; per gli altri parenti fino al quarto grado e per gli affini nei limiti previsti dalla legge si applica il 6% senza franchigia; per gli altri soggetti l’aliquota è dell’8% senza franchigia. L’esenzione dell’art. 3, comma 4-ter, è invece riservata ai trasferimenti a favore del coniuge e dei discendenti.

Per le altre quote sociali, comprese quelle di società di persone, la norma richiede che il beneficiario mantenga la titolarità del diritto trasferito per almeno cinque anni. La distinzione è rilevante perché evita di applicare automaticamente alle S.N.C. o alle S.A.S. il requisito del controllo previsto per le partecipazioni nelle società di capitali.

La qualità di socio nasce con il trasferimento della partecipazione; la capacità di esercitare il controllo e assumere decisioni strategiche richiede invece competenze, esperienza e un assetto societario coerente. Il beneficiario acquisisce immediatamente diritti patrimoniali e amministrativi, anche quando non svolge alcun ruolo operativo nella società o non condivide pienamente gli obiettivi degli altri soci.

Per questo la donazione delle partecipazioni non dovrebbe essere isolata dal più ampio progetto di passaggio generazionale e governance. Statuto e strumenti di governo devono essere coordinati con la nuova distribuzione delle quote, così da disciplinare maggioranze, diritti particolari, poteri decisionali, circolazione delle partecipazioni e rapporti tra proprietà e amministrazione.

Donare a un solo erede può concentrare il controllo, ma può assumere rilievo in sede successoria se la liberalità incide sulla quota di riserva spettante agli altri legittimari. In strutture familiari più complesse può quindi essere necessario confrontare la donazione ordinaria con strumenti specificamente destinati al trasferimento dell’impresa o delle partecipazioni, come il Patto di Famiglia, che opera secondo presupposti ed effetti differenti. Dividere invece le quote in parti uguali tra più figli non elimina il problema: può creare assetti decisionali rigidi o conflittuali quando i beneficiari hanno competenze, ruoli o interessi differenti.

Se queste regole non vengono definite prima del trasferimento, la donazione può quindi modificare non solo la proprietà della società, ma anche la sua capacità di assumere decisioni rapide, coerenti e stabili nel tempo.

Perché donare quote SRL non basta: statuto, controllo e governance dell’impresa

La donazione di quote di una S.R.L., se non accompagnata dalla verifica dello statuto societario e, quando presenti, dei patti parasociali, trasferisce le partecipazioni ma non adegua automaticamente le regole di funzionamento della società. I soci cambiano, mentre il modello organizzativo può restare quello originario, pensato per una compagine diversa. Il risultato può essere una società formalmente trasferita ma governata da regole non più coerenti con il nuovo equilibrio proprietario, nella quale il dissenso tra i soci può tradursi in difficoltà decisionali o situazioni di stallo.

La donazione modifica infatti la proprietà delle partecipazioni, ma non disciplina automaticamente la distribuzione dei poteri. Salvo diversa previsione statutaria, i diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta; lo statuto può tuttavia attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione o la distribuzione degli utili. Per questo devono essere verificate, prima del trasferimento, le regole sulle maggioranze, sui diritti particolari, sull’ingresso e sull’uscita dei soci, sulla circolazione delle partecipazioni e sulla gestione dei conflitti.

La forma dell’operazione è un ulteriore elemento da non sottovalutare. La donazione diretta di quote di una S.R.L. deve essere stipulata per atto pubblico, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 782 c.c.; trattandosi di donazione, è inoltre richiesta la presenza di due testimoni secondo l’art. 48 della legge notarile. Non è quindi sufficiente qualificare il trasferimento come cessione gratuita o attribuirgli un corrispettivo solo apparente per sottrarlo alla disciplina formale della donazione.

Diverso è il caso delle liberalità indirette, nelle quali l’arricchimento del beneficiario viene realizzato attraverso un negozio diverso dalla donazione, che conserva la propria causa e la propria struttura. La Cassazione ha chiarito che anche operazioni aventi ad oggetto partecipazioni societarie possono integrare una donazione indiretta quando l’effetto liberale viene realizzato mediante un negozio diverso dalla donazione tipica; in tale ipotesi non opera automaticamente il requisito formale dell’art. 782 c.c.

La stessa Cassazione ha però distinto questa fattispecie dalla cessione solo apparentemente onerosa che dissimuli in realtà una donazione diretta delle partecipazioni: in quel caso resta necessario il rispetto della forma prescritta per la donazione. La qualificazione dell’operazione dipende quindi dalla struttura concreta del negozio e non dal nome attribuito dalle parti. (Fonte: Cass. civ., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20888 – Corte di Cassazione, Rassegna della giurisprudenza civile 2019)

Diversamente, la cessione di quote S.R.L. tra familiari non coincide con la donazione quando prevede un corrispettivo effettivo e reale: in tal caso l’operazione ha natura onerosa. Trasferimenti gratuiti, simulati o caratterizzati da finalità liberale devono invece essere qualificati in base alla struttura concreta dell’operazione e non al solo nome attribuito dalle parti.

Anche quando la liberalità viene realizzata attraverso un negozio diverso dalla donazione, non vengono meno i relativi profili successori: ricorrendone i presupposti, restano applicabili le disposizioni richiamate dall’art. 809 c.c., comprese quelle poste a tutela dei legittimari.

Sul piano societario, inoltre, l’art. 2469 c.c. pone come regola generale la libera trasferibilità delle partecipazioni, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Clausole di prelazione, gradimento o altri limiti alla circolazione delle quote devono quindi essere valutati in funzione del nuovo assetto familiare e degli obiettivi di continuità della società.

Il passaggio generazionale non coincide, perciò, con il solo trasferimento delle partecipazioni. Richiede uno statuto coerente con il nuovo assetto proprietario, capace di disciplinare i rapporti tra i soci e preservare continuità decisionale, stabilità organizzativa ed effettività del controllo. Quando proprietà e governance non vengono coordinate prima della donazione, criticità destinate a emergere nella futura successione possono manifestarsi già nella gestione quotidiana attraverso conflitti societari, blocchi decisionali e perdita di efficacia nell’esercizio del controllo.

Trasferire patrimonio e controllo richiede regole definite prima della successione. Verifica oggi la struttura del passaggio.

Impugnazione della donazione di quote societarie: legittima e diritti degli eredi esclusi

Donare quote di una S.R.L. ai figli o ad altri familiari non chiude automaticamente il capitolo successorio. Qualora le partecipazioni siano state donate in vita, esse non fanno più parte del patrimonio relitto, ma continuano a rilevare ai fini della collazione, della determinazione della legittima e, ricorrendone i presupposti, dell’azione di riduzione. Il trasferimento delle quote non esaurisce quindi gli effetti successori della liberalità, che possono riemergere anche molti anni dopo all’apertura della successione.

Gli eredi che rivestono la qualità di legittimari — in particolare il coniuge e i figli non beneficiari — possono agire per la reintegrazione della quota di riserva quando la donazione abbia determinato una lesione della legittima. La verifica non dipende dal valore dichiarato nell’atto notarile, ma richiede la ricostruzione della massa ereditaria mediante la riunione fittizia prevista dall’art. 556 c.c. Per le partecipazioni societarie donate, il valore rilevante ai fini della collazione e della tutela dei legittimari viene determinato secondo i criteri civilistici applicabili all’apertura della successione e non coincide necessariamente con il valore nominale della quota o con quello indicato nell’atto di donazione.

La Cassazione ha inoltre chiarito che la quota sociale è soggetta a collazione per imputazione ai sensi dell’art. 750 c.c. (Fonte: artt. 556 e 750 c.c.; Cass. civ., Sez. II, 25 settembre 2014, n. 20258 – Collazione di quote societarie e art. 750 c.c.)

La donazione diviene vulnerabile quando, valutata unitamente alle altre liberalità compiute in vita, comporta il superamento della quota disponibile e la conseguente lesione della quota di riserva spettante ai legittimari.

La lesione della legittima non si valuta con riferimento alla data della donazione, ma viene accertata soltanto all’apertura della successione, quando diventa possibile ricostruire la massa di calcolo e verificare se le liberalità effettuate in vita abbiano ecceduto la quota disponibile. Il valore delle partecipazioni rilevante ai fini della tutela dei legittimari non coincide con quello indicato nell’atto di donazione, ma viene determinato secondo i criteri civilistici applicabili all’apertura della successione, tenendo conto dell’effettiva consistenza patrimoniale e dell’evoluzione economica della società.

Il corretto trattamento tributario dell’operazione, compresa l’eventuale applicazione delle agevolazioni fiscali o dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. n. 346/1990, opera tuttavia su un piano autonomo rispetto ai profili civilistici e successori, non schermando l’atto dalle azioni di riduzione promosse dai legittimari.

Donazione di quote di Holding: esenzione e agevolazioni fiscali dopo la riforma 2025

Dal 1° gennaio 2025 il D.Lgs. n. 139/2024 ha riformulato l’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990, chiarendo i presupposti dell’esenzione applicabile al trasferimento di partecipazioni societarie. Per le società di capitali, comprese le holding, il beneficio è collegato all’acquisizione o all’integrazione del controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., purché tale controllo sia mantenuto per almeno cinque anni. La norma non richiede che la società partecipata eserciti direttamente un’attività industriale o commerciale e non introduce una specifica regola di “look-through” che imponga, ai fini dell’esenzione, di verificare la natura operativa delle partecipate o di scorporare dal valore della partecipazione la liquidità, gli immobili o gli altri asset detenuti dalla holding.

Il vincolo temporale centrale è il mantenimento del controllo per almeno cinque anni, accompagnato dall’apposita dichiarazione di impegno resa nell’atto. La cessione delle partecipazioni prima del quinquennio determina la decadenza dall’agevolazione quando comporta la perdita del controllo richiesto dall’art. 3, comma 4-ter, con recupero dell’imposta ordinaria, applicazione delle sanzioni e degli interessi di mora.

Una donazione di quote societarie, tuttavia, non esaurisce gli effetti del passaggio generazionale. Può essere fiscalmente agevolata, civilisticamente valida e perfettamente efficace sul piano societario, ma lasciare comunque irrisolti i problemi più delicati: rapporto tra gli eredi, tutela dei legittimari, distribuzione del controllo, regole di governance e stabilità dell’assetto proprietario.

Per questo la trasmissione delle partecipazioni deve essere inserita in una pianificazione più ampia, capace di coordinare statuto, diritti dei soci, strumenti di tutela patrimoniale e disciplina successoria. In assenza di questo coordinamento, una struttura apparentemente ordinata può essere rimessa in discussione anche molti anni dopo da contestazioni ereditarie o azioni di riduzione.

La differenza è sostanziale: trasferire una quota significa modificare la proprietà; pianificare il passaggio generazionale significa decidere chi controllerà l’impresa, con quali poteri, secondo quali regole e con quali effetti sugli altri eredi.

All’apertura della successione gli eredi acquistano una quota ideale dell’asse ereditario e non la titolarità esclusiva dei singoli beni o delle singole partecipazioni comprese nell’eredità. Sarà la successiva divisione ereditaria a tradurre quella quota ideale in attribuzioni patrimoniali concrete; le donazioni effettuate in vita continuano però a rilevare, nei casi previsti dalla legge, ai fini della collazione e della tutela dei legittimari, con possibili riflessi anche sull’assetto proprietario della società.

Successione quote SRL: cosa insegna il caso Berlusconi sul passaggio generazionale

La successione delle quote rappresenta il momento in cui un progetto di governance viene sottoposto alla verifica più severa. Non è l’apertura della successione a creare continuità nell’impresa: è la qualità dell’assetto proprietario, societario e decisionale costruito prima.

Il caso Berlusconi è particolarmente istruttivo perché mostra una distinzione che molte imprese familiari trascurano: trasmettere il patrimonio e preservare il governo dell’impresa non sono la stessa cosa. Dopo la morte di Silvio Berlusconi, Marina e Pier Silvio hanno assunto congiuntamente il controllo indiretto di Fininvest, mentre nessuno degli eredi ha acquisito individualmente il controllo esclusivo della holding. La continuità della governance è rimasta riconoscibile anche nella struttura successiva, con ruoli di vertice già consolidati all’interno del gruppo. (Fonte: Fininvest, storia del Gruppo e comunicazioni societarie)

Il punto interessante non è quindi soltanto chi abbia ricevuto le partecipazioni, ma come la distribuzione proprietaria si sia innestata su ruoli, responsabilità e assetti societari già esistenti. È questa la differenza tra una successione che deve inventare nuovi equilibri dopo la morte del fondatore e una successione che si inserisce in una struttura capace di continuare a funzionare.

Anche il testamento assume, in questa prospettiva, un significato diverso. Le disposizioni testamentarie hanno inciso direttamente sulla distribuzione delle partecipazioni e sull’assetto di controllo della holding, ma si sono innestate su una struttura societaria e familiare già esistente. Il trasferimento successorio non ha quindi riguardato soltanto il valore economico del patrimonio, ma anche il governo di un gruppo complesso e la continuità dei suoi centri decisionali.

Per un imprenditore familiare, l’insegnamento è concreto: non basta decidere a chi lasciare le quote. Occorre stabilire prima chi dovrà poter esercitare il controllo, quali soci avranno funzioni operative, come verranno assunte le decisioni strategiche, quali maggioranze saranno necessarie e quali strumenti impediranno che un futuro dissenso familiare diventi uno stallo societario.

È proprio qui che il caso Berlusconi letto in chiave di protezione patrimoniale e continuità del controllo offre un ulteriore livello di lettura: la stabilità non dipende dal singolo strumento utilizzato, ma dal coordinamento tra proprietà, governance, ruoli familiari e pianificazione successoria.

La successione non è quindi il momento in cui si costruisce il futuro dell’impresa. È il momento in cui si vede se quel futuro era stato costruito prima.

Questa è la vera lezione del caso Berlusconi: una struttura patrimoniale può essere molto complessa senza diventare ingestibile, purché proprietà, governance e successione siano state pensate come parti dello stesso progetto. Quando invece il fondatore rinvia ogni scelta, saranno gli eredi — spesso con interessi, ruoli e competenze differenti — a dover negoziare dopo la sua scomparsa ciò che avrebbe dovuto essere deciso prima.

Conclusioni: donazione quote S.R.L. e trasferimento delle partecipazioni

La donazione di quote di una S.R.L. non coincide con il semplice trasferimento delle partecipazioni. È un’operazione che produce effetti sulla proprietà, sulla governance societaria, sulla tutela dei legittimari e sulla futura successione dell’impresa.

La validità dell’atto notarile, il corretto trattamento fiscale e l’eventuale applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 rappresentano soltanto una parte della pianificazione. Restano determinanti l’equilibrio dell’assetto proprietario, la distribuzione dei poteri tra i soci, il valore delle partecipazioni e la capacità dell’impresa di conservare continuità decisionale e stabilità organizzativa.

Una donazione perfettamente valida sotto il profilo civilistico e fiscale non garantisce, di per sé, il buon esito del passaggio generazionale. All’apertura della successione possono infatti riemergere questioni relative alla tutela dei legittimari, alla ricostruzione della massa di calcolo, alla valutazione delle partecipazioni e agli equilibri proprietari costruiti nel tempo. È qui che emerge la differenza tra un trasferimento correttamente formalizzato e una pianificazione realmente capace di preservare controllo, governabilità e continuità dell’impresa.

La donazione costituisce quindi uno degli strumenti attraverso i quali può essere realizzato il passaggio generazionale, ma il risultato dipende dalla capacità di inserirla in un progetto unitario nel quale statuto, governance, assetti proprietari e disciplina successoria operino in modo coerente. Non è lo strumento, da solo, a creare stabilità: è la struttura nella quale viene inserito.

Prima di procedere alla donazione di quote di una S.R.L. è quindi necessario verificare non soltanto se l’operazione sia formalmente possibile o fiscalmente conveniente, ma soprattutto se sia coerente con la distribuzione futura del controllo, con gli obiettivi della famiglia imprenditoriale e con l’evoluzione prevista dell’impresa.

Le criticità più rilevanti raramente nascono dall’atto di donazione in sé. Nascono quando il trasferimento viene eseguito senza aver prima coordinato governance societaria, tutela patrimoniale e disciplina successoria. Una valutazione tecnica preventiva consente di individuare questi punti di frizione prima che diventino conflitti tra soci, contestazioni ereditarie o problemi di controllo difficili da correggere dopo il trasferimento.