Pignoramento delle quote di partecipazione in una SRL: come difendersi?

Analisi di Bilancio

Data
09.09.2023

Autore
Matteo Rinaldi

Un creditore può utilizzare qualsiasi mezzo che l’ordinamento giuridico metta a sua disposizione per poter recuperare una somma che gli spetti di diritto. Di conseguenza, potrebbe aggredire tutti i beni del debitore: tra i beni aggredibili da creditori e istituti di credito rientrano anche le quote di partecipazione in una S.R.L. detenute dal socio.

GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ RISPONDONO CON IL PROPRIO PATRIMONIO?

Sei un Amministratore di un’azienda di successo? Allora sei consapevole dell’importanza di proteggere il tuo patrimonio e di evitare di rispondere personalmente per eventuali danni causati dalla tua negligenza o comportamenti illegali.

Vogliamo condividere con te alcuni consigli preziosi su come proteggere te stesso e i tuoi beni.

Il primo punto fondamentale è che gli amministratori possono essere considerati responsabili per condotta illecita e possono essere chiamati a rispondere personalmente per il danno finanziario causato all’azienda, ai creditori sociali, a soci o di terzi danneggiati in caso di gestione negligente o fraudolenta dell’azienda.

Ecco perché è fondamentale che tu continui a leggere: ti forniremo un quadro sintetico degli strumenti disponibili per proteggere la tua posizione e il tuo patrimonio.

PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

La responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali all’interno di una S.R.L. non è esplicitamente prevista dall’art. 2476 del codice civile, né vi è alcun riferimento all’art. 2934 riguardante le società per azioni.

Tuttavia, i creditori sociali potrebbero agire in sostituzione della società stessa, avviando un’azione di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo. In alternativa, potrebbero fare valere una responsabilità per atto illecito ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, qualora gli amministratori abbiano agito con colpa o dolo in violazione dei loro doveri (Cassazione civile sez. I 3 giugno 2010, n. 13465).

L’azione può essere proposta qualora si verifichi “l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale” e quando “il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”. In questo modo, l’amministratore è personalmente e direttamente responsabile nei confronti del creditore sociale, come conseguenza della sua cattiva gestione. Tale responsabilità rappresenta un deterrente per comportamenti imprudenti da parte di chi gestisce l’impresa. Ad esempio, se l’amministratore presenta dichiarazioni dei redditi false o bilanci societari irregolari.

È evidente che l’amministratore dovrà rispondere con il proprio patrimonio personale, in solido con la società, per le conseguenze delle sanzioni a carico di quest’ultima. Come osservato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 27036/2007), “la redazione, approvazione e presentazione del Bilancio di esercizio, nonché la dichiarazione dei redditi, sono atti affidati per funzione all’amministratore e legale rappresentante della stessa”, e quindi sono imputabili a lui dal punto di vista fiscale e patrimoniale.

Ciò significa che gli amministratori che presentano documenti fiscali falsi per conto della società, causando ad essa controlli, saranno responsabili in solido e, in caso di inadempienza della società, vedranno il proprio patrimonio personale utilizzato per pagare le somme dovute all’erario.

Altri esempi di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali sono presenti negli articoli 2485 e 2486 del codice civile. Queste norme stabiliscono la responsabilità degli amministratori verso la società, i soci, i creditori sociali e i terzi per danni derivanti da un ritardato o omesso accertamento delle cause di scioglimento della società e per la violazione dell’obbligo di gestire la società nel caso di cause di scioglimento, al fine di garantire l’integrità e il valore del patrimonio sociale. In ogni caso, l’azione dei creditori nel perseguire il patrimonio degli amministratori sarà valutata caso per caso, alla luce della possibilità di provare una condotta dolosa direttamente volta a “distrarre il patrimonio sociale”.

PROTEGGI IL TUO PATRIMONIO: SCEGLI CON SAGGEZZA

Quando un imprenditore intraprende un nuovo progetto, la scelta della forma giuridica da adottare diventa fondamentale per preservare il proprio patrimonio. In questa ottica, la decisione tra società di capitali o società di persone dovrebbe essere del tutto evidente.

Nelle società di persone, come la ditta individuale, l’imprenditore è responsabile illimitatamente per tutti i debiti e gli obblighi assunti. Ciò significa che, in caso di insolvenza o dispute legali, tutti i soci saranno chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale per tali debiti.

Per proteggere il tuo patrimonio e renderlo distinto da quello della società, l’opzione migliore è scegliere una società di capitali. In questo caso, i soci sono responsabili solo per le quote di capitale investito e non possono essere richiamati a rispondere con i propri beni personali, a meno che non siano costretti a fornire garanzie personali per i finanziamenti concessi dalle banche.

La scelta della forma societaria adeguata rappresenta il primo passo per un imprenditore che desidera proteggere i propri averi invece di lasciare tutto al caso. Gli amministratori delle società di capitali sono tenuti a rispondere civilmente per:

  • Responsabilità contrattuale per inadempienze nei confronti della società.
  • Inosservanza degli obblighi di preservazione dell’integrità del patrimonio sociale nei confronti dei creditori.
  • Responsabilità extracontrattuale per comportamenti illeciti nei confronti dei soci o di terzi.

Gli amministratori devono adempiere ai propri doveri legali e statutari con la massima diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro competenze specifiche. Nel caso in cui non adempiano a tali doveri, saranno soggetti a responsabilità e tenuti a risarcire i danni subiti dalla società stessa (articolo 2392, comma 1, del codice civile).

Esaminiamo quindi quale modello societario potrebbe essere più adatto a proteggere il tuo patrimonio e le tue quote nella Società Operativa.

LA STRAORDINARIA COMBINAZIONE TRA SOCIETA’ SEMPLICE E FAMIGLIA: UN BINOMIO IMBATTIBILE

L’impiego della Società Semplice per proteggere il proprio patrimonio e la propria famiglia raggiunge il massimo dell’eccellenza. La Società Semplice risulta particolarmente vantaggiosa se viene conferito all’interno le quote della dell’impresa operativa (S.R.L. o S.P.A.) e rappresenta uno strumento efficace per la protezione del proprio patrimonio da possibili crediti di terzi.

La Società Semplice dispone di un patrimonio proprio, separato dai patrimoni dei soci. Ciò significa che i beni conferiti nella società sono esenti dal rischio di aggressione da parte dei creditori personali dei soci.

Tuttavia, è fondamentale agire tempestivamente al fine di garantire l’impignorabilità della quota del socio e preservare l’efficacia delle misure di tutela patrimoniale. Inoltre, è opportuno redigere un contratto sociale accurato che assicuri la massima protezione possibile nelle situazioni in cui il creditore individuale del socio promuova pignoramenti o azioni revocatorie per soddisfare il proprio credito. Affidarsi a una consulenza legale specializzata è quindi essenziale prima di dar vita a una Società Semplice.

Un’ulteriore evoluzione potrebbe essere, sempre nell’ambito della protezione dei Soci, portare la Società Semplice verso uno “status” di Holding di Famiglia (una sorta di cassaforte dei beni familiari).

Si riepiloga in breve quali sono i vantaggi derivanti dall’utilizzo della Società Semplice.

  • Assenza di rigidi formalismi e possibilità di personalizzare gli accordi societari in base alle specifiche esigenze dei soci;
  • Minimi costi di gestione;
  • Tutela del patrimonio;
  • Centralizzazione dell’attività di gestione dei patrimoni mobiliari o immobiliari;
  • Gestione dell’intergenerazionalità;
  • Passaggio dei beni dalla detenzione personale alla detenzione societaria;
  • Nessun obbligo di tenere scritture contabili o redigere bilanci;
  • Redditi di natura fondiaria generati dalla gestione di beni immobili, invece di essere soggetti all’Irpef delle Persone Fisiche;

Nonostante la facilità di attuazione di tale strumento, è fondamentale considerare attentamente il contesto personale, familiare e aziendale, nonché gli obiettivi specifici di tutela da perseguire, come avviene in tutte le corrette pianificazioni patrimoniali.

Di seguito si riportano gli aspetti e problematiche da tenere in considerazione, quando si parla di Società Semplice.

LA SOCIETA’ SEMPLICE E REVOCATORIA

La Società Semplice si rivela un mezzo straordinario anche per la difficoltà del creditore di richiedere il potere di “revocatoria”. La revocatoria è un’azione giudiziaria che il creditore può chiedere e ottenere solo dopo un lungo processo secondo il sistema normale del diritto civile. Attraverso questo strumento, il creditore può chiedere al giudice di “revocare” uno o più atti posti dal socio debitore della Società Semplice, in modo tale che non siano applicabili per soddisfare le richieste di credito.

La facoltà di revocare gli atti posti dal socio al momento di trasferire i beni nella Società Semplice è regolamentata dall’articolo 2901 del Codice Civile. Questo articolo spiega che la revocabilità si può ottenere solo se si verificano due condizioni contemporaneamente:

  • “Scientia Damni”: consiste nella consapevolezza da parte del debitore di arrecare un danno al creditore con il proprio atto.
  • “Consilium Fraudis”: l’esistenza di un accordo tra il debitore e il terzo beneficiario dell’atto, nonostante il terzo fosse consapevole di arrecare un danno al creditore.

Quando il credito specifico del socio nasce successivamente alla costituzione della Società Semplice, il creditore deve dimostrare ulteriormente:

  • Che il debitore era a conoscenza di una futura e potenziale richiesta di credito;
  • Che l’atto posto fosse mirato a non soddisfare il creditore futuro;
  • Che il terzo beneficiario abbia partecipato in modo fraudolento.

Il debitore attaccato dovrà semplicemente dimostrare gli obiettivi che intende perseguire, opponendosi a quanto affermato dal creditore, come ad esempio la trasmissione del patrimonio ai propri eredi. Poiché tali obiettivi sono dimostrati anche dal modo in cui vengono redatti nell’atto costitutivo, è fortemente consigliabile fare affidamento su un esperto in consulenza patrimoniale anziché limitarsi al solo notaio per la stesura dell’atto.

È evidente che il creditore avrà grande difficoltà a dimostrare l’illegalità, ai sensi dell’articolo 2901 del Codice Civile, nel caso in cui il debitore dichiari che l’operazione giuridica effettuata tramite la Società Semplice abbia come obiettivo la pianificazione successoria, una finalità legittima e tutelata dall’ordinamento legale. Poiché tale obiettivo è in contrasto con il concetto di “consilium fraudis” precedentemente citato, la richiesta di revocatoria del creditore sarà respinta, a condizione che l’atto costitutivo sia correttamente formulato, come indicato in precedenza.

Ricordiamo al lettore che l’azione di revocatoria dei beni conferiti ha una durata di 5 anni, termine oltre il quale i beni non possono più essere oggetto di revocazione.

SOCIETA’ SEMPLICE E QUOTE SOCIALI

La potenza dell’impignorabilità e dell’insequestrabilità delle quote sociali in una Società Semplice fa di essa uno strumento eccezionale. In sostanza, il pignoramento è un processo che comporta la confisca dei beni di una parte, venduti all’asta per soddisfare i creditori, mentre il sequestro è una misura cautelare che impedisce al proprietario di disporne per garantire futuri creditori.

Pertanto i beni conferiti nella società non sono aggredibili, mentre per le quote societarie il legislatore ha introdotto, per le società di persone, il regime secondo il quale la “quota” è intimamente connessa alla persona e costituisce un bene personale non liberamente scambiabile. L’eventuale trasferimento della quota, modificando la compagine soggettiva assoggettata al consenso unanime dei soci (così come previsto dall’articolo 2252 del codice civile) rende di fatto l’esecuzione forzata impossibile.

Tuttavia, molti casi di società semplici sono state aggredite dai creditori particolari del socio, i quali hanno ottenuto vittoria in Tribunale solo perchè l’atto costitutivo era stato scritto male.

Come specificato nell’articolo 2270 del codice civile, i creditori dei soci nelle società semplici possono far valere i loro diritti sugli utili spettanti al debitore e intraprendere azioni conservatrici nei confronti di quest’ultimo durante la liquidazione.

Inoltre, il creditore particolare ha solo il potere di richiedere la liquidazione della quota del debitore, a meno che lo Statuto Societario escluda la liquidazione della quota del socio. La corretta redazione delle regole costitutive di una Società Semplice è di fondamentale importanza.

Si ricorda che la liquidazione della quota avviene sempre nei confronti del socio e non del creditore particolare. In caso di richiesta di liquidazione della quota del socio, la società deve adempiere entro tre mesi, a meno che non sia avviata la liquidazione della società.

Ai sensi dell’articolo 2267 del codice civile, è possibile limitare la responsabilità patrimoniale del socio alle obbligazioni sociali attraverso un accordo inserito nell’atto costitutivo, rendendolo noto ai terzi e opponibile a essi.

Anche in questo caso, senza un accordo scritto “per bene”, come stabilito da diverse sentenze delle Sezioni Unite, tale limitazione non è opponibile ai terzi, quindi è necessario fare attenzione.

SOCIETA’ SEMPLICE E POTERI DEL CREDITORE PARTICOLARE

Il creditore particolare del socio ha soltanto il potere di richiedere la liquidazione della quota del debitore, ai sensi dell’articolo 2270, comma 2, salvo che lo statuto societario ne preveda l’esclusione del socio dalla liquidazione di quote. La corretta redazione delle regole costitutive di una Società Semplice è di fondamentale importanza.

Si ricorda che la liquidazione della quota avviene sempre nei confronti del socio e non del creditore particolare. In caso di richiesta di liquidazione della quota del socio, la società deve adempiere entro tre mesi, a meno che non sia avviata la liquidazione della società.

Ai sensi dell’articolo 2267 del codice civile, è possibile limitare la responsabilità patrimoniale del socio alle obbligazioni sociali attraverso un accordo inserito nell’atto costitutivo, rendendolo noto ai terzi e opponibile a essi. Tuttavia, senza un accordo scritto “per bene”, come stabilito da diverse sentenze delle Sezioni Unite, tale limitazione non è opponibile ai terzi, quindi è necessario fare attenzione.

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Matteo Rinaldi
Esperto di Strategic Corporate Finance, Holding e Protezione del Patrimonio⁺⁺

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