STRUMENTI DI PROTEZIONE E PASSAGGIO DEL PATRIMONIO: LE POLIZZE UNIT LINKED
24.11.2023
Matteo Rinaldi
POLIZZE UNIT LINKED: OCCASIONE ECCEZIONALE PER PROTEGGERE IL TUO PATRIMONIO IN MODO INNOVATIVO
Le polizze Unit Linked sono strumenti assicurativi che rivestono un particolare interesse sia dal punto di vista giuridico che fiscale. Questi contratti combinano all’interno dello stesso strumento finalità previdenziali e finanziarie. A seconda delle condizioni specifiche, l’aspetto finanziario può prevalere su quello previdenziale, con conseguenti implicazioni legali e tributarie.
Questa struttura normativa ha incentivato l’utilizzo delle polizze Unit Linked in ambito successorio e nella protezione del patrimonio, rendendole particolarmente attraenti per la pianificazione patrimoniale. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha cominciato a prestare maggiore attenzione a possibili abusi legati a queste polizze, con particolare riferimento all’elusione fiscale e alla pianificazione patrimoniale aggressiva.
In tale contesto, è fondamentale considerare le diverse pronunce giurisprudenziali che, nel corso degli anni, hanno chiarito i limiti e le opportunità legate all’uso delle polizze Unit Linked. Comprendere correttamente questi aspetti è cruciale al momento di stipulare un contratto assicurativo di questo tipo.
ASPETTI LEGALI E FISCALI
Una polizza Unit Linked è un contratto assicurativo sulla durata della vita umana che offre prestazioni in forma variabile. Questo tipo di polizza rientra nel ramo III delle polizze vita, come definito dall’art. 2 del D.lgs. 209/2005. Ciò significa che le prestazioni principali della polizza sono collegate al valore di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), fondi interni, indici o altri valori di riferimento.
Un aspetto peculiare delle polizze Unit Linked è la tutela garantita dall’art. 1923 del Codice Civile, che rende le attività Unit Linked non pignorabili. Dal punto di vista fiscale, non esiste una norma di definizione generale degli strumenti assicurativi. Tuttavia, l’art. 44 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) classifica come redditi di capitale i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita.
Inoltre, l’art. 34 del D.P.R. 601/1973 prevede l’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per i capitali percepiti in caso di morte a seguito di assicurazioni sulla vita. Le modifiche introdotte dalla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) hanno stabilito che solo le somme percepite in eccesso rispetto al rischio demografico siano soggette a tassazione come reddito di capitale.
Pertanto, si ha una tassazione mista, che tiene conto della componente finanziaria delle polizze Unit Linked. È importante considerare anche l’esclusione dall’attivo ereditario delle indennità spettanti agli eredi in virtù di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto. L’inquadramento delle somme percepite in forza di polizze sulla vita come redditi di capitale offre la possibilità di ottimizzare il carico fiscale, evitando ritenute di imposta o di acconto sui proventi e permettendo la compensazione tra forme reddituali diverse. In questo modo, è possibile applicare l’imposta sostitutiva anche a proventi finanziari che, altrimenti, sarebbero soggetti all’aliquota marginale IRPEF.
POLIZZE UNIT LINKED: L’INTERPRETAZIONE NORMATIVA
Le polizze Unit Linked sono uno strumento assicurativo che, purtroppo, negli ultimi anni ha subito un uso improprio e abusivo, attirando l’attenzione delle autorità e dando luogo a meccanismi sanzionatori. Sia l’UIF (Ufficio di Informazione Finanziaria) che l’Amministrazione Finanziaria hanno intensificato i controlli su queste polizze, che sono spesso utilizzate per scopi di riciclaggio o per dissimulare la proprietà effettiva. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha attribuito rilevanza reddituale ai riscatti delle polizze previdenziali, esaminando i titoli sottostanti in caso di polizze finanziarie. È quindi fondamentale comprendere appieno le implicazioni legali e fiscali di questo strumento per evitare potenziali conseguenze finanziarie e giuridiche.
Con la Circolare 10/E del 13 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato l’importanza di utilizzare la procedura di collaborazione volontaria per regolarizzare il proprio rapporto con una banca estera, evitando pratiche distorsive come l’intestazione a una società localizzata in un Paese black list o la mascheratura sotto forma di polizza assicurativa estera. Se utilizzata correttamente, la polizza Unit Linked rappresenta uno strumento utile di protezione e passaggio del patrimonio, che merita un’attenta considerazione nell’ambito della pianificazione patrimoniale.
La giurisprudenza ha manifestato un crescente interesse per gli aspetti contrattuali delle polizze Unit Linked, attribuendo maggiore importanza alla componente previdenziale rispetto a quella finanziaria. La Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con l’ordinanza del 6 maggio 2016, ha invitato i giudici a esaminare attentamente i singoli contratti e a interpretarli correttamente, come previsto dall’articolo 1362 del Codice Civile e seguenti, al fine di determinare se, al di là del nome attribuito, il contratto possa essere qualificato come una polizza assicurativa sulla vita, in cui il rischio derivante da un evento legato all’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore.
In questo contesto, è particolarmente rilevante la sentenza del Tribunale di Mantova del 15 giugno 2016, che afferma che un prodotto assicurativo può legittimamente avere una componente esclusivamente o quasi finanziaria, pur mantenendo l’integrità degli interessi sottostanti. Questa pronuncia si allinea con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che con la sentenza del 1° marzo 2012 (C-166/11) ha dichiarato che le polizze Unit Linked devono essere comunque considerate come polizze vita, nonostante la componente finanziaria, a meno che non vi sia una specifica previsione di legge che le definisca come contratti di intermediazione finanziaria.
UNA GARANZIA PER IL TUO PATRIMONIO: IMPIGNORABILITÀ
La questione dell’applicabilità dell’articolo 1923 del Codice Civile alle polizze Unit Linked e della loro impignorabilità ha dato origine a numerose sentenze giuridiche. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8271 del 31 marzo 2008, ha fornito una sintesi degli orientamenti giurisprudenziali, stabilendo che, quando il contratto svolge una funzione previdenziale, la norma dell’articolo 1923 si applica sempre. In altre parole, le polizze che assolvono a scopi previdenziali sono considerate impignorabili, ovvero non possono essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori del titolare della polizza.
Tuttavia, alcuni tribunali, tra cui quelli di Milano e Parma, si sono pronunciati successivamente in favore della sequestrabilità delle polizze Unit Linked, ritenendo che in determinate situazioni la prestazione di pagamento di una somma di denaro possa prevalere sulla funzione previdenziale, risultando così “pignorabile” se non garantita esclusivamente da un rischio previdenziale.
Un altro aspetto rilevante riguarda il trasferimento del rischio all’assicuratore. La funzione previdenziale è fondamentale quando il rischio di non restituzione del capitale o di mancato rendimento diventa determinante. Tuttavia, la presenza di garanzie su un capitale minimo può essere sufficiente per mantenere la funzione previdenziale delle polizze Unit Linked o Index Linked, evitando che vengano considerate esclusivamente strumenti finanziari e quindi soggette a pignoramento.
– CASO PRATICO DI IMPIGNORABILITA’
Un esempio pratico che illustra l’impignorabilità di una polizza Unit Linked riguarda un imprenditore nostro cliente di Roma che, a causa di gravi difficoltà finanziarie derivanti da un’elevata esposizione debitoria, rischiava il pignoramento dei propri beni aziendali e personali. L’imprenditore aveva sottoscritto, anni prima, una polizza Unit Linked con finalità prevalentemente previdenziali, destinata a garantire un capitale per la pensione, senza alcun obiettivo di investimento puramente finanziario.
Quando i creditori tentarono di avviare l’esecuzione forzata sui beni dell’imprenditore, il suo avvocato sollevò il tema dell’impignorabilità della polizza, in quanto il contratto rientrava nella categoria delle assicurazioni sulla vita con finalità previdenziali. Il tribunale, esaminato il caso, ha confermato la tutela patrimoniale della polizza, stabilendo che il contratto aveva una chiara funzione previdenziale e non meramente finanziaria. Di conseguenza, la polizza è stata ritenuta impignorabile ai sensi dell’articolo 1923 del Codice Civile, che prevede che le somme derivanti da polizze vita con finalità previdenziali siano protette da pignoramento.
Nonostante l’imprenditore fosse in difficoltà economica e avesse debiti con i creditori, il tribunale ha ritenuto che la polizza Unit Linked, pur contenendo una componente finanziaria, dovesse essere considerata impignorabile, in quanto destinata esclusivamente a garantire la sua sicurezza economica futura attraverso una forma di risparmio previdenziale. Il rischio demografico legato alla mortalità e la garanzia di restituzione del capitale sono stati considerati sufficienti per mantenere la funzione previdenziale, evitando che la polizza fosse intaccata dai creditori.
Questa sentenza evidenzia come una polizza Unit Linked, se strutturata con finalità previdenziali e con un rischio demografico evidente (mortalità), possa godere della protezione patrimoniale prevista dall’articolo 1923 del Codice Civile, anche quando il titolare si trovi in difficoltà economiche. In altre parole, il contratto non può essere sequestrato né pignorato dai creditori, a meno che non venga dimostrato che la componente finanziaria prevalga su quella previdenziale.
– IMPLICAZIONI DEL CASO CONCRETO
Questo esempio sottolinea l’importanza di comprendere appieno le caratteristiche di una polizza Unit Linked e di come la sua finalità, se orientata alla previdenza, possa garantire la protezione del capitale investito. È fondamentale che i sottoscrittori di polizze assicurative con una componente previdenziale ben definita siano consapevoli delle implicazioni legali e fiscali del contratto, in particolare per quanto riguarda la tutela patrimoniale e l’impignorabilità.
In situazioni di difficoltà economica o di rischio di esecuzione forzata, la corretta progettazione e gestione di una polizza previdenziale può rivelarsi un’importante risorsa per proteggere il patrimonio, salvaguardando al contempo la stabilità finanziaria futura. Per questo motivo, è sempre consigliabile rivolgersi a esperti legali e fiscali al momento di stipulare una polizza di questo tipo, per garantirne l’efficacia e la piena protezione contro i rischi patrimoniali.
CONCLUSIONI
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