Private Equity: Aspetti Fiscali delle Holding

30.09.2023
Matteo Rinaldi
PRIVATE EQUITY E HOLDING
Nel mondo complesso del Private Equity, l’aspetto fiscale delle operazioni è di fondamentale importanza. La corretta valutazione delle imposte per la Holding e i partecipanti è essenziale per una pianificazione degli investimenti efficiente.
La Holding può beneficiare di agevolazioni fiscali specifiche, tra cui l’esenzione o la riduzione delle imposte sulle plusvalenze derivanti dalla vendita delle partecipazioni.
REGIME FISCALE DELLE HOLDING
Il consolidato fiscale è un vantaggio fiscale che permette alle società facenti parte di un gruppo di unire le loro basi imponibili, ottenendo così una base imponibile unica per l’intero gruppo. Questa opportunità consente di compensare le perdite di alcune società con gli utili di altre, portando a una potenziale riduzione complessiva delle imposte da pagare.
Tuttavia, per beneficiare del consolidato fiscale, la Holding deve soddisfare determinate condizioni, tra cui detenere almeno il 70% del capitale di una o più società del gruppo, avere società residenti in Italia soggette all’imposta sul reddito delle società e essere stata costituita da almeno due anni prima dell’entrata nel consolidato fiscale. Una volta applicato il consolidato fiscale, le regole fiscali per la holding si applicano ancora, ma a livello del gruppo nel suo complesso.
Ad esempio, i dividendi percepiti dalle partecipate continueranno a contribuire al reddito IRES al 5%, ma questa percentuale sarà calcolata sul reddito complessivo del gruppo. In sintesi, il regime fiscale per le holding prevede l’applicazione dell’IRES al 24% con agevolazioni per i dividendi e le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni. Quindi, se la Holding fa parte di un gruppo societario che applica il consolidato fiscale, gli effetti fiscali saranno determinati per l’intero gruppo e non solo per la Holding.
– CONSOLIDATO DELLA HOLDING
Il consolidato tipico delle tassazioni di gruppi societari offre vantaggi fiscali significativi alle Holding di partecipazioni, consentendo di compensare i redditi positivi e negativi delle diverse società del gruppo e riducendo così l’imposizione fiscale complessiva. Inoltre, il consolidato tipico offre alcune agevolazioni fiscali specifiche per le Holding di partecipazioni. Ad esempio, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni da parte della Holding potrebbero essere esentate al 100% e non solo al 95% come nel regime fiscale generico della Holding. Inoltre, le minusvalenze potrebbero essere deducibili anche se si applica il regime dell’esenzione sopra indicato. Tuttavia, l’applicazione del consolidato dipende da requisiti e condizioni specifiche e non è automatico per tutte le Holding di partecipazioni. È necessario valutare attentamente la struttura e le caratteristiche del gruppo societario prima di decidere se optare per il consolidato.
Esistono due tipi di consolidato fiscale:
- il consolidato nazionale e il consolidamento mondiale. Il consolidato nazionale è un regime opzionale che richiede l’accordo tra la società controllante e le società controllate residenti in Italia per un periodo di tre esercizi. Tuttavia, anche in presenza di accordi contro la doppia imposizione con uno stato estero, la controllante può aderire al consolidato anche se residente in tale stato e la controllata è residente in Italia. La scelta del consolidato va effettuata nella dichiarazione dei redditi;
- Il consolidato mondiale, invece, può essere adottato dalle società di capitali e gli enti commerciali residenti in Italia che non hanno optato per il consolidato nazionale. Questo regime ha validità quinquennale e non è revocabile. La capogruppo include nella sua base imponibile i redditi e le perdite delle controllate non residenti, calcolati in base alla sua percentuale di partecipazione.
Quindi, il consolidato fiscale rappresenta un’opportunità importante per le Holding di gestire in modo efficiente le tasse, ma è fondamentale valutare attentamente le proprie esigenze e agire con professionalità nella scelta del regime fiscale più adatto.
– TRASPARENZA FISCALE
L’opzione per il regime di trasparenza fiscale può essere esercitata dalle società di persone residenti che sono interamente partecipate da altre società di capitali. In questo caso, il reddito della società di persone è direttamente imputato alle società partecipanti, le quali sono tenute a pagare le relative imposte.
Inoltre, l’opzione può essere esercitata anche dalle società a responsabilità limitata (S.R.L.) che sono partecipate esclusivamente da persone fisiche residenti e che abbiano conseguito proventi entro i limiti indicati dagli studi di settore. I proventi delle persone fisiche partecipanti vengono quindi imputati direttamente alle stesse, le quali sono tenute a pagare le relative imposte.
L’opzione per il regime di trasparenza fiscale consente quindi di evitare la doppia imposizione sui redditi generati dalla società di persone o dalla S.R.L., in quanto questi redditi vengono imputati direttamente ai soci che li dichiarano nel proprio reddito personale e pagano le imposte in base alla propria aliquota marginale di tassazione. È importante sottolineare che l’opzione per il regime di trasparenza fiscale deve essere esercitata nel modo e nei termini stabiliti dalla normativa fiscale e può comportare specifiche obbligazioni dichiarative e contabili per la società e per i soci.
– REGIME FISCALE DEI SOCI
Per quanto riguarda le plusvalenze, i regimi impositivi sono diversificati a seconda del soggetto coinvolto. Ecco come vengono trattate le plusvalenze per ciascuna categoria:
- Soggetti IRES: le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie concorrono alla formazione del reddito d’impresa e sono soggette all’aliquota ordinaria dell’IRES.
- Soggetti IRPEF imprenditori: le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie concorrono alla formazione del reddito d’impresa e sono soggette all’aliquota ordinaria dell’IRPEF, determinata in base alla progressività prevista dalla normativa.
- Soggetti IRPEF non imprenditori: le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie possono essere soggette a diversi regimi, a seconda che le partecipazioni siano qualificate o non qualificate. Nel caso delle partecipazioni qualificate, le plusvalenze sono assimilate a redditi finanziari e sono soggette a tassazione separata con l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Nel caso delle partecipazioni non qualificate, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito complessivo e sono soggette all’aliquota progressiva dell’IRPEF, con possibilità di applicazione di diverse detrazioni e deduzioni previste dalla legge.
Soggetti non residenti: per i soggetti non residenti, salvo l’applicazione di disposizioni più favorevoli previste da convenzioni contro le doppie imposizioni, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie sono soggette a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26%.
Quindi, le modalità di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie dipendono dalla categoria fiscale del soggetto coinvolto e dalla qualifica delle partecipazioni stesse.
SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI PER CONFERIMENTO
Questa nuova disposizione permette quindi anche ai soggetti che non hanno il controllo delle società partecipate, ma che sono detentori di partecipazioni qualificate in tali società, di beneficiare del regime di scambio di partecipazioni a realizzo controllato.
Le condizioni necessarie per poter applicare questo regime fiscale sono le seguenti:
- Il conferimento deve riguardare solo partecipazioni qualificate, che rappresentino almeno il 2% del capitale sociale della società conferente.
- L’operazione deve avvenire tra società che siano residenti in Italia o in altri paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.
- La società conferente deve possedere le partecipazioni conferite da almeno un anno.
- Le partecipazioni conferite devono essere detenute a titolo di investimento e non devono essere utilizzate per l’esercizio di attività commerciali o professionali.
- La società conferente deve possedere una partecipazione nel capitale sociale della società conferita di almeno il 10% e l’operazione deve avere lo scopo prevalente di razionalizzare e organizzare le partecipazioni detenute dal conferente.
Se queste condizioni sono rispettate, il conferimento delle partecipazioni nella Holding avviene in regime di neutralità fiscale, senza che si generino plusvalenze tassabili per il soggetto conferente. Inoltre, successivamente all’operazione, i dividendi distribuiti dalle partecipate vengono percepiti direttamente dalla Holding, che beneficia di un’imposizione parziale.
CONCLUSIONI
Come analizzato, il regime di scambio di partecipazioni mediante conferimento in una Holding di partecipazioni offre notevoli vantaggi fiscali per i soggetti che desiderano riorganizzare le proprie partecipazioni societarie, consentendo loro di evitare l’imposizione diretta sui dividendi distribuiti dalle partecipate e di beneficiare di una imposizione ridotta.
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Le informazioni sopra riportate sono di carattere generale e servono come linea guida per comprendere l’importanza dell’analisi accurata del regime fiscale delle Holding di partecipazioni. Tuttavia, è fondamentale considerare che la normativa societaria e fiscale è complessa e ricca di eccezioni e deroghe che devono essere prese in considerazione in base alle specifiche circostanze del caso concreto.
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Solo un professionista qualificato può valutare le implicazioni fiscali specifiche di un’operazione e prendere decisioni informate in materia fiscale. Inoltre, è essenziale monitorare eventuali cambiamenti normativi che possono influenzare il regime fiscale delle Holding di partecipazioni. La corretta gestione fiscale delle Holding di partecipazioni è cruciale per ottimizzare i vantaggi fiscali e garantire la conformità alle norme tributarie vigenti.
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