Essere segnalati nella Centrale Rischi non vuol dire pertanto essere per forza dei cattivi pagatori. Chiunque intende accedere al credito bancario, sa benissimo che deve dimostrare la capacità di restituire la somma richiesta in prestito alle scadenze stabilite.

Trovarsi nello stato di “cattivo pagatore” significa non poter più accedere al credito a causa della segnalazione alla Centrale Rischi. Per questo bisogna porre rimedio alla propria situazione di stato di insolvenza e trovare una soluzione per ottenere la cancellazione della segnalazione nella Centrale Rischi.

Centrale Rischi della Banca d’Italia

Partiamo dal presupposto che la Centrale Rischi gestisce le informazioni creditizie su qualsiasi azienda o privato che abbia aperto un qualsivoglia tipo di finanziamento.

Ogni richiesta di finanziamento, la presenza di assegni scoperti, un ritardo o mancato pagamento delle rate, sono tutti segnalati e archiviati nella Centrale Rischi. Questi dati archiviati nella Centrale Rischi crea il c.d.“profilo di merito creditizio”, accessibile ad ogni banca, che determina l’affidabilità e il grado di solvibilità di ogni soggetto.

Stato di insolvenza

La segnalazione alla Centrale dei Rischi si riferisce alla situazione finanziaria del soggetto e deve essere determinata dal riscontro da una inadeguata e grave situazione patrimoniale equiparabile con la condizione di insolvenza (Cass. civ. Sez. I, 01/04/2009 n° 795; Cass. civ. Sez. I, 09/07/2014 n° 15609).

La segnalazione a sofferenza non può, quindi, scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito, ma può dipendere solo da una valutazione da uno stato di insolvenza grave e non transitorio, opportunamente accertato dalla Banca e di cui deve essere fornita adeguata prova.

Inoltre, l’art. 125, comma 6, T.U.B. prevede, inoltre, che “i finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito”.

L’obbligo di preavviso

Un importante tutela rivolta al consumatore, ovvero una persona fisica e non Società è il diritto al “preavviso”. Si tratta di una comunicazione per iscritto sia a lui, ma anche ad eventuali soggetti fideiussori e/o garanti. Tale comunicazione deve essere indicata chiaramente l’imminente segnalazione “a sofferenza” del credito al fine di permettere al soggetto debitore di intervenire in tempo utile per regolarizzare il pagamento.

La segnalazione alla Centrale Rischi viene cancellata tra i 12 e 36 mesi, quando sussistono i seguenti presupposti: a) viene a cessare lo stato di insolvenza; b) il credito viene rimborsato; d) il credito viene ceduto a terzi soggetti.

Come difendersi dall’errata o abusiva segnalazione in Centrale dei Rischi?

Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, potrebbe essere una valida soluzione. L’ABF (Arbitro Bancario Finanziario), offre la possibilità di ottenere una decisione della controversia da un organismo indipendente ed imparziale, in modo rapido ed economico.

Il Ricorso all’ABF deve essere preceduta dalla presentazione di reclamo scritto alla banca, il quale ha 30 giorni di tempo per rispondere. Il cliente può chiedere all’Organismo di accertare l’illegittimità e/o erronea segnalazione e richiedere la cancellazione dei dati negativi presenti in Centrale Rischi.

Nel ricorso all’ ABF non è possibile poter richiedere consulenze tecniche d’ufficio; questo può comportare dei limiti in punto di prova della quantificazione del danno. Quest’ultimo aspetto è comunque un elemento sanzionatorio per la reputazione della banca per via della pubblicazione della notizia nel sito internet dell’ABF.

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Un altro strumento di tutela, è dato dall’azione cautelare ex art. 700 cpc; mediante la quale è possibile ottenere, in via anticipata rispetto alla sentenza di merito, la cancellazione o la sospensione della segnalazione in Centrale Rischi. Tale rimedio trova la sua ratio legis nel fatto che una segnalazione errata a sofferenza determina l’impossibilità di accedere al credito bancario per il soggetto segnalato e ciò costituisce per questi un irreparabile pregiudizio per il futuro.

L’accoglimento del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. è subordinato alla presenza di due fondamentali presupposti processuali:

  • il primo presupposto per la concessione del provvedimento di urgenza è il cd. fumus boni iuris. E’ possibile rilevare sia possibili vizi procedurali – in virtù dei quali si considera illegittima la segnalazione del credito a “sofferenza” se non preceduta dalla comunicazione dell’intermediario circa l’imminente registrazione dei ritardi di pagamento (art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta) – sia l’assenza dei presupposti di merito;
  • il secondo secondo presupposto richiesto per la concessione del provvedimento d’urgenza, il cd. periculum in mora. E’ necessario che il soggetto segnalato rappresenti la sussistenza di un pericolo grave ed imminente, dimostrando l’irreparabile pregiudizio ad esso derivante dall’impossibilità di accedere al credito bancario, essendogli preclusa la possibilità di concessione di nuovi finanziamenti. Sul punto la giurisprudenza ha più volte espresso che il presupposto del danno grave ed irreparabile, in seguito ad una segnalazione illegittima.

Consulenza per il tuo caso concreto

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