La Società Semplice è un modello societario ideale per attività non commerciali ed è particolarmente vantaggioso come Holding o “cassaforte” familiare.
Optare per una Holding strutturata come Società Semplice permette di applicare le norme del diritto societario alle proprietà piuttosto che quelle della comproprietà, facilitando la cessione delle partecipazioni piuttosto che dei singoli beni in caso di vendita del patrimonio societario.
ESPLORIAMO I PRINCIPALI BENEFICI DI UNA SOCIETÀ SEMPLICE
La Società Semplice si distingue da altre società di persone, come la SNC o la SAS, per l’assenza di un oggetto sociale “commerciale”. Questo porta all’esenzione dall’obbligo di tenere libri contabili e altre scritture, tranne il rendiconto finanziario. Inoltre, una Società Semplice non è soggetta a fallimento o a procedure concorsuali.
La costituzione di una Società Semplice non richiede forme speciali e il contratto non ha un contenuto predeterminato, diversamente dalla società in nome collettivo e dalla società in accomandita semplice. Tuttavia, la libertà di forma deve rispettare l’obbligo di forma scritta in caso di conferimento di immobili.
Una Società Semplice deve avere almeno due soci ed è spesso usata per la holding di patrimonio personale, come partecipazioni societarie e immobili. È consigliabile costituirla con il coniuge o i figli.
Le responsabilità dei soci sono delineate nello statuto della Società Semplice. Tutti i soci sono responsabili illimitatamente con il proprio patrimonio. Non si può limitare la responsabilità, quindi un socio può causare danni che devono essere coperti dagli altri. Tuttavia, un creditore di un socio non può rivalersi sulla Società Semplice, poiché la quota è inalienabile. I debiti della Società Semplice sono sostenuti dai soci, mentre i debiti personali sono coperti con il patrimonio del socio, escludendo la Società Semplice e i suoi beni.
Un notevole vantaggio della Società Semplice risiede proprio in questa struttura. Il successo di questo tipo di società dipende da una politica aziendale lungimirante.
ORA, PERCHÉ CREARE UNA SOCIETÀ SEMPLICE?
Quando si comprende appieno cosa sia una Società Semplice e i suoi benefici, diventa essenziale concentrarsi sulla completa mancanza di formalità, sia fiscali che civili. La Società Semplice non è obbligata a redigere bilanci, mantenere libri sociali, né a presentare la dichiarazione dei redditi in assenza di ricavi durante l’anno. È importante evidenziare la semplicità di gestione di questo modello societario, caratterizzato da numerose semplificazioni amministrative che portano a una riduzione dei costi di gestione.
L’iscrizione al Registro Imprese è opzionale per le Holding costituite come Società Semplice, il cui ruolo è spesso quello di fungere da “casseforti” per il patrimonio familiare. In sostanza, una Società Semplice può operare con totale discrezione. Tuttavia, se si opta per non iscriverla nel Registro Imprese, potrebbero sorgere limitazioni con gli istituti bancari, che generalmente non aprono conti correnti per società non registrate.
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In conclusione, la Società Semplice costituisce una scelta estremamente vantaggiosa per le PMI italiane che desiderano detenere partecipazioni in società, beni immobili, marchi e brevetti a costi contenuti, senza dover affrontare obblighi formali prestabiliti.
PERCHE’ OPTARE PER UNA SEMPLICE HOLDING SOCIETARIA?
Le ragioni associate a questo modello di società possono essere ricondotte a diverse finalità:
- Protezione del patrimonio familiare: l’imprenditore dovrebbe separare le sue attività produttive dagli immobili. Separare partecipazioni, immobili e beni immateriali dalle attività produttive aiuta a mitigare i rischi d’impresa e a evitare di perdere tutto in caso di fallimento dell’attività produttiva. Per tale motivo, si incoraggia la creazione di gruppi societari, con una holding come capofila, al fine di proteggere gli assets dalle vicissitudini delle società operative. È preferibile che gli assets detenuti generino reddito a favore delle società operative, riducendo così l’impatto con i terzi. Pertanto, i redditi di una holding possono assumere la forma di canoni di locazione, royalties, dividendi e plusvalenze.
- Agevolazione del passaggio generazionale: una Holding consente una gestione più efficace del passaggio generazionale agli eredi. In questo modo, ogni erede avrà una quota della Società Semplice (evitando la necessità di suddividere tra gli eredi le quote di più società operative). Inoltre, al fine di agevolare il passaggio generazionale, vengono generalmente effettuate operazioni di donazione della nuda proprietà agli eredi. In questo modo, l’imposta di donazione viene applicata solo sulla quota dell’usufrutto della partecipazione (e non sull’intero valore della partecipazione come avviene nelle successioni). La pianificazione anticipata di questo passaggio può quindi comportare vantaggi fiscali in ottica successoria.
- Flessibilità organizzativa: la costituzione di una Società Semplice consente di sfruttare una notevole flessibilità nella definizione dei ruoli e dei poteri di amministrazione. Questa flessibilità, spesso non concessa da altre forme societarie, può essere illustrata attraverso i seguenti esempi: (i) regole sull’amministrazione: la Società Semplice prevede in generale che ogni socio agisca come amministratore in modo autonomo e indipendente dagli altri. Ciò significa che ogni amministratore rappresenti la società in modo separato. Tuttavia, è possibile stabilire che gli amministratori agiscano congiuntamente; (ii) patti parasociali: anche nelle Società Semplici è possibile regolare i rapporti tra i soci attraverso patti parasociali. Questi patti sono soggetti al principio dell’unanimità e le decisioni non sono approvate se non con il consenso di tutti i soci.
PERCHE’ PREFERIRE UNA SOCIETA’ SEMPLICE A UNA S.R.L. COME HOLDING?
La scelta della forma giuridica da attribuire a una Holding di un gruppo familiare è una decisione che richiede particolare attenzione. Durante la consulenza agli imprenditori, si valuta se adottare una S.r.l. o una Società Semplice come Holding.
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Di seguito viene riportato un breve confronto tra le due opzioni:
– HOLDING SOCIETA’ SEMPLICE
- Attività non commerciale (gli immobili possono essere detenuti anche senza essere messi a reddito)
- Costi di gestione più bassi (non è necessario presentare il bilancio e la contabilità è semplice)
- Tassazione dei dividendi, interessi e plusvalenze direttamente sul socio, con imposta sostitutiva al 26%
- Riservatezza (non ci sono obblighi di pubblicazione del bilancio annuale)
– HOLDING SOCIETA’ DI CAPITALI
- Esercizio di attività commerciale (gli immobili devono essere messi a reddito generando un profitto)
- Costi di gestione più elevati (obbligo di presentazione del bilancio e tenuta della contabilità, anche ai fini IVA)
- Tassazione dei dividendi e plusvalenze con possibilità di sfruttare la Partecipazione Exemption (previa verifica dei requisiti)
ASPETTI FISCALI
Ai fini delle imposte sui redditi, la Società Semplice è considerata un’entità fiscalmente trasparente (art. 5 del TUIR). Il reddito complessivo della società viene attribuito ai soci, che lo dichiarano in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. La Società Semplice determina un reddito complessivo derivante dalla somma delle diverse categorie di reddito previste dal Testo Unico. Di conseguenza, le regole fiscali di una Società Semplice per quanto riguarda la determinazione del reddito complessivo sono equivalenti a quelle di una persona fisica.
Di conseguenza, non generando reddito d’impresa, la Società Semplice è esclusa dalle disposizioni tipicamente applicabili alle società commerciali, come le ISA (Ipotesi di Società Aliena) e le società di comodo.
– COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER PARTECIPAZIONI
La Società Semplice, specializzata nella gestione statica di partecipazioni, non è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi, se non ne ha generato alcuno nel periodo di imposta, a causa dell’assenza di dividendi o trasferimenti di partecipazioni.
Tuttavia, è importante sottolineare che questa semplificazione non si applica alle Società Semplici che gestiscono beni immobili che generano redditi fondiari. Inoltre, le holding in forma di Società Semplici non sono tenute a comunicare i rapporti finanziari all’Archivio presso l’Anagrafe tributaria.
– DETERMINAZIONE DEI REDDITI
Ai sensi dell’articolo 2249 del codice civile, alle Società Semplici è vietato svolgere attività commerciali. Considerando che tali società non possono generare redditi da impresa o da lavoro dipendente, i redditi potenzialmente ottenibili dalle Società Semplici sono i seguenti: reddito da capitale, reddito fondiario, reddito da lavoro autonomo e reddito diverso.
– REDDITI DERIVANTI DA IMMOBILI
I redditi derivanti dagli immobili posseduti dalle Società Semplici sono soggetti alle disposizioni fiscali proprie dei redditi fondiari (come indicato dagli articoli da 25 a 43 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR). Secondo le istruzioni fornite dal modello Redditi SP, l’articolo 41 del TUIR prevede un aumento di un terzo della rendita catastale da dichiarare nei casi in cui le unità immobiliari siano a disposizione. Inoltre, il Decreto Legislativo n. 23/2011 stabilisce che l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.
Di conseguenza: (i) per gli immobili non locati, viene applicata l’IMU, ma il reddito fondiario prodotto dalla società non è soggetto a IRPEF per i soci; (ii) per gli immobili locati a terzi, sia l’IMU che il reddito prodotto verranno imputati ai soci come reddito fondiario.
– REDDITI DERIVANTI DA DIVIDENDI
I dividendi percepiti dalle Società Semplici, secondo l’articolo 32-quater del Decreto Legge n. 124/2019 (successivamente modificato dall’articolo 28 del Decreto Legge n. 23/2020), sono imputati direttamente ai soci in maniera trasparente, come se le partecipazioni da cui provengono gli utili fossero possedute direttamente dai soci stessi. In base a questa disposizione, i dividendi sono soggetti a tassazione secondo il regime fiscale corrispondente.
Ad esempio, per quanto riguarda gli utili attribuiti alle persone fisiche residenti, la lettera c) del comma 1 prevede una ritenuta del 26% per la quota imputabile a partecipazioni qualificate e non qualificate non relative all’impresa.
– DIVIDENDI INTERNAZIONALI
Al momento, emergono alcune problematiche interpretative riguardo ai dividendi internazionali. Infatti, le disposizioni sui dividendi risultano discriminatorie sia per i dividendi provenienti da società estere, che per quelli diretti verso tali società. Questo perché l’articolo 32-quater si riferisce esclusivamente ai dividendi distribuiti dalle società residenti in Italia a soci residenti in Italia, secondo quanto stabilito dall’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR. Pertanto, sembra che la norma non si applichi ai dividendi internazionali, che dovrebbero essere interamente tassati come redditi dei soci.
Un problema analogo riguarda la tassazione dei soci delle Società Semplici non residenti in Italia, per i quali le soluzioni sopra menzionate sembrano non essere applicabili. Di conseguenza, i dividendi esteri dovrebbero essere soggetti a tassazione integrale in Italia. Entrambe queste problematiche violano chiaramente il principio di libertà di circolazione dei capitali, sancito dall’articolo 63 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che si applica a tutti i flussi di capitali sia all’interno che all’esterno dell’UE.
– INTERESSI PERCEPITI
Le Società Semplici sono assoggettate ad imposte sugli interessi maturati e percepiti dalle obbligazioni. Le obbligazioni emesse dalle cosiddette “grandi emittenti” come banche e società quotate sono soggette a un’imposta sostitutiva del 26% secondo il Decreto Legislativo 1.4.96 n. 239. Gli interessi relativi ad altre tipologie di obbligazioni, ai depositi e ai conti correnti sono invece soggetti a una ritenuta a titolo di imposta del 26%, salvo per i titoli pubblici per i quali l’aliquota è del 12,50%, come stabilito dall’articolo 26 comma 2 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73.
– PLUSVALENZE IMMOBILIARI
Le plusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di terreni e fabbricati da parte delle Holding Società Semplici sono soggette alle stesse regole previste per le persone fisiche, descritte dagli articoli 67 e 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Pertanto, nel caso di vendita di fabbricati entro 5 anni dalla loro costruzione o acquisto, se il corrispettivo supera il costo storico di acquisto o costruzione, si genera un reddito imponibile. Le cessioni di immobili posseduti per più di 5 anni non generano materiale imponibile per i soci della Società Semplice e quindi il reddito derivante dalla cessione non deve essere dichiarato dalla stessa Società Semplice.
Queste conclusioni valgono anche nel caso di scioglimento della Società Semplice con assegnazione degli immobili ai soci, o nel caso di cessione di immobili (posseduti per più di 5 anni) da parte della Società Semplice con attribuzione dell’incasso ai soci durante lo scioglimento della società.
– PLUSVALENZE E ALTRI REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA
Le plusvalenze di natura finanziaria realizzate dalle Società Semplici sono soggette alle regole del regime dei capital gain, che si applica ai contribuenti IRPEF non imprenditori. A partire dal 1° gennaio 2019, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sono soggette a un’imposta sostitutiva del 26%.
– ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI
Dai redditi imponibili delle Società Semplici in forma di Holding possono essere detratte alcune voci di costo deducibili, come previsto dall’articolo 10 comma 3 del TUIR. Tra queste voci rientrano le somme corrisposte ai dipendenti per l’adempimento di funzioni presso gli uffici elettorali, i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate a organizzazioni non governative idonee, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, e le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili adibiti a usi diversi da quello di abitazione.
La deduzione si applica al reddito complessivo di ciascun socio in proporzione alla sua quota societaria. Inoltre, l’articolo 15 comma 3 del TUIR elenca gli oneri soggetti a detrazione d’imposta del 19%, sempre applicata al reddito di ciascun socio in proporzione alla sua partecipazione:
- Interessi relativi a prestiti o mutui;
- Spese di restauro o manutenzione di beni vincolati;
- Donazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni artistico-culturali;
- Donazioni a favore di enti, istituzioni, fondazioni o associazioni dello spettacolo, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.
– IMPUTAZIONE REDDITI AI SOCI
Il reddito prodotto dalla Società Semplice viene suddiviso in modo automatico, secondo i principi della trasparenza fiscale, tra i soci che siano tali alla chiusura del periodo d’imposta. Questa suddivisione avviene nel medesimo periodo di produzione del reddito e in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro effettiva percezione. Le perdite, le ritenute e i crediti d’imposta vengono attribuiti in base alle quote di partecipazione societaria.
– REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO E GESTITO
Essendo la Società Semplice soggetta alle stesse regole fiscali delle persone fisiche, può scegliere tra il regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito. Il primo riguarda i redditi diversi, inclusi le plusvalenze. Nel caso si opti per il regime gestito, i dividendi sono esclusi dalla tassazione sulla gestione maturata a fine anno. Questo può risultare svantaggioso se i dividendi percepiti non riescono a compensare una gestione in perdita.
– RIATTRIBUZIONE ALLA SOCIETÀ DELLE RITENUTE IRPEF DA PARTE DEI SOCI
L’Amministrazione finanziaria consente ai soci di Società Semplici, come previsto dall’articolo 5 del TUIR, di accordare espressamente il proprio consenso all’utilizzo da parte della società delle ritenute che residuano dopo essere state detratte dal proprio debito IRPEF. Ciò comporta che il credito ad esse relativo possa essere utilizzato dalla società stessa in compensazione per pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24.
– CONTRIBUZIONE INPS SUI SOCI
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 1759 del 27/01/2021, fornisce un’interpretazione chiara sulla questione dell’iscrizione alla gestione commercianti per i soci-amministratori di SRL. Pur non mettendo in discussione il principio della doppia contribuzione previsto dalla Legge, la Corte ridimensiona l’interpretazione pratica che è stata data fino ad ora. Secondo la Corte, l’attività di amministratore da sola, senza una partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda, non è sufficiente per giustificare l’iscrizione alla posizione commercianti. Pertanto, spetta all’INPS dimostrare la partecipazione diretta dell’amministratore all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda per poter iscrivere il socio-amministratore di una SRL alla gestione commercianti.
PASSAGGIO GENERAZIONALE
Implementare una Holding Società Semplice offre un approccio strategico per mantenere il controllo aziendale all’interno della famiglia durante il delicato passaggio generazionale. Tale scelta assicura che il controllo societario rimanga concentrato, prevenendo la frammentazione tra gli eredi e minimizzando i conflitti durante il passaggio generazionale.
Con una gestione attenta degli eredi, ogni membro della famiglia può ricevere il controllo o una partecipazione in un ambito specifico del business. L’uso di patti parasociali aiuta a gestire le controversie e facilita il trasferimento delle quote di controllo, evitando la necessità di vendere le quote societarie e garantendo una governance familiare coesa.
Creare una Holding Società Semplice durante il passaggio generazionale può anche comportare vantaggi fiscali grazie alla donazione con riserva di usufrutto delle partecipazioni. Questo consente al donante di mantenere il controllo sulla Holding e beneficiare di una riduzione fiscale significativa, poiché l’imposta di donazione si applica solo sulla nuda proprietà delle quote. Inoltre, al momento dell’apertura della successione, l’imposta non verrà calcolata grazie al consolidamento dell’usufrutto, come previsto dall’art. 61 D.L n. 346/1990.
La configurazione di una Holding Società Semplice familiare si dimostra dunque un mezzo efficace per agevolare il passaggio generazionale e ottimizzare la gestione del patrimonio di famiglia.
VANTAGGI DELLA SOCIETA’ SEMPLICE NELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Nonostante siano ancora necessarie alcune precisazioni, sulla base di quanto esposto finora, risultano notevoli i benefici circa l’utilizzo della Società Semplice nella pianificazione e gestione patrimoniale. E’ importante sottolineare che il ricorso alla Società Semplice unicamente per la gestione di beni, come immobili, asset finanziari e partecipazioni societarie, è ora pacificamente accettato e supportato dalla giurisprudenza.
I motivi principali per cui la Società Semplice viene ampiamente utilizzata come Holding e “cassaforte” familiare sono sia di natura organizzativa/civilistica che fiscale, come indicato di seguito:
Vantaggi dal punto di vista organizzativo e civilistico
- Facilità di costituzione: secondo l’articolo 2251 del codice civile, il contratto di Società Semplice non richiede formalità particolari, a meno che non siano richieste dalla natura dei beni conferiti.
- Semplicità di gestione: questa forma societaria prevede l’esclusione dall’obbligo di mantenere libri contabili (tranne il dovere di rendiconto) e la presentazione e deposito dei bilanci, rendendo la Società Semplice più economica rispetto ad altre forme societarie come la Srl o la Spa.
- Limitazione della responsabilità personale dei soci: secondo l’articolo 2267, comma 1, del codice civile, i soci sono responsabili solo per le azioni compiute in nome e per conto della società.
- Flessibilità statutaria: è possibile stabilire regole personalizzate per la governance, il funzionamento e l’ingresso dei successori dei soci. Ad esempio, è possibile riservare il diritto di amministrare a uno o a pochi soci e stabilire chi sarà il futuro amministratore in caso di decesso del “capofamiglia”. Inoltre, si può limitare l’accesso degli eredi alla quota sociale tramite clausole restrittive, attribuire diritti speciali al “capofamiglia” come un voto decisionale su determinate questioni o la facoltà di recedere incondizionatamente con il potere di sciogliere la società.
- Inalienabilità della quota sociale da parte dei creditori personali del socio: le quote di una società semplice non possono essere oggetto di espropriazione durante la vita della società a beneficio dei creditori personali dei soci, a meno che non sia prevista nel contratto la necessità del consenso unanime dei soci per il trasferimento della quota.
- Esenzione dal fallimento e da altre procedure concorsuali.
Vantaggi dal punto di vista fiscale
- Non applicabilità della normativa sull’IRAP, sulle società di comodo e sugli studi di settore, poiché l’attività di impresa non viene svolta.
- Possibilità di rivalutare il costo fiscale di terreni e partecipazioni detenuti dalla Società Semplice, a condizione che siano riaperti i termini per tale operazione.
- Possibilità di applicare regimi fiscali favorevoli sui redditi finanziari, come quelli del risparmio amministrato/gestito.
- Possibilità di usufruire di detrazioni per gli investimenti in startup innovative.
- Per quanto riguarda il settore immobiliare, si segnala la possibilità di beneficiare di detrazioni per le spese di recupero e riqualificazione energetica degli edifici, l’esenzione delle plusvalenze sulla vendita di immobili detenuti da più di cinque anni e l’effetto sostitutivo dell’IMU/IRPEF per gli immobili non affittati, in cui l’IMU è dovuta dalla società, ma il reddito fondiario generato non è soggetto ad Irpef per i soci.
In conclusione, le ragioni sopra esposte dimostrano i numerosi vantaggi che la Società Semplice offre nella pianificazione e gestione patrimoniale.
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