Una adeguata assistenza nella costituzione di una PMI Innovativa per beneficiare di importanti detrazioni fiscal, all’accesso al sistema bancario e ad altre opportunità agevolative.

Vediamo come possiamo aiutarti a creare la tua Start-up Innovativa.

START UP INNOVATIVE (art. 25 comma 2 Dl 179/2012).

Ai fini del presente decreto, l’impresa start-up innovativa, è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato, che possiede i seguenti requisiti:

a) soppresso;

b) è costituita da non più di 60 mesi;

c) è residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del Dpr 917/1986, o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa; il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato non è superiore a 5 milioni di €;

e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

g) non è stata costituita a seguito di fusione, scissione societaria o in conseguenza di una forma dicessione aziendale o ramo d’azienda;

h) possiede almeno 1 dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono = 0 > al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini del provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo:

  • le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali: sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;
  • costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori;
  • le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso.

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in % = o > al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in % = 0 > a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del del regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 22 ottobre 2004, n. 270;

3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

INCENTIVI ALL’INVESTIMENTO IN START UP INNOVATIVE

Detrazione IRPEF del 30% della somma investita da persone fisiche nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L’investimento massimo detraibile per ciascun periodo d’imposta ammonta a € 1.000.000.

Deduzione IRES del 30% della somma investita da società, diverse da imprese start-up innovative, nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.  L’investimento massimo deducibile per ciascun periodo d’imposta ammonta a € 1.800.000.

L’ammontare in tutto o in parte non detraibile o deducibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.

L’art. 38 del Decreto Rilancio ha introdotto, in alternativa alla detrazione del 30%, una detrazione del  50% per gli investimenti effettuati in start-up innovative dalle persone fisiche. L’investimento massimo detraibile non può eccedere l’importo di € 100.000 per ciascun periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno 3 anni.

Con la Circolare n. 16/E dell’11/06/2014 l’Agenzia delle Entrate riepiloga la disciplina delle agevolazioni fiscali previste a favore delle start up innovative e fornisce ulteriori chiarimenti.

PMI INNOVATIVE

Il Decreto Legge n. 3/2015, all’articolo 4,  introduce la categoria delle PMI innovative. Si definisce PMI innovativa l’impresa con meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni o attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni.

La PMI innovativa è costituita sotto forma di società di capitali, le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, che possiede i seguenti requisiti:

  • opera nel campo dell’innovazione tecnologica;
  • è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
  • ultimo bilancio certificato;
  • non iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start up innovative e agli incubatori certificati;
  • in possesso di almeno due tra i seguenti tre requisiti: 1) spese in ricerca e sviluppo almeno pari al 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione; 2) impiego di personale altamente qualificato (in possesso di laurea magistrale) in misura almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva; 3) detentrici, licenziatarie o depositarie di un brevetto o software registrato alla SIAE.

Alle PMI innovative si applicano buona parte delle agevolazioni previste dalla disciplina delle start-up innovative; in particolare gli incentivi fiscali per investimenti in PMI innovative effettuati:

  • anteriormente o entro 7 anni dalla loro prima vendita commerciale;
  • fino a 10 anni dalla loro prima vendita commerciale se attestano, tramite valutazione di un esperto indipendente, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare reddito;
  • senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni.

L’art. 38 del Decreto Rilancio ha innalzato al  50% la detrazione per gli investimenti effettuati in pmi innovative dalle persone fisiche. L’investimento massimo detraibile non può eccedere l’importo di  € 300.000 per ciascun periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. Sulla parte di investimento eccedente € 300.000 è applicabile la detrazione del 30%.

CONDIZIONI DEI BENEFICI FISCALI

Le condizioni per beneficiare degli incentivi fiscali del 30% per investimenti in Start up e PMI innovative (Decreto 7 maggio 2019), sono iin particolare:

  • Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non > a € 15.000.000 per ciascuna Start up / PMI innovativa. Per beneficiare dell’agevolazione fiscale gli investitori devono ricevere e conservare: certificazione della Start up / PMI innovativa che attesti il rispetto del limite di € 15.000.000 ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o la detrazione e copia del piano di investimento della Start up / PMI innovativa.
  • L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni. L’eventuale cessione, anche parziale, prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell’importo dedotto o detratto maggiorato degli interessi legali.
  • Decadenza dai benefici fiscali se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica la perdita di uno dei requisiti da parte della Start up / PMI innovativa.

Condizioni per beneficiare degli incentivi fiscali del 50% per investimenti in Start up e PMI innovative (Decreto 28 dicembre 2020)

LIMITI PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI

  • Conferimenti ammissibili per ciascuna Start-up / PMI Innovative:  max € 15.000.000
  • Persona fisica max € 1.000.000 per periodo d’imposta: detrazione 30% = € 300.000
  • Società max € 1.800.000 per periodo d’imposta: deduzione 30% = 540.000 x 24% di IRES = € 129.600

CONCLUSIONI

Diverse sono le modalità di assistenza.

Prima fase: è quella di costituire l’anima critica e professionale dell’imprenditore nella messa a punto del Business: un affiancamento di supporto più consulenziale e informativo che gestionale, una vera e propria assistenza all’imprenditore.
Seconda fase: è quella invece gestionale, cioè di affiancamento per l’impianto della nuova società con l’adempimento delle principali attività che garantiscono l’avvio della Strat up vero e proprio:

  • costituzione della società, oggetto sociale, governance, patti parasociali;
  • individuazione delle location produttive, proprie o terziarizzate, impianto del sistema informativo, messa a punto dei sistemi di controllo economico-finanziari;
  • affiancare il neo imprenditore durante tutta la fase di avvio dell’attività che, una volta terminato tutta la fase di Start up, avrà una gestione della struttura appena creata con un vantaggio competitivo senza paragoni.

L’assistenza a progetti di Start up ha una durata compresa tra 6 a 24 mesi.

Consulenza di Matteo Rinaldi

Bene, se ti è piaciuto questo articolo puoi visionare il mio profilo e se lo desideri potrai contattarmi al seguente indirizzo e-mail: info@matteorinaldi.net e riceverai un’analisi di pre-fattibilità gratuita e non vincolante per valutare ed eventualmente accompagnarti nell’intero processo di costituzione di una Start-up.