Abstract

Trust e Società Semplice seguono regole fiscali profondamente diverse. L’articolo confronta il trattamento di immobili, partecipazioni e redditi, gli effetti dei conferimenti, la tassazione delle plusvalenze e il passaggio generazionale. Chiarisce come operano la trasparenza della Società Semplice e la fiscalità del Trust opaco o trasparente, includendo le novità del 2026 sull’imposizione anticipata dei trasferimenti.

Trust e Società Semplice: differenze fiscali e tassazione

Trust e Società Semplice possono entrambi essere utilizzati nella pianificazione di patrimoni familiari, immobili e partecipazioni, ma seguono logiche fiscali profondamente diverse. Nella Società Semplice i redditi sono, in linea generale, imputati ai soci secondo il principio di trasparenza, con regole che variano anche in funzione della natura del reddito e del soggetto che lo percepisce. Il Trust rientra invece tra i soggetti passivi IRES disciplinati dall’art. 73 TUIR, ma il trattamento dei redditi cambia a seconda che la struttura sia qualificata come opaca, trasparente o mista.

Il confronto, quindi, non può essere ridotto alla domanda su quale struttura “costi meno”. Occorre distinguere almeno quattro momenti: ingresso dei beni, produzione del reddito, eventuale realizzo delle plusvalenze e trasferimento finale del patrimonio. La stessa struttura può risultare efficiente nella fase di gestione e diventare fiscalmente onerosa al momento della vendita di un bene, della distribuzione dei redditi o del trasferimento alla generazione successiva.

È proprio in questi passaggi che immobili, partecipazioni e patrimonio finanziario possono produrre risultati fiscali molto diversi. Per la Società Semplice il riferimento di base è l’art. 5 TUIR; per il Trust il riferimento centrale è invece l’art. 73 TUIR, oltre alla disciplina specifica dei redditi imputati ai beneficiari.

In sintesi: la Società Semplice opera, in via generale, secondo un regime di trasparenza verso i soci, mentre il Trust può essere tassato direttamente oppure imputare i redditi ai beneficiari individuati. La convenienza dipende dalla tipologia di asset, dalla natura dei redditi prodotti e dalle modalità con cui il patrimonio verrà trasferito alla generazione successiva.

Società Semplice e Trust non hanno la stessa soggettività fiscale

 

La Società Semplice non è un soggetto passivo ai fini IRES. Dal punto di vista delle imposte sui redditi opera infatti il principio di trasparenza previsto dall’art. 5 TUIR: i redditi prodotti dalla società sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. La Società Semplice non può avere per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale e, proprio per questo, non determina unitariamente un reddito d’impresa come avviene nelle società commerciali.

Il trattamento fiscale dei singoli proventi deve però essere verificato in funzione della loro natura e della disciplina specificamente applicabile: redditi fondiari, redditi di capitale e redditi diversi possono infatti seguire regole differenti nella successiva imputazione ai soci.

Il Trust segue una logica fiscale diversa. L’art. 73 TUIR lo ricomprende tra i soggetti passivi IRES, distinguendo tuttavia gli effetti impositivi in funzione della concreta configurazione della struttura. Nel Trust opaco il reddito è tassato direttamente in capo al Trust. Nel Trust trasparente, invece, in presenza di beneficiari individuati secondo i presupposti richiesti dalla disciplina fiscale, i redditi conseguiti dal Trust sono imputati ai beneficiari e qualificati come redditi di capitale.

La nozione di beneficiario individuato non deve essere letta in senso meramente formale: occorre considerare la configurazione dell’atto istitutivo e l’effettiva posizione giuridica del beneficiario rispetto al reddito. Nei Trust misti, infine, possono coesistere una quota di reddito tassata in capo al Trust e una quota imputata ai beneficiari.

Immobili: dove la differenza fiscale diventa concreta

Nella Società Semplice la gestione immobiliare segue, in larga parte, le regole proprie dei redditi fondiari. I fabbricati concessi in locazione producono redditi imputati ai soci secondo il principio di trasparenza previsto dall’art. 5 TUIR e concorrono alla loro tassazione personale. L’Agenzia delle Entrate conferma espressamente che il socio di Società Semplice deve dichiarare il reddito dei fabbricati attribuito dalla società. La Società Semplice locatrice non può invece accedere alla cedolare secca, regime riservato alle persone fisiche che locano fuori dall’esercizio di attività d’impresa.

Il tema assume particolare rilievo nella Società Semplice immobiliare, perché il trattamento fiscale non riguarda soltanto i canoni. Per le plusvalenze da cessione, infatti, la regola generale esclude da tassazione i fabbricati ceduti dopo cinque anni dall’acquisto, mentre restano fiscalmente rilevanti, indipendentemente dal periodo di possesso, le plusvalenze relative ai terreni edificabili. Occorre inoltre verificare eventuali discipline speciali e il costo fiscalmente riconosciuto del bene.

La fiscalità cambia già nella fase di ingresso dell’immobile nella struttura. La scelta tra acquisto personale, Società Semplice, SRL o Holding incide infatti sulle imposte indirette e sul successivo trattamento dell’asset, come emerge anche nel confronto dedicato all’acquisto dell’immobile da parte del privato o della società.

Nella gestione dei patrimoni immobiliari emerge quindi una differenza concreta. La Società Semplice imputa il reddito fondiario ai soci, mentre nel Trust il trattamento dipende dalla sua qualificazione fiscale. Nel Trust opaco il reddito immobiliare viene determinato in capo al Trust e assoggettato a IRES; nel Trust trasparente, invece, il reddito determinato in capo al Trust viene imputato ai beneficiari individuati secondo le regole dell’art. 73 TUIR e qualificato come reddito di capitale.

La successiva attribuzione dell’immobile ai beneficiari non genera, di per sé, una plusvalenza imponibile in capo al Trust ai fini delle imposte dirette, trattandosi di un trasferimento gratuito in attuazione del programma istitutivo. Gli effetti nei confronti dei creditori seguono invece un piano civilistico distinto da quello fiscale e devono essere valutati separatamente. (Fonte: Agenzia delle Entrate – Redditi dei fabbricati)

Trasferire patrimonio e controllo richiede regole definite prima della successione. Verifica oggi la struttura del passaggio.

Partecipazioni, dividendi e plusvalenze: il confronto cambia ancora

Le partecipazioni detenute da una Società Semplice seguono una disciplina specifica. L’art. 32-quater del D.L. 124/2019 prevede che i dividendi corrisposti alla società si intendano percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con applicazione del regime fiscale proprio di ciascuno. Per il socio persona fisica che detiene la partecipazione al di fuori dell’esercizio d’impresa, i dividendi sono ordinariamente assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%, senza che assuma più rilievo, ai fini dell’aliquota, la tradizionale distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate.

Anche le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni devono essere lette in funzione della posizione fiscale del socio cui vengono imputate. Per la persona fisica che opera al di fuori dell’attività d’impresa, il capital gain è ordinariamente assoggettato al 26%; il risultato imponibile dipende però dalla corretta determinazione del costo fiscale della partecipazione, tema approfondito nella guida sulla tassazione della cessione di partecipazioni.

Il confronto cambia radicalmente quando le partecipazioni sono detenute attraverso una società soggetta a IRES. Nella Holding societaria, i dividendi distribuiti da società residenti concorrono ordinariamente alla formazione del reddito soltanto per il 5% del loro ammontare ai sensi dell’art. 89 TUIR; sulle plusvalenze può invece operare la Participation Exemption prevista dall’art. 87 TUIR, con esenzione del 95%, purché ricorrano tutti i requisiti richiesti dalla norma. Dividendi e plusvalenze conducono quindi a risultati quantitativamente simili, ma attraverso regimi giuridici distinti.

Anche la natura del socio della Società Semplice può modificare il trattamento fiscale dei flussi. La presenza, ad esempio, di un Trust tra i soci impone di coordinare l’art. 5 TUIR, l’art. 73 TUIR e l’art. 32-quater, senza estendere automaticamente il regime previsto per la persona fisica. Se il Trust detiene direttamente le partecipazioni, il trattamento dei dividendi e delle plusvalenze dipende dalla sua qualificazione fiscale e dalla natura commerciale o non commerciale della struttura.

Nel Trust trasparente, inoltre, i redditi imputati ai beneficiari individuati assumono la qualificazione prevista dalla disciplina dell’art. 73. La corretta individuazione del soggetto fiscalmente rilevante diventa quindi decisiva prima ancora del confronto tra aliquote. (Fonte: Dipartimento delle Finanze – Art. 32-quater D.L. 124/2019, utili distribuiti a Società Semplici)

Mettere un bene nella Società Semplice o nel Trust non è fiscalmente neutrale

La pianificazione fiscale della struttura deve iniziare dal momento in cui gli asset vengono trasferiti. L’apporto di beni in una Società Semplice assume, ai fini delle imposte sui redditi, la disciplina propria dei conferimenti. L’art. 9 TUIR stabilisce che, salvo diversa previsione, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso si applicano anche ai conferimenti in società e che il valore normale dei beni e dei crediti conferiti assume rilievo nella determinazione del corrispettivo. Il trasferimento può quindi determinare l’emersione di una plusvalenza, ma l’effetto fiscale deve essere verificato in funzione dell’asset conferito e della posizione del conferente.

Per gli immobili assumono rilievo, tra l’altro, il periodo di possesso e la natura del bene; per le partecipazioni occorre invece coordinare il valore attribuito al conferimento con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e verificare l’eventuale applicabilità di regimi specifici. È proprio per questo che il conferimento di partecipazioni in una Holding non può essere trattato come una semplice trasposizione patrimoniale: in presenza dei relativi presupposti possono infatti operare discipline diverse da quella ordinaria dell’art. 9 TUIR.

Anche quando l’asset è immobiliare, il costo fiscale di ingresso nella struttura deve essere valutato insieme alle imposte di registro, ipotecaria e catastale e alla successiva gestione del bene, profili che assumono particolare rilievo nella Società Semplice immobiliare.

Il trasferimento dei beni al trustee segue una logica differente. Ai fini delle imposte sui redditi, l’atto di dotazione non determina automaticamente una plusvalenza imponibile solo perché il bene viene intestato al trustee: occorre verificare la natura del bene, la posizione fiscale del disponente, la configurazione del Trust e gli effetti concretamente prodotti dal trasferimento. Anche l’eventuale continuità dei valori fiscali non può quindi essere assunta come regola astratta indipendente dalla fattispecie.

Sul piano delle imposte indirette, inoltre, il trasferimento al Trust deve essere tenuto distinto dalla successiva attribuzione ai beneficiari. La disciplina introdotta nell’art. 4-bis TUS assume infatti come momento ordinario di imposizione il trasferimento finale che determina l’arricchimento gratuito del beneficiario, salva l’opzione per l’assolvimento anticipato dell’imposta prevista dalla stessa disposizione. Imposte dirette e imposte indirette devono quindi essere analizzate separatamente già nella fase di costituzione della struttura.

Successione e attribuzione ai beneficiari: la differenza più importante

Il momento del passaggio generazionale evidenzia una delle differenze più rilevanti tra i due istituti. Nella Società Semplice l’evento successorio riguarda la partecipazione sociale e non determina, di per sé, il trasferimento agli eredi di una corrispondente frazione dei singoli beni appartenenti alla società. La sorte della quota deve inoltre essere coordinata con le regole civilistiche applicabili e con i patti sociali, perché successione, ingresso degli eredi nella compagine e liquidazione della partecipazione non coincidono necessariamente. È proprio questo il nodo approfondito nell’analisi sulla successione delle quote nella Società Semplice.

Sul piano fiscale, l’art. 16 TUS assume, per le quote di Società Semplice, il valore proporzionalmente corrispondente al patrimonio netto risultante dall’ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti. In mancanza di un inventario rilevante, la base imponibile deve essere invece ricostruita secondo i criteri previsti dalla disciplina successoria considerando i beni e i diritti sociali e le passività fiscalmente riconoscibili. Il dato contabile non può quindi essere letto isolatamente dalla situazione patrimoniale effettiva al momento dell’apertura della successione.

Il problema assume una configurazione diversa quando il trasferimento generazionale avviene mediante donazione di partecipazioni. In quel caso occorre coordinare valore fiscale, rapporti familiari, eventuali esenzioni e permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa, oltre agli effetti civilistici su legittima, collazione e futura successione. Questi profili sono esaminati separatamente nell’approfondimento sulla donazione di quote SRL tra familiari.

Per il Trust la disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni è oggi espressamente regolata dall’art. 4-bis TUS. La regola ordinaria collega l’imposizione al trasferimento di beni e diritti in favore dei beneficiari quando si realizza il loro arricchimento gratuito. Aliquote e franchigie sono determinate in funzione del rapporto tra disponente e beneficiario. Il disponente o il trustee possono tuttavia optare per l’assolvimento anticipato dell’imposta al momento del conferimento dei beni e dei diritti nel Trust.

L’opzione modifica quindi il momento in cui viene determinato il prelievo: base imponibile, aliquote e franchigie vengono riferite al conferimento anziché alla successiva attribuzione ai beneficiari, secondo le condizioni previste dalla norma. I trasferimenti successivi ai beneficiari appartenenti alla medesima categoria per la quale l’imposta è stata assolta anticipatamente non sono nuovamente soggetti alla medesima imposta. La scelta non è però automaticamente conveniente: deve essere valutata considerando composizione e valore del patrimonio, durata della struttura, possibili variazioni dei beneficiari e orizzonte temporale del passaggio generazionale.

Il quadro è stato ulteriormente coordinato dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, che ha esteso la disciplina dell’opzione anticipata anche alle imposte ipotecaria e catastale nei trasferimenti immobiliari interessati. La scelta tra tassazione al conferimento e tassazione al trasferimento finale deve quindi essere effettuata prima dell’operazione, perché incide sul costo fiscale dell’intero percorso generazionale.

Conclusioni — Non esiste lo strumento fiscalmente migliore in assoluto

Trust e Società Semplice non sono due varianti dello stesso strumento. La Società Semplice opera, in via generale, secondo una logica di trasparenza verso i soci; il Trust può invece assumere una propria soggettività fiscale oppure imputare i redditi ai beneficiari, in funzione della sua concreta configurazione. La differenza non riguarda quindi soltanto l’aliquota applicabile, ma il soggetto su cui ricade il reddito, il momento in cui emerge l’imposizione e il modo in cui gli asset vengono trasferiti.

La convenienza fiscale deve essere verificata sull’intero ciclo della struttura: ingresso dei beni, produzione dei redditi, eventuale disinvestimento e trasferimento finale del patrimonio. Un immobile locato, una partecipazione in una società operativa o un portafoglio finanziario possono produrre risultati molto diversi a seconda del soggetto che li detiene, della durata prevista e dei destinatari finali.

Per questo non esiste una risposta astratta alla domanda se sia fiscalmente preferibile il Trust o la Società Semplice. Esiste una struttura più o meno coerente con gli asset, i flussi e gli obiettivi del caso concreto. Non è lo strumento a creare valore. È la struttura.