Abstract

Sentenza n. 87/2025: i Soci palesi della Società Semplice devono essere convocati nel giudizio che accerta la fallibilità dell’ente. Se il Socio non è convocato e non ha già esercitato il diritto di difesa, l’accertamento non gli è opponibile nel successivo giudizio di estensione: il tribunale può riesaminare la fallibilità ai soli fini della decisione sul socio. La pronuncia non abolisce l’estensione né rende la Società Semplice inattaccabile.

Che cosa ha deciso la Corte costituzionale sulla Società Semplice

La sentenza n. 87/2025 non ha abolito il fallimento in estensione ai soci e non ha stabilito che ogni Società Semplice possa fallire. La Corte ha esaminato il caso in cui venga accertato che una Società Semplice svolge, in concreto, un’attività prevalentemente commerciale. In questa situazione può trovare applicazione la disciplina della società in nome collettivo e può essere accertata la fallibilità dell’ente. Per la Società Semplice agricola, rileva anche l’eventuale prevalenza delle attività di commercializzazione rispetto a quelle agricole.

La decisione chiarisce quando i soci devono poter contestare tale accertamento. I soci illimitatamente responsabili devono essere convocati anche nel giudizio in cui viene accertata la fallibilità della società, pure se in quella fase non è stato chiesto il fallimento in estensione nei loro confronti.

Se un socio non è stato convocato e non ha esercitato di fatto il diritto di difesa, l’accertamento della fallibilità della Società Semplice non gli è opponibile nel successivo giudizio di estensione. In quel giudizio, il tribunale può quindi verificare nuovamente la fallibilità dell’ente ai fini della decisione sul singolo socio. La garanzia non opera se risulta che il socio abbia già potuto difendersi su quel punto.

La Corte ha interpretato l’art. 147 della legge fallimentare; nella sentenza richiama la sostanziale corrispondenza con l’art. 256 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La pronuncia non rende il socio inattaccabile: gli riconosce il diritto di partecipare al giudizio sull’accertamento che costituisce il presupposto della sua fallibilità. (Fonte: Corte costituzionale, sentenza n. 87/2025)

Che cosa può contestare il socio non convocato

La sentenza n. 87/2025 non attribuisce al socio il potere di annullare il fallimento della società. Stabilisce che, se il socio illimitatamente responsabile di una Società Semplice non è stato convocato nel giudizio in cui è stata accertata la fallibilità dell’ente e non ha già esercitato di fatto il diritto di difesa, quell’accertamento non gli è opponibile nel successivo giudizio di estensione. In quest’ultimo procedimento il tribunale può verificare nuovamente, incidenter tantum, i presupposti di fallibilità della società, ma soltanto per decidere se estendere la procedura a quel socio.

La difesa può quindi riguardare la fallibilità dell’ente, e non soltanto la qualità del socio o la sua responsabilità illimitata. Nel caso esaminato dalla Consulta, i soci sostenevano che la società svolgesse attività agricola e che mancassero i presupposti per assoggettarla alla procedura. Il punto decisivo era stabilire se l’attività effettiva fosse invece prevalentemente commerciale, con conseguente applicazione della disciplina della società in nome collettivo.

Per una Società Semplice agricola, la verifica deve considerare anche le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti: possono rientrare nell’attività agricola se sono connesse a coltivazione, allevamento o silvicoltura; la questione cambia se risultano prevalenti rispetto a queste attività. Il socio può contestare la ricostruzione concreta dell’attività e gli altri presupposti di fallibilità effettivamente posti a fondamento della richiesta di estensione. La sentenza, però, non elenca ogni possibile contestazione né afferma che qualunque debito della società possa essere rimesso in discussione automaticamente.

La mancata convocazione non basta, da sola, a rendere l’accertamento inopponibile. La Corte precisa che il socio può aver esercitato di fatto il diritto di difesa, per esempio intervenendo nel giudizio sul fallimento della società, anche come suo rappresentante legale, oppure proponendo reclamo senza contestare la fallibilità dell’ente o risultando soccombente su quel punto. In tali casi non può invocare la mancata convocazione per ottenere una nuova verifica.

Che cosa la sentenza n. 87/2025 non ha deciso

La sentenza n. 87/2025 non ha reso la Società Semplice immune dal fallimento in estensione e non ha stabilito che ogni attività commerciale svolta con questa forma comporti automaticamente l’apertura della procedura. La Corte ha esaminato una questione precisa: il diritto dei soci palesi, non convocati nel giudizio che ha dichiarato il fallimento della società, di contestarne la fallibilità nel successivo giudizio di estensione.

La pronuncia, tuttavia, non si limita a una regola astratta sul contraddittorio. Chiarisce anche che, se la Società Semplice esercita attività commerciale, può essere assoggettata alla disciplina della S.n.c. Per la Società Semplice agricola, le attività di commercializzazione dei prodotti restano compatibili con il tipo agricolo quando sono connesse alle attività indicate dall’art. 2135, terzo comma, c.c. e non prevalgono su di esse. La Corte non ha invece accertato se, nel caso concreto, gli elementi raccolti dimostrassero quella prevalenza: ha stabilito che i soci devono poter partecipare al giudizio in cui la fallibilità dell’ente viene esaminata.

La Corte non ha valutato l’efficacia di specifiche clausole statutarie, della separazione dei conti o di altre misure organizzative come strumenti per impedire l’estensione. Questi profili non erano oggetto del giudizio. Non ha neppure indicato una lista di indizi che, da sola, dimostri la natura commerciale dell’attività: la valutazione dei fatti spetta al giudice competente.

Il principio è quindi processuale, ma ha un effetto concreto: se il socio non è stato convocato e non ha già esercitato di fatto il diritto di difesa, l’accertamento della fallibilità della società non gli è opponibile nel successivo giudizio di estensione. In quella sede il giudice può verificare nuovamente i presupposti della fallibilità, incidenter tantum e ai soli fini della decisione sul socio. La sentenza interpreta l’art. 147 della legge fallimentare e richiama la sostanziale corrispondenza con l’art. 256 del Codice della crisi.

Per il diverso tema delle regole patrimoniali e statutarie della Società Semplice, vedi Società Semplice Patrimoniale: i 5 Pilastri del Protocollo di De-fissione.

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Responsabilità dei soci della Società Semplice e fallimento in estensione

La responsabilità dei soci della Società Semplice per le obbligazioni sociali e il fallimento in estensione sono questioni collegate, ma non coincidenti. L’art. 2267 c.c. prevede che rispondano personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Il patto che limita la responsabilità di questi ultimi è opponibile ai terzi se viene portato a loro conoscenza con mezzi idonei. Questa regola disciplina la responsabilità per i debiti sociali nella Società Semplice; non risolve, da sola, se ricorrano i presupposti per estendere ai soci una procedura concorsuale.

La distinzione cambia quando l’attività svolta comporta l’assoggettamento della Società Semplice alla disciplina della società in nome collettivo. Per la S.n.c., l’art. 2291 c.c. stabilisce che tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali e che il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi. La sentenza n. 87/2025 afferma che, nel caso della Società Semplice assoggettata a tale disciplina, i soci illimitatamente responsabili possono essere esposti al fallimento in estensione.

Oggi la disposizione di riferimento è l’art. 256 del Codice della crisi, che prevede l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. La procedura non è limitata al valore della quota sociale: può riguardare il socio personalmente, se ne ricorrono i presupposti. La norma prevede inoltre limiti temporali legati alla cessazione del rapporto sociale o della responsabilità illimitata e richiede che l’insolvenza riguardi, in tutto o in parte, debiti esistenti a quella data.

Resta distinto il caso del creditore personale del socio, che può far valere i diritti previsti dall’art. 2270 c.c. sulla quota e, in presenza dei relativi presupposti, chiederne la liquidazione. Per questo diverso profilo, vedi Quota del Socio nella Società Semplice: pignoramento.

Come documentare l’attività effettiva della Società Semplice

La sentenza n. 87/2025 non introduce un obbligo speciale di documentazione né una procedura preventiva per evitare il rischio concorsuale. Chiarisce che, se una Società Semplice svolge attività commerciale, può essere assoggettata alla disciplina della società in nome collettivo. Per la Società Semplice agricola, occorre verificare se le attività connesse di commercializzazione siano compatibili con l’attività agricola o prevalgano su di essa. La qualificazione dell’attività, da sola, non esaurisce comunque tutti i presupposti richiesti per l’apertura della procedura.

Per ricostruire la natura effettiva della gestione è utile conservare documenti formati nel corso dell’attività: contratti, fatture, contabilità, documenti relativi ai prodotti e alle operazioni svolte, corrispondenza con clienti e fornitori, delibere e movimentazioni bancarie. Nelle società agricole, questi elementi possono aiutare a ricostruire il rapporto tra produzione agricola e attività connesse, compresa la commercializzazione.

Nessun singolo elemento decide da solo la qualificazione. La presenza di conti separati, la causale di un bonifico o una delibera non dimostrano automaticamente che l’attività sia non commerciale; allo stesso modo, finanziamenti o operazioni finanziarie non bastano, isolatamente, a provare il contrario. I fatti vanno letti nel loro insieme e in relazione all’attività realmente esercitata.

La documentazione contemporanea ai fatti può rendere più attendibile questa ricostruzione; non esiste però, nella sentenza, una regola per cui ogni operazione debba essere giustificata da un atto scritto con data certa. Documenti predisposti dopo l’avvio della controversia non sostituiscono la prova di come la società ha operato. Se l’attività concretamente svolta non è coerente con il tipo della Società Semplice, la sola organizzazione documentale non ne modifica la natura.

Conclusioni: diritto di difesa e fallimento in estensione

La sentenza n. 87/2025 non ha abolito il fallimento in estensione e non ha reso la Società Semplice immune dalla liquidazione giudiziale. Ha chiarito che i soci palesi devono essere convocati anche nel giudizio in cui viene accertata la fallibilità della società, quando tale accertamento costituisce il presupposto della loro fallibilità. La Corte ha interpretato l’art. 147 della legge fallimentare e ha richiamato la sostanziale corrispondenza con l’art. 256 del Codice della crisi.

Se il socio non è stato convocato e non ha esercitato di fatto il diritto di difesa, l’accertamento della fallibilità non gli è opponibile nel successivo giudizio di estensione. Il giudice può riesaminare quel presupposto incidenter tantum, ma soltanto per decidere se aprire la procedura nei confronti del socio. Non viene annullata la decisione sulla società e non si riapre in via generale il relativo giudizio.

La valutazione dipende dai fatti del caso: natura dell’attività, eventuale prevalenza delle attività commerciali, disciplina societaria applicabile e responsabilità del socio. La responsabilità ordinaria prevista dall’art. 2267 c.c. e quella conseguente all’applicazione della disciplina della S.n.c. non vanno confuse; la pronuncia non stabilisce che una clausola statutaria o una formalità documentale impedisca l’estensione.

La documentazione della gestione serve a ricostruire i fatti, ma non garantisce un esito. La sentenza riconosce al socio una possibilità di difesa concreta: contestare i presupposti della fallibilità nel procedimento che riguarda la sua posizione, quando non abbia già avuto modo di farlo. È questo il limite e, insieme, il contenuto della garanzia affermata dalla Consulta.