LA SOCIETA’ SEMPLICE: PERCHE’ E COME UTILIZZARLA

Analisi di Bilancio
Data
14.07.2024
Autore
Matteo Rinaldi

Per un CEO Fondatore, la protezione dei beni è cruciale quanto la crescita dell’impresa. Una Società Semplice può fornire una Tutela Patrimoniale solida, permettendo una gestione più efficiente dei beni. Pianificare in anticipo aiuta a evitare complicazioni future, assicurando un controllo continuo e sicuro.

SOCIETA’ SEMPLICE, DI NOME E DI FATTO

In precedenti contributi abbiamo analizzato gli aspetti della Società Semplice. Oggi desideriamo riepilogare i vantaggi di questo modello societario. Per un CEO Fondatore, la protezione dei beni è fondamentale quanto la crescita dell’impresa. Negli ultimi anni, la Società Semplice ha guadagnato popolarità grazie all’efficacia di una solida Tutela Patrimoniale, che permette una gestione più efficiente dei beni, anche in funzione della trasmissione del patrimonio alle future generazioni.

Infatti, la Società Semplice viene costituita tra persone, spesso familiari, che conferiscono beni immobili, opere d’arte, preziosi, partecipazioni societarie e liquidità con l’obiettivo di una governance unitaria. I soci possono avere poteri disgiunti o congiunti, oppure stabilire di comune accordo che uno o più soci abbiano poteri decisionali e di firma (congiunta o disgiunta), mentre altri partecipano solo agli utili, senza poteri gestionali o di rappresentanza.

La Pianificazione Patrimoniale deve essere affidata a professionisti con una visione lungimirante, in grado di sviluppare una strategia di ottimizzazione strutturale della Società Semplice.

Due uniche conditio sine qua non, sono:

  • la società deve avere per oggetto un’attività economica non commerciale: ad esempio, per la gestione di immobili, è permessa l’amministrazione di affitti a lungo termine purché non includa servizi aggiuntivi (per intenderci Booking, Trivago, etc.);
  • i soci devono costituire un fondo comune in sostituzione del tradizionale capitale sociale, che nel caso della Società Semplice non è richiesto.

La suddivisione degli utili (o delle perdite) avviene secondo quanto previsto nei Patti sociali o, in mancanza, proporzionalmente al capitale conferito. La Società Semplice, inoltre, non può fallire.

La Società Semplice è ideale per l’intestazione, la gestione e la protezione del patrimonio, nonché per fini successori. In pratica, la Società Semplice può fungere da “contenitore” con effetti segregativi di patrimoni, simile al Trust, ma con peculiarità proprie.

Leggi anche: “Intervista a Matteo Rinaldi sul perchè cresce l’interesse per la Società Semplice”

L’uso di questo strumento societario per la segregazione patrimoniale consente anche di pianificare il Passaggio Generazionale, includendo nel “contratto sociale” specifiche clausole successorie e di tutela. Questo facilita il trasferimento dei beni, specialmente in contesti familiari.

NELLA SOCIETA’ SEMPLICE, I SOCI SONO RESPONSABILE ILLIMITATAMENTE

La Società Semplice è uno strumento societario molto valido per la Tutela Patrimoniale e per il Passaggio Generazionale. Nonostante queste caratteristiche, l’aumento dei rischi legati all’esercizio dell’attività con le società operative, dovuto anche all’aumento della litigiosità nei rapporti con i terzi o per eventi imprevisti, ha spinto molti consulenti del settore a scegliere forme societarie diverse dalla Società Semplice, capaci di limitare la responsabilità dei singoli soci (con evidenti penalizzazioni fiscali), oppure a utilizzare strumenti di Tutela del Patrimonio (Trust o Fondo Patrimoniale) che, purtroppo, mal si conciliano con la necessità di accedere al credito bancario.

La scelta di utilizzare strumenti di tutela personale dei soci è comprensibile, tuttavia, non bisogna dimenticare che nella Società Semplice la responsabilità illimitata e solidale dei soci non è un requisito essenziale e inderogabile. Infatti, il codice civile prevede la possibilità di escludere (entro certi limiti e a determinate condizioni) alcuni soci dalla responsabilità illimitata e/o solidale per le obbligazioni sociali.

La disposizione di riferimento è art. 2267 del Codice civile, rubricato “Responsabilità per le obbligazioni sociali”, in base al quale: “I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci”. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.”

RESPONSABILITA’ SOLO PER I SOCI NON AMMINISTRATORI

Il richiamato art. 2267 del Codice civile prevede espressamente che per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società, dando la possibilità alle parti di prevedere limitazioni di responsabilità solo in capo a quei soci che non hanno posto in essere operazioni di gestione nei confronti di terzi.

In estrema sintesi, i principi espressi dalla disposizione possono essere così riassunti:

  • I soci che hanno agito nei confronti di terzi in nome e per conto della società sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali, e nessuna pattuizione contrattuale può derogare a tale principio.
  • I soci possono prevedere pattiziamente (nell’atto costitutivo della Società Semplice) di escludere da responsabilità illimitata quei soci che non hanno posto in essere operazioni di gestione esterna della società. Ovviamente, affinché questa limitazione produca i propri effetti, è necessario che i soci si astengano effettivamente dall’effettuare queste operazioni.

La normativa appare sostanzialmente chiara. Tuttavia, occorre capire se in quest’ultimo caso la limitazione da responsabilità può essere estesa anche agli altri soci che si sono occupati esclusivamente dell’amministrazione interna della società. Riteniamo quest’ultima possibilità sostanzialmente inattuabile, poiché si andrebbero a ledere i diritti dei creditori sociali, i quali potrebbero soddisfare i propri crediti agendo esclusivamente sul patrimonio della società.

Pertanto, la possibilità di prevedere un patto di esonero da responsabilità può riguardare esclusivamente i soci non amministratori, quindi quei soggetti totalmente esclusi sia dall’amministrazione interna che esterna della società. Inoltre, le disposizioni che regolano la Società Semplice sono tassative nel prevedere due schemi per la costituzione della società:

  • nel primo schema, tutti i soci sono amministratori;
  • nel secondo schema, alcuni soci sono totalmente esclusi dall’amministrazione della società.

Nella prima ipotesi, tutta la compagine sociale risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre nella seconda fattispecie, i soci che non amministrano possono essere esclusi da responsabilità.

UN ACCENNO AL PROFILO FISCALE

La tassazione in una Società Semplice avviene direttamente in capo al socio come se il bene fosse intestato alla persona fisica (i redditi sono qualificati come redditi personali fondiari, di capitale e/o diversi – IRPEF), il che comporta svariati vantaggi.

In particolare:

  • la vendita di immobili (purché non terreni edificabili) dopo 5 anni è esente da tassazione;
  • vi è esclusione delle Società Semplici dalla disciplina delle società di comodo, prescindendo quindi dai test di verifica richiesti dalla normativa vigente in materia di società di comodo (ricavi presunti);
  • non sono applicati gli studi di settore.

Inoltre:

  • la Società Semplice garantisce una governance unitaria nella gestione dei patrimoni di più persone o familiari e nella pianificazione successoria, un aspetto fondamentale per la tutela patrimoniale;
  • la Società Semplice prevede una gestione semplificata e poco costosa, e fiscalmente i redditi sono tassati come redditi personali (IRPEF), prescindendo da logiche di redditi presunti;
  • a meno che il socio sia privo di poteri gestionali o di rappresentanza, la sua responsabilità verso i debiti della società è illimitata, quindi anche estesa al suo patrimonio personale (qualora quello della società non fosse sufficiente), rafforzando ulteriormente la tutela patrimoniale.

I VANTAGGI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE

Perché la Società Semplice è spesso preferita dagli imprenditori e professionisti per la gestione delle proprietà immobiliari familiari? La risposta è che la Società Semplice permette una gestione unitaria e coerente delle proprietà, facilitando in futuro la successione per quote dei beni conferiti. Ciò evita le complicazioni della comproprietà, come i conflitti e le divisioni giudiziali.

Ma come si crea una Società Semplice immobiliare? Gli immobili non devono essere associati a servizi di locazione (per esempio, Airbnb). Si considerano solo affitti a lungo termine che generano un godimento passivo. In realtà, esistono tre principali scenari:

  • La Società Semplice è pre-esistente all’acquisto degli immobili, i quali entrano nel suo patrimonio.
  • Si costituisce una Società Semplice e si conferiscono beni immobili già posseduti dai soci.
  • Una società commerciale viene trasformata in una Società Semplice di puro godimento.

Oltre alla gestione unitaria, la Società Semplice immobiliare rende la successione del patrimonio più fluida, mantenendo la proprietà collettiva della società e permettendo il trasferimento mortis causa delle quote che rappresentano il capitale sociale della Società Semplice.

Inoltre, il conferimento di beni immobiliari a Società Semplici offre vantaggi fiscali:

  • Gli immobili conferiti, se detenuti da più di 5 anni, non generano plusvalenza nel momento della vendita;
  • Le locazioni immobiliari percepite dalla Società Semplice rientrano (pro quota per ogni socio) nella categoria dei redditi fondiari IRPEF;
  • L’aliquota per il conferimento di beni immobili è del 9% sul valore venale dei beni (non catastale).

Un aspetto positivo è che le Società Semplici sono escluse dalla disciplina delle società di comodo. Una compagine che gestisce beni immobili non deve affrontare i test di verifica richiesti dalla normativa vigente in materia di società di comodo (ricavi effettivi almeno pari ai ricavi presunti, calcolati applicando dei coefficienti di legge ai propri asset patrimoniali).

Inoltre, non vengono applicati gli studi di settore. Per quanto riguarda il godimento passivo tipico della società semplice immobiliare, sebbene ci siano dubbi sulla liceità di una gestione immobiliare che includa anche la compravendita di beni, a mio parere, la rivendita di un immobile dopo anni (e non una frequente attività di compravendita) non dovrebbe creare problemi di una riqualificazione in senso commerciale della società semplice.

SUCCESSIONE DEI BENI

Esaminiamo ora l’utilizzo della Società Semplice in caso di successione. Questa forma giuridica è semplice nella gestione e rendicontazione, ma complessa per tutte le applicazioni cui si presta, soprattutto nella gestione unitaria di beni mobili e immobili, escludendo fini commerciali.

Ricordiamo che, sebbene la Società Semplice consenta la produzione di redditi fondiari, come locazioni passive di immobili, redditi da capitale come dividendi (o plusvalenze, in tal caso redditi diversi) provenienti da srl di cui la Società Semplice sia socia, redditi da lavoro autonomo come attività agricole, professioni intellettuali in forma societaria o attività sportive dilettantistiche.

La particolare rispondenza della Società Semplice alla pianificazione successoria è dovuta al fatto che, in sede successoria, il patrimonio conferito resta unitario nella titolarità della società e oggetto del trasferimento mortis causa saranno le quote del capitale sociale.

Nel contesto successorio, la Società Semplice offre due grandissimi vantaggi: il primo, sebbene controverso, è sostenuto dall’opinione prevalente che estende il concetto di impresa anche al generico possesso di partecipazioni societarie.

Questo vantaggio implica che il passaggio di quote dal socio amministratore di una Società Semplice al suo erede è esente da prelievo fiscale se l’erede mantiene per i successivi 5 anni il controllo della società derivante dalla quota ereditata. Essendo le quote riferite a una Società Semplice (che non è di capitali), l’applicazione dell’agevolazione non è condizionata dall’entità della quota di partecipazione trasferita. La ragione è incentivare l’erede a subentrare nella compagine sociale senza richiedere la liquidazione della quota di partecipazione del socio defunto.

Per altra parte della Dottrina, che adotta un’interpretazione restrittiva della norma di riferimento, l’agevolazione non sarebbe applicabile alle Società Semplici non esercitanti attività di impresa commerciale. Secondo questa visione, il concetto di “attività di impresa” non si estende al generico possesso di partecipazioni societarie, come confermato da una recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6082 del 28/2/23. Pertanto, chi desidera beneficiare dell’esenzione descritta, soprattutto per le Società Semplici di puro godimento, dovrà fare scelte ponderate e prepararsi a gestire eventuali contenziosi con l’Amministrazione finanziaria in caso di contrasti.

Nel caso in cui l’esenzione non si applichi, la valutazione della quota deve essere effettuata secondo due criteri alternativi: tramite inventario redatto (in questo caso, il valore della quota è proporzionalmente corrispondente alla quota di riferimento del patrimonio netto della società, tenendo conto di mutamenti sopravvenuti), oppure, in assenza di inventario, in base alla corrispondente quota di valore complessivo dei beni della società al netto delle passività. In questo caso, si utilizza la “valutazione automatica” (rendita catastale moltiplicata per coefficienti indicati dalla norma), tranne che si tratti di aree edificabili.

Il secondo vantaggio offerto dalla Società Semplice nella pianificazione successoria deriva dal fatto che, in caso di decesso di un socio, salvo disposizione contraria per statuto, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società o continuare con gli stessi, se questi vi acconsentano.

Questi aspetti conferiscono allo strumento della Società Semplice la capacità di gestire patrimoni complessi e soprattutto indivisibili, come il caso di un bene immobile, evitando conflitti che possano portare a un intervento giudiziale di scioglimento della comunione ereditaria e successiva vendita del bene. Nel caso di una Società Semplice, questa resterà titolare dei beni e agli eredi andrà la titolarità delle rispettive quote sociali, con distribuzione pro-quota dei relativi rendimenti. In questo contesto, sarà quindi l’amministratore della Società Semplice a occuparsi, in piena autonomia decisionale, della manutenzione ed eventualmente della vendita dei beni a terzi. I soci-eredi, invece, percepiranno gli eventuali utili ripartiti al termine dell’esercizio.

In sintesi, pertanto, la Società Semplice in contesto di successione mortis causa consente di:

  • prevenire futuri contenziosi tra gli eredi (nel caso di beni indivisibili e possibile comunione ereditaria);
  • trasferire un patrimonio complesso garantendone una gestione unitaria;
  • semplificare gli oneri delle dichiarazioni successorie;
  • offrire agli eredi uno strumento semplice ed economico da poter a propria volta utilizzare nel futuro conferendovi ulteriori beni o, con l’accordo di tutti, sciogliere in seguito alla vendita di tutti i beni, suddividendosi pro-quota il saldo residuo dei conti correnti.

Le quote della società semplice sono esenti dall’imposta di successione manifestandosi la condizione della continuità, per almeno cinque anni, nell’esercizio dell’attività d’impresa da parte dell’erede.

RIEPILOGO

La Società Semplice, con le sue particolari caratteristiche, è uno strumento ideale per la pianificazione delle successioni ereditarie, per la separazione e segregazione patrimoniale. La Società Semplice offre a chi desidera pianificare la propria successione ereditaria un modo efficace per prevenire futuri contenziosi tra gli eredi in caso di comunione ereditaria.

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Inoltre, permette di trasmettere un patrimonio (anche complesso) in maniera unitaria, semplificando i relativi oneri delle dichiarazioni successorie e evitando problemi legati alla ripartizione dei beni nell’asse ereditario. Questo strumento semplice e dai costi gestionali contenuti può essere utilizzato dagli eredi per la segregazione patrimoniale e/o per la pianificazione successoria. L’esenzione da imposta di successione per le quote di Società Semplice e società commerciali rappresenta un grande vantaggio fiscale per il contribuente.

ALCUNI CASI TRATTATI

CASO PRATICO 1: NUDA PROPRIETA’ E USUFRUTTO

Il trasferimento della nuda proprietà agli eredi è uno degli strumenti più efficaci e utilizzati per garantire un passaggio generazionale dell’impresa senza traumi. Questa operazione può essere realizzata sia tramite donazione che tramite vendita e solitamente viene applicata alla holding di famiglia piuttosto che alle società operative. Il vantaggio principale di questa scelta risiede nell’elemento psicologico: consente un passaggio graduale della gestione e permette di individuare il successore senza che il proprietario abdichi immediatamente. L’usufruttuario, infatti, mantiene diritti fondamentali come il diritto di voto e il diritto agli utili.

Dal punto di vista fiscale, questa strategia presenta delle significative agevolazioni. Quando si verifica il consolidamento della nuda proprietà con l’usufrutto a seguito della morte dell’usufruttuario, non si è soggetti all’imposta di successione e donazione. Pertanto, donare la nuda proprietà al figlio quando l’età del padre non è troppo avanzata può comportare un notevole risparmio fiscale. Tuttavia, è importante notare che il vantaggio fiscale potrebbe essere ridimensionato dalle agevolazioni tributarie attuali, introdotte dalla finanziaria del 2007, per il passaggio di aziende e società a coniuge e figli, a condizione che mantengano il possesso per almeno 5 anni.

Un ulteriore punto di attenzione riguarda la cessione della piena proprietà dopo il consolidamento. Il prezzo di carico ai fini del capital gain sarà quello della nuda proprietà acquisita inizialmente, il che potrebbe comportare un impatto fiscale. Prima di procedere alla vendita, potrebbe essere opportuno considerare l’affrancamento delle partecipazioni. Le norme rilevanti in questo contesto ricordano che il trasferimento di partecipazioni ai discendenti o al coniuge, nell’ambito di un passaggio generazionale, non sarà soggetto all’imposta di donazione e successione se il beneficiario acquisisce il controllo ex art. 2359, comma 1, cod. civ., e se il controllo viene mantenuto per un periodo non inferiore a 5 anni, con una dichiarazione specifica contestualmente all’atto di donazione.

CASO PRATICO 2: LA SUCCESSIONE DELLA PROPRIETA’ AZIENDALE A FAVORE DI ALCUNI EREDI

SITUAZIONE INIZIALE: Il capostipite, ormai anziano, ha già provveduto a donare la nuda proprietà delle partecipazioni nella Holding di famiglia ai 4 figli (in parti uguali), mantenendo una partecipazione minima (1%) in piena proprietà, oltre all’usufrutto della parte restante.

La famiglia nel suo complesso è attualmente diventata piuttosto numerosa: il fondatore e la moglie hanno avuto 4 figli, dei quali solo due hanno manifestato una buona attitudine imprenditoriale. Mediamente ogni figlio ha avuto due figli. Tutti i membri della famiglia avvertono il peso della futura gestione del patrimonio familiare nel suo complesso per gli anni futuri, ponendosi l’obiettivo di mantenere una gestione unitaria del patrimonio, prevenendo al tempo stesso eventuali dissidi fra i discendenti.

Si ravvisa l’opportunità di slegare la successione nella proprietà delle partecipazioni della holding, che si andrà frammentando, dalla successione nel comando manageriale, mantenendo allo stesso tempo coesa la proprietà complessiva.

STRUTTURA SOCIETARIA INIZIALE: Il nucleo familiare originario è costituito dal genitore e i suoi quattro discendenti diretti, a capo di una Holding Srl, la quale esercita il controllo di una società operativa SpA ed una Srl dedicata al settore immobiliare.

OBIETTIVI PRINCIPALI: Preservare il tenore decisionale interno alla cerchia familiare e consolidare principi chiari di gestione familiare.

POSSIBILI SOLUZIONI: Quali strumenti vi sono a disposizione per pianificare/realizzare sin d’ora il passaggio generazionale d’azienda?

  1. Trust per la gestione del Passaggio Generazionale in azienda (soluzione transitoria) e Trust per la conservazione e gestione del patrimonio immobiliare. A tale proposito una delle ipotesi percorribili prevede la costituzione di un Trust a favore dei discendenti e del conferimento delle quote della società (Srl) nel Trust, che provvedere a conservare tali partecipazioni per un certo periodo per poi trasferirle ai discendenti, beneficiari finali del trust.
  2. Creazione di uno statuto societario ad hoc mediante predisposizione di apposite clausole statutarie (in eventuale combinazione con creazione di una Holding di famiglia, soprattutto in presenza di distinti rami familiari, ad es. Srl). Ciò risulta possibile sia mantenendo la Holding attualmente esistente oppure creando una Newco (ad esempio si potrebbe creare una società Srl per ogni ramo familiare). In tal modo sarà possibile: i) riservare la successione della proprietà aziendale soltanto ad alcuni eredi attraverso clausole statutarie; ii) la trasmissione di diritti di controllo slegata da trasmissione della totalità o maggioranza della proprietà.
  3. Patti Parasociali (minore incisività rispetto allo statuto), in eventuale combinazione ad un Mandato Fiduciario.
  4. Patto di famiglia, in eventuale combinazione con il Trust (agevolazione fiscale)

IMPORTANTE: Le possibili soluzioni proposte  non costituisce un parere legale o fiscale sugli strumenti e strutture proposti.

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