CONTRATTI INFRAGRUPPO: RESPONSABILITÀ, DIREZIONE E CONTROLLO NELLA HOLDING

liquidazione della quota del socio

Data
23.02.2025

Autore
Matteo Rinaldi

Questo contenuto analizza i contratti infragruppo come snodo critico di responsabilità, direzione e controllo nei gruppi societari. Non un approccio formale, ma una lettura strutturale: quando servizi intercompany, finanziamenti infragruppo e cash pooling diventano indifendibili, la responsabilità si estende a holding e amministratori. Focus su direzione e coordinamento, vantaggi compensativi, assetti adeguati e tenuta del comando quando le decisioni vengono lette ex post.

CONTRATTI DI SERVIZIO INFRAGRUPPO: STRUTTURARE, DOCUMENTARE, DIFENDERE

Questo contenuto è rivolto a imprese che operano già in forma di gruppo societario o che stanno riorganizzando una struttura esistente sotto una Holding. Non è una guida introduttiva né un approfondimento informativo, e non è pensato per chi cerca definizioni, schemi standard o fac-simili. È scritto per chi gestisce Contratti Infragruppo, Finanziamenti Infragruppo, Servizi Intercompany e Flussi di Cassa Centralizzati in un gruppo già operativo. I Contratti Infragruppo e i Servizi Intercompany sono strumenti centrali nella gestione dei gruppi societari, ma rappresentano anche uno dei principali punti di rischio in sede fiscale e di responsabilità.

Nella maggior parte dei gruppi societari il problema non è l’assenza di contratti, ma la difficoltà di dimostrare, a distanza di anni, la razionalità economica dei flussi finanziari, dei servizi condivisi e delle decisioni assunte nell’interesse del gruppo. È proprio in questo spazio che emergono le contestazioni più frequenti in materia di Contratti Infragruppo, Finanziamenti Infragruppo e Direzione e Coordinamento.

Nei gruppi societari, i rapporti tra società controllante e controllata, i finanziamenti infragruppo tra società del gruppo e i contratti intercompany rappresentano uno degli ambiti più delicati sotto il profilo fiscale, civilistico e organizzativo.

Quando una Holding esercita direzione e coordinamento sulle controllate, ogni operazione infragruppo assume rilevanza giuridica ed economica autonoma. I rischi si concentrano in punti ricorrenti: contratti assenti o generici, finanziamenti senza condizioni e piano di rientro, servizi non adeguatamente documentati, governance ambigua tra autonomia delle controllate e poteri effettivi della capogruppo. Qui si misura la solidità reale del gruppo.

La normativa italiana non ammette approcci informali. La società che esercita attività di Direzione e Coordinamento e gli amministratori possono essere chiamati a rispondere quando impongono o danno esecuzione a operazioni non conformi ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, spostano risorse senza una motivazione economica adeguatamente documentata o utilizzano i rapporti infragruppo come mera compensazione interna. Se la gestione dei flussi è opaca, il rischio può estendersi all’intero gruppo fino a coinvolgere più società in procedure concorsuali collegate, con effetti di trascinamento patrimoniale e reputazionale. L’appartenenza al gruppo non attenua le responsabilità: spesso le aggrava.

La Direzione e Coordinamento e i Vantaggi Compensativi rappresentano il fulcro della responsabilità nei gruppi societari. Un’operazione può essere svantaggiosa per una società solo se il sacrificio trova equilibrio nel beneficio di gruppo. Questo equilibrio non è ricostruibile a posteriori: deve essere documentato nel momento della decisione. In assenza di questa fotografia, l’operazione resta esposta ed è su questo vuoto che si innestano azioni di responsabilità e contestazioni fiscali.

Non serve un errore macroscopico per essere esposti: basta un contratto mal calibrato, un finanziamento intercompany privo di struttura economica coerente, una decisione centralizzata senza adeguata documentazione. Nascono così contestazioni, azioni risarcitorie e profili di responsabilità personale diretta.

Per chi guida un gruppo, avere una Holding non basta: serve un’architettura contrattuale e di governance capace di reggere verifiche, conflitti e stress, proteggendo società e patrimonio personale. Se questa struttura non è stata verificata, il problema non è teorico: è già presente ma non ancora emerso. Senza una verifica sistemica di rapporti infragruppo, governance e direzione e coordinamento, l’assetto resta privo di reale difendibilità e richiede una messa in sicurezza complessiva basata su analisi integrate di responsabilità, flussi e decisioni strategiche.


CONTRATTI DI SERVIZIO INFRAGRUPPO: STRUTTURARE, DOCUMENTARE, DIFENDERE

Nei gruppi societari già operativi, i Contratti di Servizio Infragruppo centralizzano funzioni strategiche e razionalizzano i costi. Contabilità, fiscalità, sistemi informativi, compliance e supporto legale o direzionale vengono accentrati nella Holding o in una società del gruppo tramite Servizi Intercompany. Nella prassi vengono spesso utilizzati tramite management contract, contratto service tra controllante e controllata o accordi di servizi infragruppo. È una prassi diffusa, ma anche uno dei principali punti di esposizione dell’assetto.

Il rischio dipende da come questi contratti vengono progettati e mantenuti nel tempo. Ogni Servizio Intercompany trasferisce costi, margini e responsabilità tra entità diverse. Se la prestazione non è identificabile, effettiva e utile per chi la riceve, il contratto perde forza probatoria anche se formalmente corretto.

Nella pratica operativa, molti contratti nascono per regolarizzare assetti già esistenti: servizi gestiti informalmente, costi allocati a fine esercizio, documentazione costruita ex post. Questo disallineamento temporale rappresenta il punto critico. Un contratto che non riflette la realtà operativa espone il gruppo a contestazioni fiscali e a responsabilità derivanti da interferenze nella gestione.

Un ulteriore profilo di fragilità riguarda la distinzione tra contratto remunerato e accordo di ripartizione dei costi. Nel primo caso esiste un rischio imprenditoriale con margine; nel secondo prevalgono logiche di mutualità senza profitto. L’uso di modelli ibridi o incoerenti rispetto alla sostanza economica rende il contratto vulnerabile sia sotto il profilo fiscale sia rispetto ai principi dell’art. 2497 c.c.

In fase di verifica, la valutazione si concentra su tre elementi: effettività, inerenza e congruità del servizio per la società che sostiene il costo. La deducibilità fiscale delle prestazioni infragruppo dipende da questi fattori, non dalla struttura formale del documento. Nei gruppi più articolati, con componenti internazionali, l’analisi si estende ai criteri di transfer pricing e al rispetto del valore normale.

I Contratti di Servizio Infragruppo rappresentano quindi uno snodo di responsabilità. Costi privi di utilità economica autonoma non restano confinati al piano fiscale: incidono sull’equilibrio tra le società del gruppo e sulla legittimità delle decisioni assunte. Per questo non sono un adempimento operativo, ma una scelta di architettura del rischio. Se utilizzati come modelli standard o strumenti di mera allocazione, il gruppo può apparire efficiente nel breve periodo, ma resta vulnerabile nel lungo.


BOX — LA FINZIONE DELL’EFFICIENZA NEI SERVIZI INFRAGRUPPO

Uno degli errori più diffusi nella strutturazione dei Contratti di Servizio Infragruppo è credere che basti “prezzare correttamente” la prestazione per renderla difendibile. In molti gruppi si ricerca un valore di mercato teorico per servizi che esistono solo all’interno del perimetro societario: una costruzione spesso artificiale. Nei Servizi Intercompany il punto non è il prezzo, ma l’utilità economica autonoma.

Quando un servizio non avrebbe senso per una società indipendente, il benchmark esterno perde significato. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate non contesta il corrispettivo, ma l’esistenza stessa della prestazione e la sua inerenza. Report standardizzati, descrizioni generiche e fatturazioni automatiche non dimostrano utilità: evidenziano un trasferimento di costi o margini. In verifica o in crisi, la domanda non è “quanto costa”, ma “quale funzione concreta ha svolto per la controllata”.

Il fai-da-te è particolarmente pericoloso: contratti formalmente corretti ma economicamente vuoti diventano prova dello squilibrio infragruppo e alimentano rischio fiscale e responsabilità nella Direzione e Coordinamento. Non servono modelli più sofisticati, ma una struttura che renda difendibile l’utilità della prestazione, non solo il documento.


RAPPORTI INFRAGRUPPO: DOVE I GRUPPI SI AUTODISTRUGGONO SENZA ACCORGERSENE

Nei gruppi societari strutturati, i rapporti infragruppo sono il vero punto di rottura del sistema. Contratti infragruppo, finanziamenti infragruppo, servizi intercompany e cash pooling infragruppo non sono meri strumenti organizzativi, ma atti giuridici autonomi che producono effetti patrimoniali diretti su ciascuna società. È qui che si annida la patologia più comune: trattare i flussi come se l’appartenenza al gruppo li rendesse neutri.

Nella pratica operativa, vediamo gruppi in cui le movimentazioni infragruppo vengono gestite come routine amministrativa: giroconti, anticipazioni, compensazioni, utilizzo incrociato della liquidità. Formalmente tutto è “coperto” da un contratto infragruppo. Sostanzialmente manca una logica economica autonoma per la società che subisce il flusso. Quando la sostanza economica non regge, la forma non salva.

In sede di verifica fiscale o di crisi, nessuno valuta il gruppo nel suo insieme. Ogni operazione infragruppo viene isolata e letta per ciò che è: un trasferimento di valore. Se quel trasferimento ha impoverito una controllata senza un beneficio dimostrabile, diventa contestabile. Il fai-da-te, in questo contesto, non riduce il rischio: lo frammenta, moltiplicandolo.


DIREZIONE E COORDINAMENTO HOLDING: QUANDO LA GOVERNANCE DIVENTA RESPONSABILITÀ

La Direzione e Coordinamento della Holding è il punto in cui la strategia si trasforma in responsabilità giuridica. L’errore più grave è ritenere sufficiente il richiamo all’interesse di gruppo per legittimare decisioni che incidono sul patrimonio delle controllate. La legittimità non deriva dalla posizione di controllo, ma dalla sostenibilità economica della scelta per la singola società nel momento in cui viene assunta.

La distinzione tra controllo societario e direzione e coordinamento è essenziale nei gruppi societari. Mentre il controllo attiene alla partecipazione e ai poteri esercitabili, la direzione e coordinamento riguarda le decisioni strategiche che incidono sulla gestione della controllata.

Il controllo societario attiene al potere; la Direzione e Coordinamento riguarda la responsabilità per le conseguenze delle decisioni imposte. Nei rapporti tra capogruppo e controllata, la valutazione si concentra sulla capacità della controllata di sostenere quella decisione in autonomia. Senza questo presupposto, il potere esercitato diventa fonte diretta di responsabilità.

L’assenza di una dichiarazione formale non esclude la Direzione e Coordinamento; nella prassi, la rende più esposta. In caso di crisi o accertamento, la direzione viene ricostruita attraverso le interferenze gestionali concrete: investimenti, assunzioni, flussi finanziari anche solo indirizzati informalmente. Quando la società capogruppo incide senza un perimetro dichiarato, la direzione diventa di fatto e perde tutela procedurale.

La Direzione e Coordinamento non è solo un fatto interno. L’art. 2497-bis c.c. impone la pubblicità della soggezione nei documenti sociali e nel Registro delle Imprese. L’omissione non elimina il potere esercitato, ma indebolisce la coerenza tra governance dichiarata ed effettiva. In questo contesto, verbali standard e clausole generiche sull’interesse di gruppo possono trasformarsi in elementi probatori contro la Holding e gli amministratori.

La linea tra governo legittimo e interferenza indifendibile non si risolve con formule di stile, ma con strumenti coerenti: Contratto di Coordinamento o Accordo Quadro Infragruppo per delimitare funzioni, flussi e criteri decisionali. La difesa è economica prima che formale: occorre dimostrare che la controllata avrebbe potuto assumere quella decisione anche autonomamente. In assenza di questa prova, la Direzione e Coordinamento perde legittimità e si traduce in responsabilità diretta. Il fai-da-te, in questo ambito, non governa l’interferenza: la cristallizza.


FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO E CASH POOLING: LA SRL-CASSA COMUNE

Una delle patologie più critiche nei gruppi societari è l’utilizzo di una SRL operativa come cassa comune. È la società con maggiore liquidità, dalla quale partono finanziamenti infragruppo, prestiti infragruppo tra società, anticipazioni e pagamenti per conto delle altre società del gruppo. Finché la disponibilità è ampia, il sistema appare efficiente; con l’aumento della pressione finanziaria emergono squilibri che incidono direttamente sui singoli patrimoni.  La corretta gestione dei finanziamenti infragruppo richiede limiti quantitativi, condizioni economiche coerenti e procedure di monitoraggio capaci di evitare trasferimenti sistematici di rischio tra le società del gruppo.

Il Cash Pooling Infragruppo non è neutro. In caso di verifica o crisi, rappresenta uno dei primi ambiti analizzati per individuare eventuali trasferimenti sistematici di risorse tra società. La valutazione non si concentra sull’accordo formale, ma sugli effetti economici prodotti su ciascuna entità coinvolta.

In assenza di clausole di Ring-Fencing, limiti quantitativi e meccanismi di arresto automatico, il cash pooling perde funzione finanziaria. La gestione accentrata della liquidità si traduce in uno spostamento strutturale di valore dalla società più solida a quella più esposta, senza una causa economica autonoma sostenibile.

Nei casi più critici, si rilevano Holding che acquistano immobili o altri asset utilizzando risorse di una controllata, tentando poi di regolarizzare l’operazione con Contratti Infragruppo redatti ex post. In questi scenari rileva esclusivamente l’origine dei fondi, la finalità del trasferimento e il soggetto beneficiario. In molti gruppi societari tali rapporti vengono disciplinati mediante un Contratto di Finanziamento Infragruppo che definisce interessi, durata, modalità di rimborso, limiti operativi, condizioni di utilizzo della provvista e tracciabilità dei flussi finanziari.

La corretta gestione dei Finanziamenti Infragruppo tra società controllate dalla Holding richiede inoltre procedure di monitoraggio continuo, adeguata documentazione delle ragioni economiche dell’operazione e la capacità di dimostrare che il trasferimento di risorse non abbia determinato un indebito impoverimento della società finanziatrice. In assenza di perimetri documentati, condizioni economiche coerenti e piani di rientro credibili, la centralizzazione della liquidità amplifica il rischio invece di gestirlo.

Un Cash Pooling Infragruppo progettato solo per ottimizzare l’operatività ordinaria non interrompe il contagio finanziario tra società. In queste condizioni, la responsabilità limitata perde efficacia sostanziale. Il punto non è la tecnica adottata, ma la capacità della struttura di reggere una lettura ex post dei flussi: senza questo presidio, il sistema concentra il rischio invece di governarlo.


VANTAGGI COMPENSATIVI E ASSETTI ADEGUATI: LA DIFESA CHE VA COSTRUITA PRIMA (ARTT. 2497-TER E 2086 C.C.)

Il principio dei Vantaggi Compensativi definisce il limite di legittimità dell’interesse di gruppo. Una controllata può sostenere un sacrificio solo in presenza di un beneficio concreto, proporzionato e documentato al momento della decisione. In assenza di questo equilibrio, la scelta resta esposta sotto il profilo civilistico e fiscale.

Nella prassi, i benefici vengono ricostruiti a posteriori, quando il danno è già emerso. Questa ricostruzione non ha valore probatorio. L’art. 2497-ter c.c. attribuisce alla motivazione un ruolo sostanziale: consente di dimostrare che la decisione era consapevole e compatibile con la situazione economica della società coinvolta. Senza una rappresentazione economica contestuale, il vantaggio resta un’ipotesi difensiva debole.

La solidità di un gruppo non si misura solo attraverso l’equilibrio dei bilanci, ma attraverso la qualità degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. In questo quadro, i Contratti Infragruppo rappresentano un indicatore diretto della capacità di governare i flussi tra società. Un assetto fondato su rapporti informali, privi di condizioni coerenti, piani di rientro e monitoraggio continuo, integra un indice di inadeguatezza ai sensi dell’art. 2086 c.c., anche in assenza di una crisi conclamata.

In fase di verifica, questi elementi diventano una chiave di lettura dell’intero sistema: finanziamenti senza rientro, Servizi Intercompany privi di utilità economica e flussi non tracciati evidenziano una struttura orientata all’operatività, non al controllo del rischio. La difesa non nasce dal singolo contratto, ma dalla coerenza dell’architettura che governa decisioni e flussi nel tempo. In assenza di questo presidio, l’assetto risulta inidoneo e l’esposizione si trasferisce direttamente sugli amministratori.


RESPONSABILITÀ E VANTAGGI COMPENSATIVI: IL LIMITE DELLA DIFESA FORMALE

Quando una Holding esercita poteri di indirizzo in modo sbilanciato, la responsabilità non resta confinata alla capogruppo. Si estende agli amministratori che hanno eseguito o tollerato decisioni economicamente indifendibili, soprattutto in presenza di ruoli multisocietari che rendono difficile dimostrare valutazioni autonome. Nelle situazioni più critiche, le operazioni infragruppo possono essere contestate nella loro validità, in particolare nei rapporti con parti correlate privi di adeguati presidi.

Una decisione assunta in violazione dei principi di corretta gestione può esporre l’operazione a contestazioni, azioni restitutorie, richieste risarcitorie o altre conseguenze patrimoniali, riducendo significativamente l’efficacia difensiva della documentazione predisposta. In questo contesto, il dato formale non costituisce una protezione autonoma: rileva la capacità di dimostrare che l’operazione era sostenibile e coerente con l’equilibrio della società nel momento in cui è stata assunta.

Per gli amministratori delle controllate, il silenzio operativo equivale ad adesione. L’esecuzione di direttive che impoveriscono la società, senza evidenza di alternative valutate e senza benefici concreti, comporta un’esposizione patrimoniale diretta. Se il vantaggio compensativo non è dimostrabile e l’assetto risulta inadeguato, il gruppo perde ogni presidio difensivo e la responsabilità diventa personale e immediata.

Il principio dei Vantaggi Compensativi definisce il limite di legittimità dell’interesse di gruppo. Un sacrificio è sostenibile solo in presenza di un beneficio concreto, proporzionato e documentato al momento della decisione. L’art. 2497-ter c.c. attribuisce alla motivazione un ruolo sostanziale: consente di dimostrare che la scelta era consapevole e compatibile con la situazione economica della controllata. Senza una tracciabilità ex ante, la difesa non è ricostruibile. La tenuta del sistema dipende dalla capacità di misurare e governare questi equilibri nel tempo.


APPROFONDIMENTI


CONCLUSIONI — DALLA STRUTTURA ALLA DIFENDIBILITÀ DEL COMANDO

Questo contenuto non nasce per spiegare come funzionano i Contratti Infragruppo. Nasce per chiarire un punto più scomodo: nei gruppi societari il problema non è fare le cose “in regola”, ma renderle difendibili quando vengono contestate. Quando un gruppo entra in crisi, subisce un accertamento o viene analizzato ex post, non vengono valutati singoli documenti, ma la coerenza complessiva del sistema: gestione dei flussi finanziari, modalità di assunzione delle decisioni, effettivo esercizio della Direzione e Coordinamento e capacità dell’assetto di intercettare il rischio prima che diventi irreversibile.

È in questo momento che molti gruppi scoprono di essere esposti negli stessi punti, indipendentemente da settore o dimensioni:

  • Flussi Infragruppo gestiti come prassi amministrativa e non come atti giuridici autonomi;
  • Finanziamenti Infragruppo e Cash Pooling senza limiti operativi né piani di rientro credibili;
  • decisioni accentrate nella Holding senza motivazione economica tracciabile;
  • Contratti Infragruppo costruiti per “coprire” operazioni già eseguite;
  • Vantaggi Compensativi dati per impliciti e non dimostrati nel momento della decisione.

Qui emerge la differenza tra ciò che è formalmente corretto e ciò che resta difendibile quando le decisioni vengono lette ex post. La compliance consente al gruppo di operare in condizioni ordinarie, ma non è sufficiente quando il contesto cambia: le operazioni vengono valutate per gli effetti patrimoniali e per la logica economica documentata al momento della decisione.

Contratti Infragruppo generici, Servizi Intercompany costruiti a posteriori e flussi non perimetrati possono funzionare finché il sistema regge. Quando la pressione aumenta, diventano elementi critici dell’intero assetto, non perché illegittimi in astratto, ma perché privi di una giustificazione verificabile nel tempo.

In questa prospettiva, il Contratto Infragruppo non è un adempimento formale, ma uno strumento di governo: definisce il perimetro delle decisioni, rende leggibile l’indirizzo e delimita la responsabilità. Un gruppo che opera senza questa struttura accetta che, in sede patologica, la ricostruzione delle operazioni si estenda oltre il piano societario. Per questo, nei gruppi già operativi, l’intervento non consiste nel rivedere singoli contratti, ma nel verificare la coerenza del sistema decisionale, finanziario e organizzativo sotto stress. Non è un lavoro standardizzabile né ricostruibile a posteriori: è una verifica della struttura di comando. È qui che si separa chi governa un gruppo da chi lo espone.


CONSULENZA GIURIDICA D’IMPRESA: LE DECISIONI STRUTTURALI

L’attività dello studio è strettamente orientata alla costruzione di architetture societarie capaci di preservare la stabilità patrimoniale e l’autonomia decisionale dell’imprenditore. Troppo spesso clausole standard, deleghe mal progettate o decisioni assunte per inerzia durante le fasi di crescita si trasformano nel tempo in un pericoloso Debito Legale. Con questa espressione definiamo l’insieme di vincoli giuridici, asimmetrie strutturali e promiscuità finanziarie che, stratificandosi nel silenzio dei bilanci, riducono progressivamente la capacità decisionale dell’imprenditore ed espongono il patrimonio personale a tensioni operative, bancarie e accertative.

Nelle imprese cresciute rapidamente, il Debito Legale emerge quando statuti, assetti di governance o Holding iniziano a limitare la capacità di manovra strategica senza che l’imprenditore ne percepisca immediatamente gli effetti. La criticità si manifesta quasi sempre nelle fasi di maggiore pressione: verifiche tributarie complesse, tensioni bancarie, conflitti tra soci, passaggi generazionali o riallineamenti finanziari. È in questi momenti che la consulenza giuridica d’impresa smette di essere un semplice supporto tecnico e diventa una vera attività di progettazione strutturale.

L’attività è svolta da Matteo Rinaldi, boutique advisor alla guida di ESP. Il metodo integra diritto societario, fiscalità d’impresa e direzione strategica nella progettazione di architetture patrimoniali e assetti complessi. L’obiettivo non è la compilazione di documenti formali, ma il disegno complessivo dei poteri, delle segregazioni del rischio e delle responsabilità, garantendo strutture capaci di reggere nel tempo a pressioni operative, finanziarie e accertative.

Ogni intervento è personalizzato e concepito per proteggere la ricchezza accumulata e garantire la continuità operativa dell’impresa. Questo lavoro di alta advisory richiede il coordinamento centralizzato di diversi professionisti storici dell’azienda – notai, avvocati, commercialisti – affinché ogni singolo tassello del nuovo assetto giuridico sia coerente, difendibile e stabile di fronte alle principali autorità di controllo e alle tensioni del mercato.

Le operazioni vengono impostate e perfezionate sulla piazza di Milano, fulcro delle principali dinamiche straordinarie delle imprese italiane più strutturate. È tuttavia essenziale chiarire un confine operativo: l’attività di advisor strutturale e patrimoniale non sostituisce l’attività dei legali patrocinanti né riguarda la difesa giudiziaria nei tribunali. Il ruolo è differente: agire a monte del problema, progettando l’architettura giuridica ottimale affinché l’impresa rimanga governabile, stabile e capace di contenere la propagazione del rischio finanziario.


DETERMINAZIONE DEL DEBITO LEGALE: AUDIT SULLA TENUTA DELLA STRUTTURA

La sessione di analisi strategica denominata Accesso Riservato (investimento iniziale di €300 + IVA) rappresenta lo stress test strutturale dedicato alla posizione dell’amministratore e alla tenuta dell’intero Gruppo Societario. Non si tratta di un controllo contabile ordinario, ma di un esame finalizzato a far emergere le criticità latenti e a mappare il livello di vulnerabilità dei flussi finanziari e patrimoniali prima che i margini di intervento si riducano irreversibilmente.

L’incontro può svolgersi presso lo studio di Milano o in videoconferenza riservata protetta dal più stretto segreto professionale. Attraverso una lettura tecnica e trasversale di bilanci, statuti e assetti di governance, l’audit individua i vincoli che minacciano la sicurezza del patrimonio. L’analisi permette di accertare se l’entità di vertice stia realmente proteggendo il patrimonio o se stia progressivamente assorbendo tensioni operative, debiti e rischi delle società partecipate, individuando promiscuità finanziarie, crediti deteriorati o operazioni transfrontaliere esposte a riqualificazioni accertative. Al contempo, la sessione mappa la reale tenuta del controllo, definendo quali leve di governance restino effettivamente nella disponibilità del fondatore e quali decisioni risultino già condizionate o bloccate da soggetti terzi.

Il risultato dell’analisi è una mappa nitida della struttura di governo e di protezione dell’impresa. Al termine della sessione l’imprenditore comprende con esattezza se l’architettura societaria stia difendendo la sua posizione o se il patrimonio stia progressivamente uscendo dal suo controllo. In caso di successivo conferimento di incarico per la ristrutturazione del gruppo, il compenso della sessione viene integralmente imputato come anticipo tecnico sul mandato globale di progettazione, consentendo di intervenire quando la struttura è ancora modificabile e prima che i margini di manovra risultino definitivamente compromessi.

VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI? 

Siamo qui per aiutarti! Chiama subito al +39 02 87348349. Prenota la tua consulenza. Puoi scegliere tra una video conferenza comoda e sicura o incontrarci direttamente nei nostri uffici a Milano.

5 + 7 =