CONFERIMENTO D’AZIENDA E PARTECIPAZIONI IN HOLDING: COME FUNZIONA

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Data
12.04.2021

Autore
Matteo Rinaldi

Il conferimento d’azienda e il conferimento di partecipazioni in holding sono tra le operazioni più utilizzate per riorganizzare gruppi societari composti da più S.r.l. operative. Attraverso gli articoli 176 e 177 TUIR l’imprenditore può trasferire aziende o partecipazioni in una società capogruppo mantenendo la continuità dei valori fiscali e senza generare tassazione immediata sulle plusvalenze, creando una struttura più stabile per governance, gestione degli utili e passaggio generazionale.

CONFERIMENTO D’AZIENDA E CREAZIONE DI UNA HOLDING

Conferimento d’azienda e conferimento di partecipazioni in holding sono tra le operazioni più utilizzate per riorganizzare gruppi societari composti da più società operative. Molti imprenditori arrivano alla creazione di una holding dopo aver costruito nel tempo più società operative. Una S.r.l. nasce per l’attività principale, una seconda per un nuovo progetto, una terza per un investimento immobiliare o per separare un ramo di business.

La crescita è spesso spontanea, ma superata una certa dimensione questa struttura diventa inefficiente. Quando le società restano separate e prive di una regia superiore, la liquidità rimane distribuita tra più aziende e non può essere gestita in modo coordinato, le banche valutano ogni società singolarmente senza percepire la dimensione complessiva del gruppo e la governance e la successione diventano più fragili con il passare del tempo.

In questi casi il conferimento di partecipazioni in holding rappresenta una delle operazioni più utilizzate per riorganizzare un gruppo societario. Attraverso il conferimento di quote S.r.l. in holding, l’imprenditore trasferisce le partecipazioni delle società operative a una società capogruppo che diventa il centro di controllo dell’intero sistema.

Dal punto di vista fiscale l’operazione trova disciplina nell’articolo 177 del TUIR, che regola il conferimento di partecipazioni e consente, in presenza dei requisiti previsti dalla norma, di realizzare l’operazione in regime di realizzo controllato, evitando la tassazione immediata delle plusvalenze. In altri casi la riorganizzazione del gruppo può avvenire tramite conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, disciplinato dall’articolo 176 del TUIR, mantenendo la continuità dei valori fiscali.

Il risultato è una struttura più ordinata nella quale la holding governa le partecipazioni e coordina le strategie, mentre le società operative continuano a svolgere l’attività economica. Questo modello consente di migliorare la gestione dei flussi finanziari, rafforzare la percezione bancaria del gruppo e creare una base più stabile per la crescita futura.


CONFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA E SEPARAZIONE DEL RISCHIO (ART. 176 TUIR)

Accanto al conferimento di partecipazioni disciplinato dall’articolo 177 TUIR, l’ordinamento prevede un’altra operazione frequentemente utilizzata nelle riorganizzazioni societarie: il conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, regolato dall’articolo 176 TUIR.

Le due operazioni rispondono a logiche diverse.

Il conferimento di partecipazioni riguarda la proprietà delle società e consente di creare la struttura di holding che controlla le società operative.

Il conferimento di ramo d’azienda, invece, riguarda il trasferimento di attività, beni e rapporti giuridici organizzati in un complesso aziendale.

Nella pratica delle riorganizzazioni societarie le due operazioni vengono spesso utilizzate in sequenza. Prima si realizza la creazione della holding tramite conferimento di quote (art. 177 TUIR), che consente di concentrare il controllo delle partecipazioni. Successivamente si può intervenire sulla struttura delle società operative attraverso conferimenti di ramo d’azienda (art. 176 TUIR) per separare attività diverse o isolare specifici asset patrimoniali.

Un caso tipico riguarda le imprese che possiedono nella stessa società sia l’attività operativa sia gli immobili utilizzati per svolgerla. Attraverso il conferimento del ramo operativo in una nuova società controllata e la permanenza degli immobili nella società originaria, il rischio imprenditoriale viene circoscritto.

In questo modo:

  • l’attività operativa resta nella società che assume il rischio
  • il patrimonio strategico rimane separato
  • la struttura complessiva del gruppo diventa più stabile

Questo schema consente di separare la “camera calda” dell’attività operativa dalla “camera fredda” del patrimonio, riducendo l’esposizione complessiva del patrimonio imprenditoriale.


IL REGIME DI REALIZZO CONTROLLATO NEL CONFERIMENTO DI QUOTE IN HOLDING (ART. 177 TUIR)

Il principale vantaggio del conferimento di quote S.r.l. in holding riguarda il regime fiscale previsto dall’articolo 177 del TUIR, noto come realizzo controllato. A differenza della cessione di partecipazioni, che comporta l’emersione immediata di una plusvalenza tassabile, il conferimento disciplinato dall’art. 177 consente di trasferire le partecipazioni alla holding senza generare immediatamente un imponibile fiscale, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla norma.

Il meccanismo si fonda su un principio di continuità economica e fiscale tra la partecipazione conferita e quella ricevuta nella società conferitaria. In sostanza, il valore fiscalmente rilevante della partecipazione conferita viene trasferito nella partecipazione ricevuta nella holding.

Perché il regime funzioni correttamente, l’incremento di patrimonio netto della società conferitaria deve risultare coerente con il valore fiscale della partecipazione conferita. In termini operativi, il valore attribuito alla partecipazione ricevuta nella holding non può eccedere il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita senza determinare l’emersione di una plusvalenza imponibile.

Il realizzo controllato consente quindi di trasferire la partecipazione mantenendo continuità tra il valore fiscale originario e quello iscritto nella società conferitaria, rinviando l’eventuale tassazione al momento di una futura cessione.

Dal punto di vista delle imposte indirette, il conferimento di partecipazioni è fuori campo IVA e sconta imposta di registro in misura fissa.

La disciplina dell’articolo 177 TUIR distingue due principali fattispecie operative:

comma 2
conferimento che consente alla holding di acquisire o integrare il controllo della società partecipata

comma 2-bis
conferimento di partecipazioni qualificate, frequentemente utilizzato nelle operazioni di creazione di holding familiari

La corretta qualificazione dell’operazione è essenziale per garantire la tenuta del regime fiscale ed evitare contestazioni. Grazie a questo meccanismo, il conferimento disciplinato dall’art. 177 rappresenta oggi lo strumento più utilizzato per costruire una struttura di holding senza generare immediatamente tassazione sulle plusvalenze.


LA STRATEGIA DI USCITA: LA PEX NELLA VENDITA DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Uno degli aspetti più rilevanti nella progettazione di una struttura di holding riguarda la possibile vendita futura di una delle società operative. Se le partecipazioni sono detenute direttamente dalla persona fisica, la cessione delle quote genera una plusvalenza tassata con imposta sostitutiva del 26%.

Quando invece le partecipazioni sono detenute da una holding soggetta a IRES, può applicarsi il regime della Participation Exemption (PEX) previsto dall’articolo 87 del TUIR. Questo regime consente l’esenzione del 95% della plusvalenza realizzata dalla società che cede la partecipazione. In termini economici, la tassazione effettiva si riduce a circa l’1,2% della plusvalenza.

Per applicare la PEX devono essere rispettati alcuni requisiti fondamentali:

  • possesso della partecipazione da almeno dodici mesi
  • iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie
  • residenza della società partecipata in Paesi non a fiscalità privilegiata
  • esercizio di un’effettiva attività commerciale

Questo meccanismo rappresenta uno dei motivi principali per cui molti imprenditori scelgono di organizzare le proprie partecipazioni attraverso una holding. La struttura consente infatti non solo di gestire in modo più efficiente i flussi finanziari del gruppo, ma anche di ottimizzare fiscalmente eventuali operazioni di cessione futura delle società operative.

Occorre tuttavia prestare attenzione alla natura della società partecipata. Se la società è qualificabile come società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da immobili non strumentali all’attività d’impresa, la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione non può beneficiare del regime PEX ai sensi dell’articolo 87 del TUIR.

Questo aspetto diventa particolarmente rilevante nelle società immobiliari di pura gestione, nelle quali il patrimonio è composto quasi esclusivamente da immobili locati e non utilizzati nello svolgimento diretto di un’attività commerciale. In tali ipotesi la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione viene tassata secondo il regime ordinario IRES, senza applicazione dell’esenzione del 95%.


PERCHÉ LA HOLDING MIGLIORA LA GESTIONE DEGLI UTILI

Il vero vantaggio della holding emerge nella gestione dei flussi finanziari tra società. Se le partecipazioni operative sono detenute direttamente dalla persona fisica, la distribuzione degli utili comporta una tassazione immediata in capo all’imprenditore. Quando invece le partecipazioni sono detenute da una holding soggetta a IRES, i dividendi percepiti dalla capogruppo sono esclusi dalla base imponibile per il 95% ai sensi dell’articolo 89 TUIR.

In termini pratici, mentre un dividendo percepito da una persona fisica subisce un’imposizione del 26%, lo stesso dividendo percepito da una holding viene tassato solo sul 5% del suo valore. L’effetto economico è una tassazione effettiva intorno all’1,2%, che consente di reinvestire nel gruppo quasi l’intera liquidità prodotta dalle società operative.

Questo meccanismo consente di:

  • concentrare la liquidità generata dalle operative
  • reinvestire gli utili all’interno del gruppo
  • finanziare nuovi progetti senza distribuire utili alla persona fisica

È per questo che il conferimento di quote in holding non rappresenta solo una scelta societaria, ma una vera decisione di architettura finanziaria del gruppo.


PRESIDI FISCALI E OPERATIVI NELLA STRUTTURA DI HOLDING

Affinché una struttura di holding sia realmente solida e non diventi un bersaglio per l’Amministrazione finanziaria, non è sufficiente rispettare i requisiti formali dell’articolo 177 del TUIR. È necessario che l’operazione sia supportata da valide ragioni economiche e che la holding venga gestita come una società con una funzione reale all’interno del gruppo.

Il primo profilo da considerare riguarda il rischio di abuso del diritto, disciplinato dall’articolo 10-bis della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).

La percezione di dividendi tramite una holding con tassazione ridotta non è di per sé considerata abusiva dall’Agenzia delle Entrate, poiché il regime previsto dall’articolo 89 TUIR è espressamente previsto dall’ordinamento.

L’abuso può configurarsi solo quando l’operazione viene utilizzata in modo artificioso per aggirare un carico fiscale altrimenti dovuto. Un esempio tipico riguarda l’ipotesi in cui, dopo aver percepito dividendi con tassazione ridotta, la holding venga immediatamente liquidata per trasferire la liquidità ai soci evitando la ritenuta del 26%.

Per questo motivo è fondamentale che la holding svolga un ruolo effettivo nella struttura del gruppo, ad esempio:

  • centralizzando la tesoreria
  • coordinando le strategie delle società controllate
  • migliorando la posizione negoziale verso il sistema bancario
  • facilitando la gestione del passaggio generazionale

Un secondo aspetto riguarda la disciplina delle società non operative (cosiddette società di comodo).

Una holding che si limiti alla mera detenzione passiva di partecipazioni, senza alcuna funzione organizzativa o gestionale all’interno del gruppo, potrebbe in alcuni casi ricadere in questa normativa. In tali situazioni la società può essere soggetta all’imputazione di un reddito minimo presunto, con conseguente obbligo di pagare imposte anche in assenza di utili effettivi, oltre a limitazioni rilevanti nell’utilizzo dei crediti IVA e delle perdite fiscali.

Per evitare questo scenario è opportuno che la holding svolga un ruolo attivo di indirizzo strategico o di coordinamento, oppure che fornisca servizi reali alle società controllate, come attività amministrative, legali o di coordinamento finanziario.

La struttura con holding consente inoltre di utilizzare strumenti di ottimizzazione finanziaria spesso trascurati. Il consolidato fiscale nazionale permette di compensare gli utili di una società con le perdite di un’altra, consentendo al gruppo di versare l’IRES solo sul risultato complessivo. Analogamente, il regime di IVA di gruppo consente di compensare i crediti IVA di una società con i debiti IVA di un’altra, riducendo l’esposizione finanziaria e migliorando la gestione della liquidità.

Quando questi presidi vengono rispettati, la holding non rappresenta un semplice veicolo fiscale ma diventa uno strumento stabile di governo del gruppo, capace di coordinare le partecipazioni, gestire i flussi finanziari e sostenere nel tempo lo sviluppo dell’impresa.


PERIZIA DI STIMA E ASPETTI CIVILISTICI

Nel conferimento di partecipazioni in una holding è normalmente richiesto un passaggio civilistico fondamentale: la relazione di stima prevista dall’articolo 2465 del Codice Civile. La perizia viene redatta da un revisore legale o da un esperto indipendente e ha lo scopo di determinare il valore economico delle partecipazioni conferite, certificando la congruità del capitale sociale attribuito alla holding.

La relazione di stima rappresenta una tutela per soci, creditori e sistema bancario, poiché garantisce che il patrimonio trasferito alla holding sia coerente con le partecipazioni emesse dalla società conferitaria.

In alcuni casi, quando il conferimento utilizza il valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato e ricorrono i presupposti previsti dal comma 2 dell’articolo 2465, è possibile semplificare la procedura rispetto a una tradizionale perizia giurata, riducendo tempi tecnici e costi dell’operazione.


ESEMPIO DI HOLDING FAMILIARE E VANTAGGI CONCRETI

Immaginiamo un imprenditore che possiede tre società operative: una società di produzione, una società commerciale e una società immobiliare. Se le quote sono detenute direttamente dalla persona fisica, ogni società resta isolata e la gestione della liquidità diventa inefficiente.

Attraverso il conferimento delle quote in una holding la struttura diventa piramidale: la holding si pone al vertice e controlla direttamente le tre società. In questo modo i dividendi salgono alla capogruppo con tassazione minima e la governance del gruppo diventa più stabile.

La creazione di una holding produce diversi effetti pratici e strategici di rilievo. La proprietà delle partecipazioni viene concentrata in un unico centro decisionale, gli utili delle società operative possono essere reinvestiti nel gruppo senza subire il prelievo del 26%, e una struttura societaria coordinata risulta generalmente più comprensibile per istituti di credito o investitori. Questo aspetto diventa particolarmente rilevante anche in caso di cessione di una società del gruppo. Se le partecipazioni sono detenute dalla holding, la plusvalenza derivante dalla vendita può beneficiare del regime PEX, che consente l’esenzione del 95% della plusvalenza.

Occorre tuttavia prestare attenzione alla natura della società partecipata. Se la società operativa si limita alla locazione di immobili propri, senza una reale organizzazione commerciale, il requisito dell’attività d’impresa può venire meno e il regime PEX potrebbe non risultare applicabile. In caso di cessione della società, la plusvalenza verrebbe quindi tassata ordinariamente con IRES al 24%, anziché beneficiare dell’esenzione del 95%.

Il vantaggio della holding emerge con ancora maggiore evidenza in ottica successoria. Senza una struttura di gruppo, alla morte dell’imprenditore le quote delle diverse società operative tendono a frammentarsi tra gli eredi, con il rischio di bloccare le decisioni strategiche. Con una holding di famiglia, invece, gli eredi ricevono quote della capogruppo mentre il controllo delle società operative resta unitario e stabile.


COME FUNZIONA IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI IN HOLDING

L’attuazione concreta del conferimento quote S.r.l. in holding richiede una sequenza di passaggi tecnici che devono essere pianificati con attenzione.

In generale l’operazione si sviluppa in quattro fasi principali:

  1. analisi della struttura societaria esistente e delle partecipazioni da conferire
  2. redazione della relazione di stima prevista dall’articolo 2465 del Codice Civile
  3. costituzione della holding oppure aumento di capitale della società conferitaria
  4. stipula dell’atto notarile di conferimento e iscrizione al Registro delle Imprese

Attraverso questo procedimento le partecipazioni detenute dall’imprenditore vengono trasferite alla holding, che diventa la società capogruppo del sistema.

La presenza di una holding introduce inevitabilmente un livello societario aggiuntivo con propri adempimenti contabili e amministrativi. Tuttavia questi costi devono essere valutati alla luce dei benefici ottenuti in termini di governance del gruppo, pianificazione fiscale e protezione patrimoniale.

Quando la struttura viene progettata correttamente, la holding non rappresenta un semplice veicolo societario ma diventa lo strumento attraverso cui l’imprenditore coordina le partecipazioni, gestisce i flussi finanziari e pianifica lo sviluppo futuro dell’impresa.


ERRORI FREQUENTI NEL CONFERIMENTO DI QUOTE IN HOLDING

Nonostante il conferimento di partecipazioni sia uno degli strumenti più utilizzati nelle riorganizzazioni societarie, molte operazioni vengono impostate in modo improprio. Uno degli errori più frequenti riguarda la valutazione delle partecipazioni conferite. Un conferimento realizzato a valori incoerenti con il valore fiscale della partecipazione può determinare l’emersione di una plusvalenza imponibile, vanificando il beneficio del regime di realizzo controllato previsto dall’articolo 177 del TUIR.

Un secondo errore riguarda la creazione di holding prive di funzione reale. Una società capogruppo che non svolge alcuna attività di coordinamento o gestione del gruppo può essere percepita come un semplice veicolo fiscale, con possibili contestazioni in termini di abuso del diritto o applicazione della disciplina delle società non operative.

Un ulteriore profilo critico riguarda la natura delle società partecipate. Nel caso di società immobiliari di pura gestione, nelle quali il patrimonio è costituito prevalentemente da immobili non strumentali, il regime PEX potrebbe non risultare applicabile in caso di cessione delle partecipazioni.

Per questo motivo il conferimento di quote in holding non dovrebbe essere considerato una semplice operazione fiscale, ma una scelta di architettura societaria che richiede una progettazione preventiva dell’intero assetto del gruppo.


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CONCLUSIONE: LA SCELTA MIGLIORE PER CONFERIRE QUOTE NELLA HOLDING

In molti casi il conferimento in holding non rappresenta semplicemente una scelta fiscale, ma una vera decisione di architettura patrimoniale e societaria. La corretta impostazione dell’operazione richiede un’analisi preventiva della struttura del gruppo, delle partecipazioni esistenti e dei flussi finanziari che collegano le diverse società.

Il conferimento di quote S.r.l. in holding è uno degli strumenti più efficaci per organizzare un gruppo societario in modo ordinato e stabile. Attraverso questa operazione l’imprenditore può concentrare il controllo delle partecipazioni in una società capogruppo, coordinare la governance e rendere l’intera struttura più leggibile nei confronti di banche, partner e investitori.

La disciplina prevista dall’articolo 177 TUIR consente di realizzare questa riorganizzazione mantenendo la continuità dei valori fiscali e senza generare una tassazione immediata sulle plusvalenze. Quando l’operazione viene progettata con una visione complessiva – che tenga insieme profili fiscali, societari e di governance – la holding non rappresenta semplicemente una società collocata al vertice della struttura: diventa il centro di governo del patrimonio imprenditoriale, lo strumento attraverso cui partecipazioni, flussi finanziari e strategie si ricompongono in un gruppo più solido, coordinato e sostenibile nel tempo.


REGIA STRATEGICA DI ARCHITETTURE PATRIMONIALI E STRUTTURE SOCIETARIE

In contesti imprenditoriali complessi la consulenza strategica non coincide con la gestione ordinaria, ma con la regia delle decisioni rilevanti. Interviene quando crescita, complessità o crisi rendono insufficiente l’assetto esistente e richiedono una lettura unitaria di patrimonio, struttura societaria e responsabilità decisionale.

L’intervento è rivolto a imprese e gruppi familiari che affrontano passaggi critici: riorganizzazioni societarie, operazioni straordinarie, passaggi generazionali, tensioni finanziarie o ridefinizione degli assetti proprietari. L’obiettivo non è produrre documentazione, ma ristabilire metodo decisionale, coerenza strategica e capacità di governo, preservando il valore costruito nel tempo.

L’attività è svolta da Matteo Rinaldi, advisor strategico noto per la sua creatività giuridica nella progettazione di architetture patrimoniali e strutture societarie complesse. Il suo approccio integra diritto societario, fiscalità e direzione d’impresa per costruire assetti giuridici e organizzativi capaci di reggere nel tempo anche in contesti di elevata pressione decisionale, discontinuità generazionale o tensione finanziaria.

Il lavoro consiste nella progettazione e nella regia di strutture societarie e patrimoniali non standard, concepite per proteggere il patrimonio, mantenere il controllo decisionale e garantire continuità operativa nelle fasi più delicate della vita dell’impresa.

L’attività si sviluppa a Milano, piazza nella quale vengono normalmente impostate e perfezionate le principali operazioni societarie, patrimoniali e straordinarie delle imprese italiane più strutturate. In questo contesto ESP, guidata da Matteo Rinaldi, opera come boutique advisor indipendente, affiancando imprenditori e gruppi familiari coinvolti in riorganizzazioni societarie, ridefinizioni proprietarie, passaggi generazionali e assetti patrimoniali complessi. L’intervento è rivolto a imprese attive su tutto il territorio nazionale — in particolare nel Centro-Sud — che, superata una certa soglia dimensionale, richiedono una regia esterna capace di governare strutture societarie multilivello e decisioni patrimoniali rilevanti.


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