TUTELARE LA QUOTA DEL SOCIO DI SOCIETA’ SEMPLICE
Data
21.08.2024
Matteo Rinaldi
La creazione di una Società Semplice solleva spesso interrogativi cruciali legati alla protezione del patrimonio e alla tutela delle quote sociali da possibili azioni dei creditori particolari. In un contesto imprenditoriale o familiare, garantire stabilità e continuità richiede strategie mirate e una pianificazione attenta. Scopri come affrontare queste sfide e proteggere efficacemente i tuoi beni nel nostro approfondimento dedicato.
QUOTE DEL SOCIO DI SOCIETA’ SEMPLICE: COMMENTI E SPIEGAZIONI
Uno dei principali quesiti che emergono durante le consulenze sulla creazione di una Società Semplice riguarda la protezione dei beni e l’aggredibilità delle quote sociali. In un contesto economico e normativo sempre più complesso, questo tema è cruciale per chi intende tutelare il proprio patrimonio da potenziali azioni di creditori particolari, garantendo stabilità e continuità al progetto imprenditoriale o familiare.
L’articolo che segue analizza le principali problematiche legate alla gestione delle quote sociali nella Società Semplice, proponendo soluzioni concrete ed efficaci. Attraverso un caso pratico, mostreremo come un’attenta pianificazione e la personalizzazione dell’atto costitutivo possano ridurre i rischi e rafforzare la protezione del patrimonio.
Nel corso della trattazione, approfondiremo gli aspetti civili, penali e fiscali, evidenziando il ruolo cruciale dei patti sociali ben strutturati per prevenire conflitti e salvaguardare il valore delle partecipazioni. La capacità di anticipare e gestire eventuali criticità consente non solo di mettere al sicuro le quote sociali, ma anche di consolidare la serenità e la coesione tra i soci.
Ti invitiamo a proseguire nella lettura per scoprire le strategie operative per proteggere il tuo patrimonio. Il caso concreto presentato offrirà spunti preziosi, evidenziando l’importanza di un approccio professionale e su misura per raggiungere gli obiettivi di tutela patrimoniale e di governance societaria.
GLI ASPETTI CIVILISTICI
– LA TUTELA DEI CREDITORI SOCIALI E QUELLI PARTICOLARI DELLA SOCIETÀ SEMPLICE
Per comprendere al meglio la problematica trattata, è utile partire da due articoli del Codice Civile. L’articolo 2740, comma 1, stabilisce che “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” e l’articolo 2252, che recita: “Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente”.
La prima norma afferma che il patrimonio del debitore, presente e futuro, è posto a garanzia in caso di inadempimento delle obbligazioni, a tutela dei creditori. La seconda norma, invece, consente ai soci delle società di persone di limitare la circolazione delle quote, sebbene tali limitazioni siano derogabili, poiché l’articolo permette ai soci di “convenire diversamente”, influenzando la pignorabilità delle quote sociali.
La disciplina codicistica stabilisce che le modifiche all’atto costitutivo di una Società Semplice devono essere approvate con il consenso unanime di tutti i soci. In particolare, la variazione nel numero o nell’identità dei soci rappresenta una modifica dell’atto costitutivo. Pertanto, non è possibile introdurre nuovi soci o sostituire quelli esistenti senza il consenso unanime.
Un’altra norma rilevante è l’articolo 2270 del Codice civile, che recita: “Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società”.
Le disposizioni dell’articolo 2270 sono applicabili esclusivamente alle quote possedute dal debitore nelle Società Semplici. Pertanto, il creditore particolare del socio può richiedere la liquidazione della quota del debitore, ma questa possibilità si applica solo in caso di inadempimento.
OSSERVAZIONI: Le norme dell’articolo 2270 del Codice civile riguardano esclusivamente la posizione del creditore particolare del socio e non i creditori della società. Per questi ultimi, infatti, si applicano le regole generali, in particolare l’articolo 2740 del Codice civile, che stabilisce la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali. Pertanto, sia la Società Semplice sia i suoi soci, in quanto illimitatamente responsabili, devono rispondere con i rispettivi patrimoni per tutte le obbligazioni sociali, salvo la preventiva escussione del patrimonio sociale rispetto a quello dei soci, se applicabile.
– GLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO
Il creditore particolare del socio di una Società Semplice ha diverse opzioni per tutelarsi in caso di inadempimento del proprio credito. Queste possibilità, delineate dall’articolo 2270 del Codice Civile, comprendono:
- Far valere i diritti sugli utili spettanti al socio debitore: Il creditore può chiedere che gli utili spettanti al socio debitore siano utilizzati per soddisfare il proprio credito. Questo diritto può essere esercitato solo dopo l’approvazione del rendiconto e la distribuzione degli utili. È importante notare che il pignoramento degli utili è possibile solo quando questi sono effettivamente distribuiti e non trattenuti dalla società.
- Richiedere la liquidazione della quota del socio debitore: Se il patrimonio del socio debitore non è sufficiente a coprire il debito, il creditore può chiedere la liquidazione della quota in qualsiasi momento. La liquidazione deve avvenire entro tre mesi dalla domanda, salvo che non venga deliberato lo scioglimento della Società Semplice.
- Compiere atti conservativi sulla quota del socio debitore: Il creditore può impedire che la quota venga trasferita a terzi attraverso atti conservativi, tutelando così il proprio diritto di espropriare la quota in caso di necessità.
Un aspetto fondamentale riguarda la possibilità di non distribuire gli utili: i soci, all’unanimità, possono decidere di reinvestire gli utili nella società anziché distribuirli. Questa scelta non può essere contestata dal creditore, poiché non costituisce un inadempimento nei suoi confronti. Il creditore potrà intervenire solo sugli utili accumulati una volta che siano effettivamente distribuiti.
In caso di richiesta di liquidazione della quota, il valore della quota dovrà essere determinato secondo le modalità previste dal contratto sociale o dalle prassi aziendali in uso. La liquidazione deve avvenire entro tre mesi dalla richiesta, salvo che venga deliberato lo scioglimento della società. Qualora si proceda allo scioglimento della Società Semplice, il creditore potrà ottenere solo le somme spettanti al socio dalla liquidazione del patrimonio sociale.
In sintesi, il creditore particolare dispone di strumenti giuridici per tutelarsi e ottenere il soddisfacimento del proprio credito, sia tramite l’esecuzione sugli utili sia mediante la liquidazione della quota. Tuttavia, la possibilità di agire efficacemente dipende dalla gestione della società e dalle scelte dei soci riguardo alla distribuzione degli utili e alla gestione del capitale sociale.
– CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO DEBITORE
Il rapporto tra la società e il socio nelle società di persone è disciplinato dagli articoli 2270 e 2305 del Codice Civile, che impediscono al creditore particolare del socio di sostituirsi a quest’ultimo nella posizione di socio. In questo contesto, il creditore particolare del socio può far valere le sue ragioni esclusivamente sulla quota spettante al socio stesso, tramite una richiesta formale di liquidazione della quota, come previsto dall’art. 2270, comma 2, del Codice Civile. Per richiedere la liquidazione della quota, il creditore particolare deve dimostrare che gli altri beni personali del socio sono insufficienti a soddisfare il suo credito.
In caso di richiesta di liquidazione della quota del socio, la Società Semplice deve adempiere entro tre mesi, a meno che non venga avviata la liquidazione della società. Liquidare la quota del socio significa che la società deve corrispondere al socio un importo pari al valore della sua quota conferita, attraverso proventi a sua disposizione o liquidando degli investimenti. Se ciò non fosse possibile, la società deve essere posta in liquidazione. La liquidazione della quota del socio avviene sempre nei confronti del socio stesso e non direttamente in capo al creditore particolare. Sarà quindi il socio a saldare il proprio debito verso il creditore con i mezzi ottenuti dalla liquidazione della sua quota.
È importante chiarire che l’atto conservativo si riferisce alla “quota di liquidazione” della Società Semplice, ossia alla quota spettante al socio al momento della liquidazione, senza influire sui poteri del socio, che rimangono immutati. Il valore della quota di liquidazione, durante la vita della Società Semplice, è estremamente incerto, poiché può essere determinato con precisione solo al termine della procedura di liquidazione. Inoltre, in caso di perdite durante la gestione, tale valore potrebbe essere negativo, obbligando il socio illimitatamente responsabile a fornire le risorse necessarie per concludere la liquidazione.
CONSIDERAZIONE: Gli atti conservativi sulla quota delle Società Semplice offrono al creditore particolare del socio una tutela piuttosto debole, poiché il valore che si potrà recuperare al momento della liquidazione è altamente incerto e potrebbero passare molti anni prima che la Società Semplice giunga a termine e scatti il diritto alla liquidazione della quota del debitore. Inoltre, considerando che il creditore particolare del socio deve dimostrare l’insufficienza degli altri beni del socio debitore, si comprende quanto poco interesse possa avere il creditore nell’attivare questa forma di tutela dei propri diritti.
– GLI ATTI CONSERVATIVI O ESECUTIVI SUGLI UTILI
Il creditore particolare del socio in una Società Semplice dispone di strumenti limitati per tutelare il proprio credito. Sebbene non possa sostituirsi al socio nella gestione della società, ha la possibilità di compiere atti conservativi sulla quota del socio, con l’obiettivo di salvaguardarne il valore e impedire che venga alienata a terzi, sottraendola così al patrimonio disponibile per i creditori.
Tra gli atti conservativi rientra, ad esempio, il sequestro conservativo della quota del socio, uno strumento giuridico che consente di “bloccare” la quota, impedendone la cessione a terzi durante il periodo in cui il credito rimane insoddisfatto. Tale azione preserva il valore della quota in attesa di eventuali procedure di esecuzione forzata.
Il creditore può anche promuovere atti esecutivi sugli utili spettanti al socio, qualora siano diventati esigibili. Un esempio pratico è il pignoramento degli utili, che può essere attivato solo dopo l’approvazione e la distribuzione degli stessi. Tuttavia, il diritto del creditore a pignorare gli utili è subordinato alla delibera di distribuzione, la quale segue necessariamente l’approvazione del rendiconto. Fino a quel momento, gli utili non sono soggetti ad azioni esecutive.
Un aspetto cruciale riguarda il momento in cui gli utili diventano esigibili: in una Società Semplice, gli utili spettanti ai soci nascono con l’approvazione del rendiconto. Salvo disposizioni diverse nell’atto costitutivo, non è richiesta una delibera ulteriore per la loro distribuzione. Tuttavia, i soci possono decidere, all’unanimità, di non distribuire gli utili e di reinvestirli nella società. In tal caso, il creditore non può contestare questa scelta, né pignorare utili non distribuiti. Potrà agire esclusivamente sugli utili effettivamente distribuiti ai soci.
Questo scenario evidenzia l’importanza di clausole ben definite nell’atto costitutivo della società, che disciplinino in anticipo le decisioni sulla distribuzione degli utili e la gestione delle risorse aziendali, prevenendo potenziali conflitti tra soci e creditori. In assenza di disposizioni specifiche, la gestione degli utili potrebbe diventare un terreno di contesa, lasciando il creditore nell’impossibilità di soddisfare il proprio credito qualora gli utili vengano reinvestiti o trattenuti.
La tutela del credito in una Società Semplice richiede un equilibrio tra gli interessi dei soci e quelli dei creditori. Sebbene la struttura societaria possa essere configurata per preservare il patrimonio sociale e garantire la continuità aziendale, il creditore deve essere messo in condizione di proteggere i propri diritti. Ciò implica che le decisioni sulla distribuzione degli utili, la gestione delle quote e gli atti conservativi ed esecutivi siano attentamente calibrate per tutelare entrambe le parti senza compromettere la stabilità e il futuro della società.
– PIGNORAMENTO DELLE QUOTE NELLE SOCIETA’ SEMPLICI
La disciplina delle Società Semplici, come delineata dall’articolo 2252 del Codice Civile, stabilisce che la circolazione delle quote richiede il consenso unanime di tutti i soci, in virtù del principio dell’”intuitu personae”. Questo principio attribuisce maggiore rilevanza alla persona del socio rispetto alla quota di partecipazione, rendendo le quote sostanzialmente impignorabili. L’espropriazione delle quote, infatti, comporterebbe l’ingresso di un nuovo soggetto nella compagine societaria senza il consenso unanime degli altri soci, contravvenendo alla natura stessa di questa tipologia societaria (Cassazione civile, 7 novembre 2002, n. 15605). Tale caratteristica rende le Società Semplici particolarmente adatte alla gestione di patrimoni familiari o aziendali, poiché garantiscono coesione tra i soci e una protezione più forte contro le azioni di terzi.
Tuttavia, l’articolo 2252 del Codice Civile consente ai soci di modificare le regole relative alla circolazione delle quote, derogando al principio dell’intuitu personae. Ad esempio, i soci possono prevedere la libera trasferibilità delle quote di partecipazione nell’atto costitutivo o in un successivo atto modificativo. In tal caso, le quote di una Società Semplice possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio, anche prima dello scioglimento della società. Lo stesso vale se, pur essendo previsto il diritto di prelazione a favore degli altri soci, la libera trasferibilità è ammessa (Cassazione civile, 7 novembre 2002, n. 15605).
Questa flessibilità consente ai soci di personalizzare le modalità di circolazione delle quote, adattandole alle esigenze specifiche della società. Tuttavia, tale scelta deve essere attentamente ponderata, poiché la libera trasferibilità delle quote aumenta il rischio che, in caso di inadempimento di un socio, le sue quote possano essere aggredite dai creditori, compromettendo l’equilibrio e la stabilità della società.
OSSERVAZIONI: Il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota se gli altri beni del socio-debitore risultano insufficienti a soddisfare i suoi crediti. Tuttavia, l’espropriazione della quota è possibile solo se le quote sono liberamente trasferibili. Questo evidenzia l’importanza di un’accurata redazione dell’atto costitutivo della Società Semplice, poiché le clausole relative alla circolazione delle quote influenzano direttamente la protezione patrimoniale dei soci e le possibilità di intervento da parte dei creditori.
2. L’IMPORTANZA DELL’ATTO COSTITUTIVO
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