TUTELARE LA QUOTA DEL SOCIO DI SOCIETA’ SEMPLICE

liquidazione della quota del socio

Data
21.08.2024

Autore
Matteo Rinaldi

La creazione di una Società Semplice solleva spesso interrogativi cruciali legati alla protezione del patrimonio e alla tutela delle quote sociali da possibili azioni dei creditori particolari. In un contesto imprenditoriale o familiare, garantire stabilità e continuità richiede strategie mirate e una pianificazione attenta. Scopri come affrontare queste sfide e proteggere efficacemente i tuoi beni nel nostro approfondimento dedicato.

QUOTE DEL SOCIO DI SOCIETA’ SEMPLICE: COMMENTI E SPIEGAZIONI

Uno dei principali quesiti che emergono durante le consulenze sulla creazione di una Società Semplice riguarda la protezione dei beni e l’aggredibilità delle quote sociali. In un contesto economico e normativo sempre più complesso, questo tema è cruciale per chi intende tutelare il proprio patrimonio da potenziali azioni di creditori particolari, garantendo stabilità e continuità al progetto imprenditoriale o familiare.

L’articolo che segue analizza le principali problematiche legate alla gestione delle quote sociali nella Società Semplice, proponendo soluzioni concrete ed efficaci. Attraverso un caso pratico, mostreremo come un’attenta pianificazione e la personalizzazione dell’atto costitutivo possano ridurre i rischi e rafforzare la protezione del patrimonio.

Nel corso della trattazione, approfondiremo gli aspetti civili, penali e fiscali, evidenziando il ruolo cruciale dei patti sociali ben strutturati per prevenire conflitti e salvaguardare il valore delle partecipazioni. La capacità di anticipare e gestire eventuali criticità consente non solo di mettere al sicuro le quote sociali, ma anche di consolidare la serenità e la coesione tra i soci.

Ti invitiamo a proseguire nella lettura per scoprire le strategie operative per proteggere il tuo patrimonio. Il caso concreto presentato offrirà spunti preziosi, evidenziando l’importanza di un approccio professionale e su misura per raggiungere gli obiettivi di tutela patrimoniale e di governance societaria.


GLI ASPETTI CIVILISTICI

– LA TUTELA DEI CREDITORI SOCIALI E QUELLI PARTICOLARI DELLA SOCIETÀ SEMPLICE

Per comprendere al meglio la problematica trattata, è utile partire da due articoli del Codice Civile. L’articolo 2740, comma 1, stabilisce che “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” e l’articolo 2252, che recita: “Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente”.

La prima norma afferma che il patrimonio del debitore, presente e futuro, è posto a garanzia in caso di inadempimento delle obbligazioni, a tutela dei creditori. La seconda norma, invece, consente ai soci delle società di persone di limitare la circolazione delle quote, sebbene tali limitazioni siano derogabili, poiché l’articolo permette ai soci di “convenire diversamente”, influenzando la pignorabilità delle quote sociali.

La disciplina codicistica stabilisce che le modifiche all’atto costitutivo di una Società Semplice devono essere approvate con il consenso unanime di tutti i soci. In particolare, la variazione nel numero o nell’identità dei soci rappresenta una modifica dell’atto costitutivo. Pertanto, non è possibile introdurre nuovi soci o sostituire quelli esistenti senza il consenso unanime.

Un’altra norma rilevante è l’articolo 2270 del Codice civile, che recita: “Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società”.

Le disposizioni dell’articolo 2270 sono applicabili esclusivamente alle quote possedute dal debitore nelle Società Semplici. Pertanto, il creditore particolare del socio può richiedere la liquidazione della quota del debitore, ma questa possibilità si applica solo in caso di inadempimento.

OSSERVAZIONI: Le norme dell’articolo 2270 del Codice civile riguardano esclusivamente la posizione del creditore particolare del socio e non i creditori della società. Per questi ultimi, infatti, si applicano le regole generali, in particolare l’articolo 2740 del Codice civile, che stabilisce la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali. Pertanto, sia la Società Semplice sia i suoi soci, in quanto illimitatamente responsabili, devono rispondere con i rispettivi patrimoni per tutte le obbligazioni sociali, salvo la preventiva escussione del patrimonio sociale rispetto a quello dei soci, se applicabile.

– GLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO

Il creditore particolare del socio di una Società Semplice ha diverse opzioni per tutelarsi in caso di inadempimento del proprio credito. Queste possibilità, delineate dall’articolo 2270 del Codice Civile, comprendono:

  • Far valere i diritti sugli utili spettanti al socio debitore: Il creditore può chiedere che gli utili spettanti al socio debitore siano utilizzati per soddisfare il proprio credito. Questo diritto può essere esercitato solo dopo l’approvazione del rendiconto e la distribuzione degli utili. È importante notare che il pignoramento degli utili è possibile solo quando questi sono effettivamente distribuiti e non trattenuti dalla società.
  • Richiedere la liquidazione della quota del socio debitore: Se il patrimonio del socio debitore non è sufficiente a coprire il debito, il creditore può chiedere la liquidazione della quota in qualsiasi momento. La liquidazione deve avvenire entro tre mesi dalla domanda, salvo che non venga deliberato lo scioglimento della Società Semplice.
  • Compiere atti conservativi sulla quota del socio debitore: Il creditore può impedire che la quota venga trasferita a terzi attraverso atti conservativi, tutelando così il proprio diritto di espropriare la quota in caso di necessità.

Un aspetto fondamentale riguarda la possibilità di non distribuire gli utili: i soci, all’unanimità, possono decidere di reinvestire gli utili nella società anziché distribuirli. Questa scelta non può essere contestata dal creditore, poiché non costituisce un inadempimento nei suoi confronti. Il creditore potrà intervenire solo sugli utili accumulati una volta che siano effettivamente distribuiti.

In caso di richiesta di liquidazione della quota, il valore della quota dovrà essere determinato secondo le modalità previste dal contratto sociale o dalle prassi aziendali in uso. La liquidazione deve avvenire entro tre mesi dalla richiesta, salvo che venga deliberato lo scioglimento della società. Qualora si proceda allo scioglimento della Società Semplice, il creditore potrà ottenere solo le somme spettanti al socio dalla liquidazione del patrimonio sociale.

In sintesi, il creditore particolare dispone di strumenti giuridici per tutelarsi e ottenere il soddisfacimento del proprio credito, sia tramite l’esecuzione sugli utili sia mediante la liquidazione della quota. Tuttavia, la possibilità di agire efficacemente dipende dalla gestione della società e dalle scelte dei soci riguardo alla distribuzione degli utili e alla gestione del capitale sociale.

– CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO DEBITORE

Il rapporto tra la società e il socio nelle società di persone è disciplinato dagli articoli 2270 e 2305 del Codice Civile, che impediscono al creditore particolare del socio di sostituirsi a quest’ultimo nella posizione di socio. In questo contesto, il creditore particolare del socio può far valere le sue ragioni esclusivamente sulla quota spettante al socio stesso, tramite una richiesta formale di liquidazione della quota, come previsto dall’art. 2270, comma 2, del Codice Civile. Per richiedere la liquidazione della quota, il creditore particolare deve dimostrare che gli altri beni personali del socio sono insufficienti a soddisfare il suo credito.

In caso di richiesta di liquidazione della quota del socio, la Società Semplice deve adempiere entro tre mesi, a meno che non venga avviata la liquidazione della società. Liquidare la quota del socio significa che la società deve corrispondere al socio un importo pari al valore della sua quota conferita, attraverso proventi a sua disposizione o liquidando degli investimenti. Se ciò non fosse possibile, la società deve essere posta in liquidazione. La liquidazione della quota del socio avviene sempre nei confronti del socio stesso e non direttamente in capo al creditore particolare. Sarà quindi il socio a saldare il proprio debito verso il creditore con i mezzi ottenuti dalla liquidazione della sua quota.

È importante chiarire che l’atto conservativo si riferisce alla “quota di liquidazione” della Società Semplice, ossia alla quota spettante al socio al momento della liquidazione, senza influire sui poteri del socio, che rimangono immutati. Il valore della quota di liquidazione, durante la vita della Società Semplice, è estremamente incerto, poiché può essere determinato con precisione solo al termine della procedura di liquidazione. Inoltre, in caso di perdite durante la gestione, tale valore potrebbe essere negativo, obbligando il socio illimitatamente responsabile a fornire le risorse necessarie per concludere la liquidazione.

CONSIDERAZIONE: Gli atti conservativi sulla quota delle Società Semplice offrono al creditore particolare del socio una tutela piuttosto debole, poiché il valore che si potrà recuperare al momento della liquidazione è altamente incerto e potrebbero passare molti anni prima che la Società Semplice giunga a termine e scatti il diritto alla liquidazione della quota del debitore. Inoltre, considerando che il creditore particolare del socio deve dimostrare l’insufficienza degli altri beni del socio debitore, si comprende quanto poco interesse possa avere il creditore nell’attivare questa forma di tutela dei propri diritti.

– GLI ATTI CONSERVATIVI O ESECUTIVI SUGLI UTILI

Il creditore particolare del socio in una Società Semplice dispone di strumenti limitati per tutelare il proprio credito. Sebbene non possa sostituirsi al socio nella gestione della società, ha la possibilità di compiere atti conservativi sulla quota del socio, con l’obiettivo di salvaguardarne il valore e impedire che venga alienata a terzi, sottraendola così al patrimonio disponibile per i creditori.

Tra gli atti conservativi rientra, ad esempio, il sequestro conservativo della quota del socio, uno strumento giuridico che consente di “bloccare” la quota, impedendone la cessione a terzi durante il periodo in cui il credito rimane insoddisfatto. Tale azione preserva il valore della quota in attesa di eventuali procedure di esecuzione forzata.

Il creditore può anche promuovere atti esecutivi sugli utili spettanti al socio, qualora siano diventati esigibili. Un esempio pratico è il pignoramento degli utili, che può essere attivato solo dopo l’approvazione e la distribuzione degli stessi. Tuttavia, il diritto del creditore a pignorare gli utili è subordinato alla delibera di distribuzione, la quale segue necessariamente l’approvazione del rendiconto. Fino a quel momento, gli utili non sono soggetti ad azioni esecutive.

Un aspetto cruciale riguarda il momento in cui gli utili diventano esigibili: in una Società Semplice, gli utili spettanti ai soci nascono con l’approvazione del rendiconto. Salvo disposizioni diverse nell’atto costitutivo, non è richiesta una delibera ulteriore per la loro distribuzione. Tuttavia, i soci possono decidere, all’unanimità, di non distribuire gli utili e di reinvestirli nella società. In tal caso, il creditore non può contestare questa scelta, né pignorare utili non distribuiti. Potrà agire esclusivamente sugli utili effettivamente distribuiti ai soci.

Questo scenario evidenzia l’importanza di clausole ben definite nell’atto costitutivo della società, che disciplinino in anticipo le decisioni sulla distribuzione degli utili e la gestione delle risorse aziendali, prevenendo potenziali conflitti tra soci e creditori. In assenza di disposizioni specifiche, la gestione degli utili potrebbe diventare un terreno di contesa, lasciando il creditore nell’impossibilità di soddisfare il proprio credito qualora gli utili vengano reinvestiti o trattenuti.

La tutela del credito in una Società Semplice richiede un equilibrio tra gli interessi dei soci e quelli dei creditori. Sebbene la struttura societaria possa essere configurata per preservare il patrimonio sociale e garantire la continuità aziendale, il creditore deve essere messo in condizione di proteggere i propri diritti. Ciò implica che le decisioni sulla distribuzione degli utili, la gestione delle quote e gli atti conservativi ed esecutivi siano attentamente calibrate per tutelare entrambe le parti senza compromettere la stabilità e il futuro della società.

– PIGNORAMENTO DELLE QUOTE NELLE SOCIETA’ SEMPLICI

La disciplina delle Società Semplici, come delineata dall’articolo 2252 del Codice Civile, stabilisce che la circolazione delle quote richiede il consenso unanime di tutti i soci, in virtù del principio dell’”intuitu personae”. Questo principio attribuisce maggiore rilevanza alla persona del socio rispetto alla quota di partecipazione, rendendo le quote sostanzialmente impignorabili. L’espropriazione delle quote, infatti, comporterebbe l’ingresso di un nuovo soggetto nella compagine societaria senza il consenso unanime degli altri soci, contravvenendo alla natura stessa di questa tipologia societaria (Cassazione civile, 7 novembre 2002, n. 15605). Tale caratteristica rende le Società Semplici particolarmente adatte alla gestione di patrimoni familiari o aziendali, poiché garantiscono coesione tra i soci e una protezione più forte contro le azioni di terzi.

Tuttavia, l’articolo 2252 del Codice Civile consente ai soci di modificare le regole relative alla circolazione delle quote, derogando al principio dell’intuitu personae. Ad esempio, i soci possono prevedere la libera trasferibilità delle quote di partecipazione nell’atto costitutivo o in un successivo atto modificativo. In tal caso, le quote di una Società Semplice possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio, anche prima dello scioglimento della società. Lo stesso vale se, pur essendo previsto il diritto di prelazione a favore degli altri soci, la libera trasferibilità è ammessa (Cassazione civile, 7 novembre 2002, n. 15605).

Questa flessibilità consente ai soci di personalizzare le modalità di circolazione delle quote, adattandole alle esigenze specifiche della società. Tuttavia, tale scelta deve essere attentamente ponderata, poiché la libera trasferibilità delle quote aumenta il rischio che, in caso di inadempimento di un socio, le sue quote possano essere aggredite dai creditori, compromettendo l’equilibrio e la stabilità della società.

OSSERVAZIONI: Il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota se gli altri beni del socio-debitore risultano insufficienti a soddisfare i suoi crediti. Tuttavia, l’espropriazione della quota è possibile solo se le quote sono liberamente trasferibili. Questo evidenzia l’importanza di un’accurata redazione dell’atto costitutivo della Società Semplice, poiché le clausole relative alla circolazione delle quote influenzano direttamente la protezione patrimoniale dei soci e le possibilità di intervento da parte dei creditori.


2. L’IMPORTANZA DELL’ATTO COSTITUTIVO

– GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA SOCIETA’ SEMPLICE

L’importanza della stipulazione dell’atto costitutivo in una Società Semplice non può essere sottovalutata, soprattutto se confrontata con l’adozione di atti standard. La recente giurisprudenza, in particolare la sentenza della Corte di Cassazione del 7 novembre 2002 (Cass. Civ., Sezione I, n. 15605), ha messo in evidenza come le quote di una società di persone siano pignorabili solo se l’atto costitutivo ne prevede la libera trasferibilità. Questo aspetto non è irrilevante: la protezione patrimoniale offerta da una Società Semplice dipende proprio dalle disposizioni stabilite in fase di costituzione.

Se, infatti, l’atto costitutivo è redatto secondo modalità standard e generiche, senza clausole specifiche, le quote sociali possono essere facilmente aggredite dai creditori particolari del socio, in particolare quando queste sono trasferibili senza limitazioni. Al contrario, un atto costitutivo redatto con attenzione, con disposizioni chiare sull’intrasferibilità delle quote senza il consenso unanime dei soci, garantisce una protezione più robusta per il patrimonio della società e dei suoi soci.

In particolare, la Corte ha stabilito che le quote trasferibili con il solo consenso del cedente e del cessionario (salvo diritto di prelazione per gli altri soci) possono essere sequestrate ed espropriate anche prima della liquidazione della società. Ciò significa che, senza una redazione accurata dell’atto costitutivo, i soci potrebbero trovarsi in una situazione di vulnerabilità patrimoniale, senza poter prevenire il pignoramento delle loro quote.

– CLAUSOLE ESSENZIALI PER LA PROTEZIONE DELLE QUOTE

Un atto costitutivo ben redatto deve includere clausole specifiche per limitare la trasferibilità delle quote, subordinandola al consenso unanime dei soci o prevedendo un diritto di prelazione in favore degli altri soci. Tali disposizioni permettono di evitare l’ingresso di terzi non graditi nella compagine societaria, preservando la stabilità e la coesione interna. Inoltre, è essenziale prevedere criteri dettagliati per la valutazione delle quote in caso di cessione o liquidazione, al fine di prevenire svalutazioni arbitrarie o conflitti tra i soci.

Un altro elemento centrale è la regolamentazione della distribuzione degli utili. L’inclusione di clausole che consentano il reinvestimento degli utili nella società rappresenta una strategia efficace per limitare le somme aggredibili da eventuali creditori particolari dei soci. Tali clausole rafforzano la solidità patrimoniale della società e tutelano gli interessi di tutti i soci.

– DISPOSIZIONI PER LA TUTELA PATRIMONIALE

Un aspetto fondamentale da considerare nella redazione dell’atto costitutivo è la netta separazione tra il patrimonio della società e quello personale dei soci. Questo accorgimento consente di proteggere il patrimonio sociale da azioni esecutive dirette contro i singoli soci, limitando l’impatto di eventuali difficoltà finanziarie personali sul patrimonio comune.

La clausola sull’intrasferibilità delle quote senza il consenso unanime può essere ulteriormente rafforzata con disposizioni che vietino il pignoramento diretto delle partecipazioni. Questa misura preserva il controllo della società da ingerenze esterne, garantendo la stabilità dell’assetto proprietario.

– PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

L’atto costitutivo dovrebbe inoltre prevedere meccanismi di risoluzione delle controversie tra soci, privilegiando strumenti come l’arbitrato o la mediazione. Questi sistemi, più snelli rispetto alle procedure giudiziali, assicurano una gestione tempestiva ed efficace dei conflitti, evitando che eventuali dissidi possano compromettere la continuità aziendale o destabilizzare i rapporti tra i soci.

– OPZIONI DI ACQUISTO DELLE QUOTE DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI

Un’ulteriore disposizione da considerare è la previsione di clausole che consentano agli altri soci di acquistare le quote del socio in difficoltà economica. Questa soluzione rappresenta uno strumento efficace per salvaguardare il patrimonio societario e mantenere il controllo all’interno della compagine sociale. L’acquisto delle quote può essere regolato attraverso un meccanismo di opzione a favore degli altri soci, stabilendo termini e condizioni chiari per la valutazione e il pagamento delle quote cedute.

Tali clausole possono prevedere che, in caso di pignoramento delle quote da parte di un creditore particolare del socio, gli altri soci abbiano un diritto di prelazione per l’acquisto delle stesse, evitando così l’ingresso di terzi estranei nella società. Inoltre, il prezzo delle quote potrebbe essere determinato in base ai criteri previsti nell’atto costitutivo, garantendo trasparenza e prevenendo eventuali controversie sul valore delle partecipazioni.


CASO CONCRETO DI PROTEZIONE DELLA QUOTA

Un esempio pratico, ispirato dalla nostra pratica, riguarda una Società Semplice creata per la gestione di un portafoglio immobiliare. In questa situazione, uno dei soci, a causa di difficoltà finanziarie personali, è stato oggetto di un tentativo di aggressione alla sua quota da parte di un creditore particolare (una banca), legato a una vecchia posizione debitoria derivante da un’altra attività imprenditoriale. Tuttavia, grazie ai patti sociali ben strutturati, che prevedevano clausole di intrasferibilità delle quote e un diritto di prelazione per gli altri soci, il tentativo è stato respinto.

Il contratto sociale stabiliva che ogni cessione delle quote fosse subordinata all’approvazione unanime degli altri soci, impedendo così al creditore di ottenere un controllo diretto sulla quota o di inserirsi nella gestione della società. Inoltre, i criteri di valutazione della quota erano stati definiti in modo rigoroso e dettagliato nell’atto costitutivo, disincentivando il creditore a proseguire ulteriori azioni sulla quota e prevenendo molteplici problemi.

Per rafforzare ulteriormente la protezione, l’atto costitutivo includeva una clausola basata sull’articolo 2270 del Codice Civile, stabilendo che il creditore particolare del socio potesse far valere i suoi diritti solo sugli utili spettanti al socio debitore. Eventuali richieste di liquidazione della quota dovevano rispettare criteri rigorosi di determinazione del valore, escludendo qualsiasi impatto negativo sul patrimonio della società o sulla continuità operativa. Questa clausola ha garantito che il creditore non potesse accedere alla gestione societaria né influire sulla stabilità economica della società.

Un’ulteriore misura adottata prevedeva una clausola di “blocco preventivo” sugli utili, che consentiva ai soci di decidere, all’unanimità, di reinvestire gli utili nella società anziché distribuirli. Questa strategia, prevista dall’atto costitutivo, ha impedito al creditore di pignorare gli utili spettanti al socio debitore, rafforzando così la tutela del patrimonio comune. Inoltre, è stato introdotto un piano di gestione straordinario che ha consentito al socio in difficoltà di ristrutturare il proprio debito senza intaccare la stabilità della società.

A completamento, è stata introdotta una clausola di riserva che obbligava i soci a fornire una garanzia solidale qualora un creditore avesse cercato di pignorare quote societarie. Questa misura, pur impegnando i soci, ha creato un forte disincentivo per il creditore a procedere con azioni aggressive contro la società, rendendo economicamente meno vantaggioso il tentativo di pignoramento. Inoltre, un sistema di arbitrato interno è stato previsto per risolvere eventuali conflitti tra i soci riguardo alla gestione delle clausole di protezione patrimoniale, evitando lunghi contenziosi giudiziari.

Leggi anche: Caso studio: Società Semplice come strumento per successione

Grazie a queste disposizioni, la società ha mantenuto la propria continuità operativa e il socio in difficoltà ha avuto il tempo di ristrutturare i propri debiti senza mettere a rischio il patrimonio comune. Questi strumenti hanno garantito un elevato livello di coesione tra i soci, prevenendo tensioni interne che avrebbero potuto compromettere la solidità della società.

Questo caso dimostra come una corretta pianificazione in fase di costituzione della Società Semplice, accompagnata da clausole personalizzate e adeguate, possa consentire al cliente di proteggere efficacemente il patrimonio societario da aggressioni esterne, preservando la stabilità economica e gestionale del gruppo.

Per questo motivo, gli atti standard non considerano adeguatamente questi rischi. Un contratto sociale generico di poche pagine, privo di clausole precise che limitino la trasferibilità delle quote, espone i soci a un rischio maggiore di aggressione patrimoniale. Al contrario, un atto costitutivo personalizzato e dettagliato (di 15-20 o più pagine, a seconda del patrimonio e della complessità della struttura) permette di integrare strumenti efficaci per prevenire rischi, definendo chiaramente le modalità di trasferimento delle quote, il diritto di prelazione e limitando la circolazione delle stesse. Tali misure includono anche altre soluzioni per impedire ai terzi di aggredire la Società Semplice, le quote del socio e, soprattutto, per preservare gli equilibri.

L’esempio riportato nel presente articolo non deve essere considerato quale soluzione valida per tutti. Ogni situazione va analizzata sulla base delle specifiche esigenze del cliente, della consistenza del patrimonio e della struttura della Società Semplice. Prevedere clausole dettagliate e personalizzate nell’atto costitutivo non solo rafforza la tutela patrimoniale, ma consente di anticipare e gestire potenziali criticità, garantendo il buon funzionamento della società e la protezione degli interessi comuni.


CONCLUSIONI

La stipulazione di un atto costitutivo ben redatto rappresenta una garanzia fondamentale per la sicurezza patrimoniale dei soci e per il successo a lungo termine della Società Semplice. Attraverso un contratto sociale dettagliato e personalizzato, è possibile evitare vulnerabilità legate a rischi di pignoramento e proteggere il patrimonio in linea con gli obiettivi strategici dei soci.

Un documento strutturato con attenzione non solo previene aggressioni patrimoniali, ma consolida i rapporti tra i soci, favorendo una gestione societaria armoniosa e conforme agli interessi comuni. Clausole come il diritto di prelazione, la limitazione della circolazione delle quote e criteri rigorosi per la valutazione delle partecipazioni garantiscono una base solida per una governance stabile e resiliente.

Leggi anche: “Una Società semplice per gestire il patrimonio immobiliare: perché conviene?” – Intervista a Matteo Rinaldi – La Repubblica

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