Abstract

Trust e Holding svolgono funzioni diverse: la Holding organizza partecipazioni, governance e flussi; il Trust interviene sulla titolarità e destinazione del patrimonio. L’articolo chiarisce differenze, vantaggi, rischi e limiti, spiega cosa cambia quando il Trustee detiene la partecipazione nella Holding e quando l’integrazione può servire per continuità del controllo, passaggio generazionale e protezione patrimoniale. La scelta dipende dalla struttura, non dal nome dello strumento.

Trust o Holding? La differenza parte dalla funzione

Trust e Holding vengono spesso presentati come due soluzioni alternative per organizzare e proteggere il patrimonio. In realtà, la differenza tra Holding e Trust riguarda prima di tutto la funzione: la Holding è una struttura societaria utilizzata per detenere partecipazioni, coordinare il controllo del gruppo e governarne i flussi; il Trust interviene invece sulla titolarità e sulla destinazione dei beni attraverso un programma affidato al Trustee. Chiedersi semplicemente se sia meglio un Trust o una Holding rischia quindi di partire dalla domanda sbagliata.

La Holding può essere centrale nella governance di un gruppo familiare, ma non separa automaticamente dalla persona fisica la partecipazione detenuta nella capogruppo. Il Trust, dal canto suo, può produrre effetti di segregazione patrimoniale secondo la legge regolatrice e la concreta configurazione adottata, ma non sostituisce gli organi societari né rende il patrimonio indiscriminatamente inattaccabile. Trust e Holding rispondono quindi a problemi differenti e presentano vantaggi, limiti, costi e regole di funzionamento che devono essere valutati separatamente.

L’integrazione diventa rilevante quando il problema non riguarda soltanto la gestione delle società operative, ma anche la stabilità della proprietà al vertice, il passaggio generazionale e la continuità del controllo. In questi casi il Trust associato alla Holding può essere strutturato attribuendo al Trustee la partecipazione nella capogruppo, mentre la Holding continua a detenere e governare le società sottostanti. Un’applicazione concreta di questa architettura è illustrata nel Caso Studio “Trust e Holding per la Proprietà Familiare”, nel quale l’intervento ha riguardato proprio la partecipazione che concentrava il controllo del gruppo, senza modificare il perimetro delle operative.

La scelta, quindi, non nasce dal nome dello strumento né da una presunta superiorità del Trust sulla Holding o viceversa. Occorre prima ricostruire partecipazioni, patrimonio, garanzie personali, governance, rapporti familiari e obiettivi generazionali. Solo da questa diagnosi è possibile stabilire se sia sufficiente una Holding, se il Trust risponda a un’esigenza specifica o se la struttura del patrimonio richieda il coordinamento dei due strumenti. È su questo confronto concreto che si sviluppano i capitoli successivi.

Fonte: il riconoscimento del Trust nell’ordinamento italiano si inserisce nel quadro della Legge 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai Trust e sul loro riconoscimento.

Holding: cosa fa e cosa non protegge

La Holding è uno degli strumenti più utilizzati per concentrare partecipazioni, controllo e risorse finanziarie all’interno di un gruppo societario. Consente di coordinare le società operative attraverso una cabina di regia comune, disciplinare la governance e gestire in modo più ordinato dividendi, investimenti e operazioni straordinarie. Sul piano fiscale può inoltre beneficiare, ricorrendone i presupposti, della disciplina prevista per i dividendi societari e del regime PEX dell’art. 87 TUIR sulle plusvalenze da partecipazioni. Il funzionamento di questi regimi è approfondito nell’analisi su “Perché creare una Holding: costituzione, dividendi, PEX e gestione della liquidità”.

Questa efficienza organizzativa non deve però essere confusa con una protezione automatica del patrimonio personale dell’imprenditore. L’autonomia patrimoniale delle singole società separa i rispettivi patrimoni, ma la partecipazione nella Holding rimane un bene appartenente al socio che la detiene. Se il rischio riguarda direttamente la persona fisica — per esempio in presenza di fideiussioni, responsabilità professionali o altre obbligazioni personali — il creditore non può aggredire direttamente immobili o liquidità appartenenti alle società del gruppo, ma può rivolgersi alla partecipazione detenuta nella capogruppo.

Per una Holding costituita in forma di S.r.l., l’art. 2471 c.c. stabilisce espressamente che la partecipazione può formare oggetto di espropriazione e disciplina il pignoramento mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel Registro delle Imprese. Il pignoramento non trasforma immediatamente il creditore in socio: apre una procedura che può condurre alla vendita o all’assegnazione della partecipazione e, solo successivamente, all’ingresso di un nuovo titolare nel capitale.

È questo il vero limite della Holding isolata. La struttura può essere perfettamente efficiente sul piano industriale, fiscale e della governance, ma se la quota che concentra il controllo resta intestata personalmente all’imprenditore, quel livello proprietario continua a rifletterne le vicende patrimoniali. La questione non è quindi se la Holding “protegga” o meno il patrimonio in termini assoluti, ma quale parte della struttura organizzi e quale rischio rimanga ancora concentrato sulla persona del socio.

Trust: titolarità, segregazione e limiti

Il Trust opera su un piano diverso da quello societario. Non dà vita a una nuova società né a un patrimonio semplicemente intestato a un soggetto diverso: attraverso l’atto istitutivo, determinati beni vengono posti sotto il controllo di un Trustee, che ne assume la titolarità secondo la legge regolatrice e ha il potere e il dovere di amministrarli nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo previsto. È questo meccanismo a distinguere il Trust familiare dagli strumenti societari e a spiegare perché venga utilizzato nella pianificazione di partecipazioni, immobili e patrimoni complessi. Il funzionamento dell’istituto, i ruoli del disponente, del Trustee e dei beneficiari sono approfonditi nell’articolo Trust: cos’è, come funziona e quando serve davvero.

L’effetto caratteristico è la segregazione patrimoniale: i beni in Trust costituiscono un fondo separato e non fanno parte del patrimonio personale del Trustee. La Convenzione dell’Aja stabilisce inoltre che la titolarità dei beni sia intestata al Trustee o per suo conto e che questi debba esercitare autonomamente i poteri di gestione e disposizione attribuitigli. È quindi improprio descrivere il Trust come una semplice intestazione fiduciaria o come una “cassaforte”: la separazione deriva dall’esistenza di un programma giuridico che deve essere realmente attuato.

Allo stesso tempo, non è corretto sostenere che ogni potere conservato dal disponente renda il Trust fittizio. La stessa Convenzione ammette che la riserva di determinati diritti o poteri non sia necessariamente incompatibile con l’esistenza del Trust. Il problema emerge quando il Trustee rimane tale soltanto formalmente e, nella concreta operatività, non esercita i poteri e i doveri propri dell’ufficio. Per questo, nei Trust per imprenditori e famiglie, governance, poteri riservati e meccanismi di controllo devono essere calibrati senza svuotare l’autonomia del Trustee.

La protezione patrimoniale del Trust non equivale però a un’intangibilità assoluta. Occorre distinguere il patrimonio personale del Trustee dalla posizione del disponente e dei beneficiari, valutare i diritti attribuiti a questi ultimi e verificare momento, natura e finalità dei trasferimenti. In particolare, la segregazione non impedisce al creditore di ricorrere all’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. quando ne ricorrano i presupposti. Il Trust è quindi uno strumento di governo e destinazione della proprietà, non un mezzo per neutralizzare obbligazioni già sorte o sottrarre indiscriminatamente beni ai creditori.

Trasferire patrimonio e controllo richiede regole definite prima della successione. Verifica oggi la struttura del passaggio.

Trust vs Holding: differenze concrete

La domanda “Trust o Holding?” nasce spesso dall’idea che entrambi siano strumenti destinati a detenere patrimonio nel lungo periodo. In realtà, la differenza tra Holding e Trust riguarda la funzione giuridica prima ancora della struttura. La Holding è una società utilizzata per concentrare partecipazioni, organizzare il controllo e gestire i flussi del gruppo; il Trust è invece un rapporto giuridico nel quale determinati beni vengono posti sotto il controllo del Trustee per essere amministrati secondo un programma definito nell’atto istitutivo. La Convenzione dell’Aja individua proprio nella separazione del fondo e nei poteri-doveri del Trustee gli elementi caratteristici dell’istituto.

Parametro Holding societaria Trust patrimoniale
Funzione principale Organizzazione delle partecipazioni, governance e gestione dei flussi del gruppo. Destinazione, segregazione e governo nel tempo di un patrimonio secondo un programma prestabilito.
Titolarità degli asset Gli asset appartengono alla società; la partecipazione nella Holding appartiene ai soci. I beni sono posti sotto il controllo del Trustee e costituiscono un fondo separato secondo la legge regolatrice.
Governo Assemblea, organo amministrativo e regole statutarie. Atto istitutivo, legge regolatrice e poteri-doveri del Trustee.
Creditori I creditori personali del socio possono aggredire la partecipazione da lui detenuta nella Holding. Il fondo è separato dal patrimonio personale del Trustee; gli effetti verso disponente, beneficiari e rispettivi creditori dipendono dalla concreta struttura e dai rimedi applicabili.
Passaggio generazionale La partecipazione viene trasferita secondo le regole societarie e successorie applicabili. Consente di programmare nel tempo governance, benefici economici e destinazione finale del patrimonio, nei limiti delle norme inderogabili.
Fiscalità IRES e disciplina societaria; per dividendi e plusvalenze possono operare i regimi previsti dal TUIR quando ne ricorrono i requisiti. Varia in funzione di residenza, natura commerciale o non commerciale, configurazione opaca o trasparente, asset e beneficiari.
Complessità Struttura societaria ordinaria, con relativi adempimenti amministrativi e fiscali. Richiede una progettazione specifica dell’atto, scelta della legge regolatrice e gestione continuativa del Trustee.

Sul piano fiscale, quindi, Holding e Trust non devono essere confrontati attraverso una semplice aliquota. Per una Holding, ad esempio, l’esenzione PEX sulle plusvalenze opera soltanto quando ricorrono i requisiti dell’art. 87 TUIR, che prevede l’esenzione del 95% della plusvalenza qualificata.

Per il Trust occorre invece verificare qualificazione fiscale, residenza, natura dei redditi e posizione dei beneficiari. Proprio per evitare di confondere confronto civilistico e fiscalità, i rischi di interposizione, abuso del diritto e disconoscimento sono trattati separatamente nell’approfondimento “Fisco: quando disconosce Holding, Trust e Società Semplice”.

Il confronto, a questo punto, è netto: la Holding governa l’organizzazione societaria, mentre il Trust interviene sulla titolarità e sulla destinazione dei beni affidati al Trustee. Se l’obiettivo riguarda uno solo di questi piani, può essere sufficiente un solo strumento. Quando invece controllo del gruppo e proprietà familiare devono essere governati insieme, diventa rilevante valutare la loro integrazione.

Trust associato alla Holding: come funziona

L’integrazione tra Trust e Holding diventa rilevante quando non è sufficiente organizzare le società operative, ma occorre governare anche la proprietà della capogruppo nel tempo. In questa configurazione, non è il Trust in sé a diventare socio — non essendo un soggetto dotato di personalità giuridica — ma il Trustee, che assume la titolarità della partecipazione secondo la legge regolatrice e le disposizioni dell’atto istitutivo. La Holding continua invece a svolgere la propria funzione: detenere le partecipazioni nelle società operative, coordinare la governance del gruppo e gestirne i flussi.

Il passaggio decisivo riguarda quindi la titolarità della Holding. Se prima la partecipazione era detenuta direttamente dall’imprenditore o dai membri della famiglia, con il trasferimento al Trustee viene inserita nel fondo in Trust. Il Trustee esercita i diritti inerenti alla partecipazione — voto, nomina degli amministratori e altre decisioni riservate al socio — secondo l’atto istitutivo, la legge regolatrice e i doveri propri dell’ufficio. Gli amministratori della Holding e delle società controllate continuano invece a gestire l’attività d’impresa secondo le rispettive competenze.

Il Trust associato alla Holding non comporta quindi necessariamente l’allontanamento della famiglia dall’impresa. L’atto può disciplinare criteri per la nomina degli amministratori, meccanismi di continuità del controllo, destinazione dei dividendi e posizione dei beneficiari, senza confondere tali regole con l’autonomia che deve rimanere propria del Trustee. Il risultato è una separazione tra titolarità della partecipazione, governo della proprietà e gestione industriale, che può risultare particolarmente utile nei passaggi generazionali o quando si vuole evitare la frammentazione del controllo.

Esempio pratico: Si immagini un imprenditore che detenga personalmente il 100% di una Holding di famiglia, la quale controlla due società operative e una società immobiliare. I figli sono tre: due lavorano stabilmente nel gruppo, mentre il terzo svolge un’attività completamente diversa. Una successione ordinaria delle quote potrebbe determinare, nel tempo, la frammentazione della partecipazione della capogruppo e trasferire sul piano assembleare eventuali divergenze tra i diversi rami familiari.

In una possibile riorganizzazione, l’imprenditore potrebbe trasferire la partecipazione nella Holding a un Trustee, prevedendo nell’atto di Trust regole destinate a mantenere unitario il controllo della capogruppo per un determinato periodo. I figli potrebbero essere individuati come beneficiari economici secondo criteri prestabiliti, mentre l’accesso alle funzioni amministrative potrebbe essere collegato a requisiti professionali o all’effettivo coinvolgimento nell’impresa. Il Trustee eserciterebbe i diritti del socio secondo il programma del Trust, mentre la gestione industriale resterebbe affidata agli amministratori delle società.

L’effetto non sarebbe quello di “mettere la Holding dentro una cassaforte”, ma di separare la proprietà della partecipazione dalle singole vicende personali dei successori e programmare in anticipo le regole del controllo.

Nell’esempio descritto, gestione dell’impresa e titolarità della partecipazione seguono quindi due piani distinti. La Holding continua a governare società operative e flussi; il Trustee esercita invece i diritti sulla partecipazione al vertice secondo il programma del Trust. È questa la logica del Trust associato alla Holding: mantenere unitaria la proprietà senza sovrapporla necessariamente alla gestione industriale.

Quando Trust e Holding non funzionano — e quando non servono

L’integrazione tra Trust e Holding non produce automaticamente una struttura più solida. La sua efficacia dipende dalla coerenza tra atti, governance e comportamento effettivo dei soggetti coinvolti. La riserva di alcuni poteri al disponente non rende, da sola, inefficace il Trust; il problema emerge quando il Trustee rimane titolare dei poteri soltanto sul piano formale e, nella gestione concreta, si limita a eseguire sistematicamente le decisioni del disponente. Sul piano fiscale, queste situazioni devono essere tenute distinte dai casi di interposizione o abuso, approfonditi nell’articolo Fisco: quando disconosce Holding, Trust e Società Semplice.

Un secondo limite riguarda i creditori. Il trasferimento delle quote della Holding al Trustee non rende l’operazione automaticamente opponibile in ogni circostanza. L’art. 2901 c.c. consente al creditore di chiedere l’inefficacia degli atti dispositivi che pregiudicano le sue ragioni quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, distinguendo anche tra atti anteriori e successivi al sorgere del credito e tra atti gratuiti e onerosi. La presenza di debiti, fideiussioni escusse o contenziosi è quindi un elemento da valutare, ma non determina da sola l’esito della verifica.

Se la revocatoria viene accolta, il trasferimento non viene cancellato in assoluto: resta valido tra le parti ma diventa inefficace nei confronti del creditore che ha agito, il quale può poi esercitare le azioni esecutive o conservative consentite dall’ordinamento. È questa la ragione per cui la protezione patrimoniale deve essere impostata nella fase fisiologica, non quando il rischio si è già trasformato in una pretesa creditoria concreta.

Un ulteriore limite riguarda il passaggio generazionale. Il Trust può programmare titolarità, governance e benefici economici nel tempo, ma non elimina le norme inderogabili poste a tutela dei legittimari. Il codice civile riserva infatti specifici diritti successori a coniuge, figli e, nei casi previsti, ascendenti; le liberalità che eccedono la quota disponibile possono essere soggette a riduzione. Gli effetti di un Trust lesivo della legittima devono quindi essere valutati sulla base della concreta attribuzione patrimoniale e dei rimedi applicabili, senza presumere automaticamente né la stabilità assoluta della struttura né il necessario ingresso degli eredi nella Holding.

Infine, Trust + Holding non è una soluzione necessaria per ogni patrimonio. Se la compagine familiare è semplice, la successione non presenta particolari criticità, non esiste un’esigenza reale di separare nel tempo proprietà e gestione e la sola Holding soddisfa già gli obiettivi di governance, aggiungere un Trust può introdurre costi, rigidità e livelli decisionali privi di una funzione concreta. La qualità della pianificazione non si misura dal numero degli strumenti utilizzati, ma dalla loro proporzionalità rispetto ai rischi, alla famiglia e agli obiettivi da governare.

Conclusioni: Trust o Holding? La risposta dipende dalla struttura

Arrivati a questo punto, la scelta non riguarda due strumenti concorrenti. La Holding risponde alle esigenze di organizzazione societaria, concentrazione delle partecipazioni e governo dei flussi; il Trust può intervenire quando occorre disciplinare nel tempo la titolarità, la destinazione dei beni e la continuità della proprietà. In alcuni patrimoni è sufficiente uno solo dei due. In altri, soprattutto quando impresa e famiglia si sovrappongono, occorre governare entrambi i livelli.

La verifica deve partire da ciò che esiste già: partecipazioni, immobili, liquidità, garanzie personali, rischi, rapporti tra i successori e obiettivi di continuità. Solo dopo questa ricostruzione è possibile capire se la struttura attuale sia sufficiente, se debba essere modificata oppure se il coordinamento tra Trust e Holding risponda a un’esigenza concreta.

Questo approccio è lo stesso richiamato nell’approfondimento dedicato a Matteo Rinaldi pubblicato su la Repubblica – Eccellenze della Lombardia, “Quando un problema dell’impresa può arrivare al patrimonio personale”. Il punto di partenza è ricostruire dove si trovano realmente attività, debiti, garanzie e responsabilità, perché la presenza di più società non garantisce, da sola, che ogni rischio resti confinato dove è nato. Holding, Trust e altri strumenti possono essere valutati solo dopo questa lettura complessiva, come parti di un progetto e non come soluzioni predefinite.

Una struttura più articolata non è automaticamente migliore. Se mancano esigenze reali di governance, successione o segregazione, aggiungere strumenti significa soltanto aumentare costi, rigidità e livelli decisionali. Quando invece il patrimonio è concentrato, i rischi personali sono rilevanti o la continuità generazionale richiede regole stabili, il livello proprietario non può essere ignorato.

La pianificazione comincia quindi dalla diagnosi: prima si definiscono patrimonio, rischi, governance e destinazione futura; poi si individua la struttura capace di sostenerli nel tempo. Non è lo strumento a creare valore. È la struttura.