LEGGE DI BILANCIO 2025: TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE

liquidazione della quota del socio

Data
29.01.2025

Autore
Matteo Rinaldi

La trasformazione agevolata da SRL a Società Semplice prevista dalla disciplina 2025 consente, in presenza di determinati requisiti, l’applicazione di un regime fiscale sostitutivo rispetto alla tassazione ordinaria. L’operazione richiede tuttavia una verifica preventiva della struttura patrimoniale, della natura degli immobili detenuti, delle plusvalenze latenti e degli effetti fiscali successivi alla trasformazione, soprattutto in caso di futura cessione degli immobili o gestione incompatibile con la natura della Società Semplice.

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA SRL IN SOCIETÀ SEMPLICE: COME FUNZIONA?

La Legge di Bilancio 2025 ha reintrodotto il regime di trasformazione agevolata in Società Semplice previsto dall’articolo 1, commi 115-120, della Legge n. 208/2015, consentendo a determinate società immobiliari di applicare un’imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria. La disciplina si inserisce tra gli strumenti di riorganizzazione patrimoniale destinati alle società che detengono prevalentemente immobili non strumentali all’esercizio dell’impresa.

La trasformazione agevolata non costituisce infatti una soluzione automaticamente conveniente per tutte le società immobiliari. La sostenibilità dell’operazione dipende dalla composizione del patrimonio, dalla presenza di plusvalenze latenti, dalla natura degli immobili detenuti, dall’attività concretamente esercitata dalla società e dagli effetti fiscali successivi alla trasformazione, soprattutto in caso di futura cessione degli immobili.

La trasformazione agevolata da SRL a Società Semplice interessa principalmente le società immobiliari che detengono immobili patrimoniali e richiede una valutazione coordinata dei presupposti civilistici e fiscali dell’operazione. Occorre verificare i requisiti previsti dalla disciplina agevolativa, gli adempimenti societari e fiscali, l’applicazione dell’imposta sostitutiva, gli effetti sulla successiva cessione degli immobili, il trattamento delle plusvalenze, nonché la presenza di immobili strumentali, beni merce e riserve in sospensione d’imposta.

In presenza dei requisiti previsti dalla normativa, il regime agevolato consente di applicare un’imposizione sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria, modificando il regime tributario applicabile all’operazione di trasformazione. Restano tuttavia centrali la corretta qualificazione degli immobili, la struttura dell’operazione, la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva e la successiva gestione del patrimonio immobiliare, al fine di garantire la corretta applicazione del regime agevolativo ed evitare contestazioni fiscali.

Nei paragrafi che seguono vengono esaminati il quadro normativo della trasformazione agevolata, i relativi requisiti soggettivi e oggettivi, il regime dell’imposta sostitutiva, gli effetti civilistici e fiscali dell’operazione, nonché i principali profili applicativi che incidono sulla corretta pianificazione della trasformazione.


PRESUPPOSTI, REQUISITI ED EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE AGEVOLATA DA SRL A SOCIETÀ SEMPLICE

Sul piano civilistico, la trasformazione da SRL a Società Semplice costituisce una trasformazione eterogenea disciplinata dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile. L’operazione non determina l’estinzione della società né la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, ma comporta la prosecuzione dei rapporti giuridici, sostanziali e processuali facenti capo alla società trasformata.

Su tale continuità civilistica si innesta il regime tributario agevolato previsto dall’articolo 1, commi da 115 a 120, della Legge n. 208/2015, la cui applicazione presuppone il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi individuati dalla disciplina fiscale. La trasformazione non esaurisce i propri effetti nella modifica del tipo societario, ma realizza un’operazione straordinaria nella quale gli aspetti civilistici e tributari devono essere valutati unitariamente, tenendo conto della composizione del patrimonio, della qualificazione fiscale dei beni, della natura dell’attività esercitata e degli effetti derivanti dalla successiva gestione o dismissione degli immobili.

I requisiti della disciplina agevolativa devono essere verificati sia sul piano soggettivo, con riferimento alla società e alla relativa compagine, sia sul piano oggettivo, con riguardo ai beni che compongono il patrimonio. Il regime può trovare applicazione anche nei confronti delle SRL unipersonali, purché risultino soddisfatti i presupposti previsti dall’articolo 1, commi da 115 a 120, della Legge n. 208/2015 e l’operazione risulti compatibile con la disciplina civilistica della trasformazione eterogenea.

La verifica non riguarda esclusivamente la natura degli immobili detenuti, ma anche l’attività concretamente esercitata dalla società al momento della trasformazione. Ai fini dell’applicazione del regime agevolato assume infatti rilievo l’attività effettivamente svolta e la sua coerenza con la funzione di gestione patrimoniale propria della Società Semplice, non essendo sufficiente il solo oggetto sociale risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto.

Assumono pertanto rilievo la qualificazione fiscale degli immobili, la distinzione tra immobili patrimoniali, immobili strumentali e beni merce, la natura dell’attività concretamente esercitata e la compatibilità dell’assetto societario con il modello della Società Semplice. Tali elementi incidono sia sull’accesso al regime agevolato sia sul trattamento tributario applicabile in occasione delle future cessioni, sulla determinazione delle plusvalenze e sull’individuazione del valore fiscalmente riconosciuto dei beni.

Il regime agevolativo si coordina con la disciplina generale delle trasformazioni prevista dal TUIR. Il passaggio da società commerciale a Società Semplice assume rilevanza fiscale ai fini dell’emersione delle componenti imponibili secondo le regole previste dagli articoli 85 e 86 del TUIR. L’articolo 1, commi da 115 a 120, della Legge n. 208/2015 non modifica la natura tributaria dell’operazione, ma introduce un criterio sostitutivo di determinazione del prelievo al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.

Particolare attenzione richiedono inoltre le plusvalenze latenti, le riserve in sospensione d’imposta e le ulteriori componenti patrimoniali fiscalmente rilevanti. Tali elementi incidono sulla determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva e sul regime tributario applicabile dopo il mutamento del tipo societario, imponendo una valutazione unitaria degli effetti fiscali dell’operazione.

Sul piano procedimentale, l’operazione richiede l’adozione della deliberazione assembleare nelle forme previste dalla legge, la stipula dell’atto pubblico notarile, l’iscrizione presso il Registro delle Imprese e l’esecuzione dei conseguenti adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. In tale fase devono essere determinati la base imponibile dell’imposta sostitutiva, il valore fiscalmente riconosciuto dei beni e i conseguenti effetti contabili, societari e tributari.

L’imposta sostitutiva rappresenta soltanto uno degli effetti della disciplina agevolativa. La convenienza della trasformazione deve quindi essere valutata considerando congiuntamente gli aspetti civilistici, tributari e patrimoniali dell’operazione, la composizione del patrimonio, gli obiettivi perseguiti dai soci e le modalità di gestione degli immobili successivamente alla trasformazione.

La trasformazione agevolata non costituisce pertanto un mero strumento di riduzione del carico fiscale, ma un’operazione straordinaria che richiede il coordinamento tra disciplina civilistica, normativa tributaria e caratteristiche del patrimonio, al fine di garantire la corretta applicazione del regime agevolativo ed evitare contestazioni o effetti impositivi non coerenti con le finalità dell’operazione.


VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE E DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

La base imponibile dell’imposta sostitutiva costituisce uno dei profili centrali della trasformazione agevolata da SRL a Società Semplice. L’applicazione del regime previsto dall’articolo 1, commi da 115 a 120, della Legge n. 208/2015 presuppone una ricostruzione del patrimonio finalizzata a individuare il valore fiscalmente riconosciuto dei beni, le plusvalenze latenti e le ulteriori componenti patrimoniali suscettibili di incidere sulla determinazione dell’imposta sostitutiva.

La determinazione della base imponibile richiede inoltre l’individuazione del criterio di valutazione previsto dalla disciplina agevolativa. Per gli immobili, la normativa consente, al ricorrere dei relativi presupposti, di assumere quale base di riferimento il valore normale ovvero, nei casi espressamente previsti dalla legge, il valore catastale determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986. La scelta del criterio valutativo incide direttamente sulla quantificazione dell’imposta sostitutiva, sul valore fiscalmente riconosciuto dei beni e, conseguentemente, sugli effetti tributari destinati a manifestarsi nelle successive vicende del patrimonio immobiliare.

La scelta tra valore normale e valore catastale non incide esclusivamente sulla quantificazione dell’imposta sostitutiva. Il criterio valutativo adottato contribuisce infatti a determinare il valore fiscalmente riconosciuto degli immobili successivamente alla trasformazione, producendo effetti destinati a riflettersi anche sulla determinazione delle eventuali plusvalenze nelle future operazioni di cessione.

Particolare attenzione richiede anche il trattamento delle riserve formatesi anteriormente alla trasformazione. La presenza di riserve di utili, riserve in sospensione d’imposta e di altre poste del patrimonio netto fiscalmente rilevanti impone una verifica autonoma del relativo regime tributario, poiché tali componenti non seguono necessariamente il medesimo trattamento previsto per gli immobili e possono produrre effetti fiscali distinti rispetto all’applicazione dell’imposta sostitutiva. Occorre pertanto distinguere tra il prelievo sostitutivo applicabile ai maggiori valori emergenti in sede di trasformazione e il regime fiscale delle riserve pregresse, la cui disciplina deve essere valutata in funzione della natura delle singole poste patrimoniali, delle disposizioni del TUIR e delle specifiche previsioni contenute nella disciplina agevolativa.

Nella prassi professionale, la ricostruzione del patrimonio è frequentemente supportata da una perizia estimativa, quale strumento tecnico volto a documentare i criteri valutativi adottati e la congruità dei valori attribuiti ai beni. Pur non costituendo un adempimento imposto in via generale dalla disciplina agevolativa, la perizia rappresenta uno strumento di particolare rilievo per documentare il percorso valutativo seguito e ridurre il rischio di contestazioni in ordine ai valori assunti ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato.

I valori attribuiti al patrimonio incidono direttamente sulla quantificazione dell’imposta sostitutiva, sulla corretta emersione delle plusvalenze latenti, sul costo fiscalmente riconosciuto dei beni e sul regime tributario applicabile agli immobili successivamente alla trasformazione. La coerenza dei criteri estimativi adottati assume quindi rilievo non soltanto nella fase di accesso al regime agevolato, ma anche con riferimento agli effetti tributari destinati a manifestarsi durante la successiva gestione o in occasione della futura dismissione del patrimonio immobiliare.


EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE AGEVOLATA SULLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

La trasformazione agevolata da SRL a Società Semplice produce effetti che si estendono oltre la fase dell’operazione straordinaria e incidono direttamente sul regime giuridico e fiscale applicabile al patrimonio immobiliare successivamente alla trasformazione. La valutazione della convenienza dell’operazione richiede pertanto di considerare non soltanto il beneficio fiscale immediato derivante dall’applicazione dell’imposta sostitutiva, ma anche le modalità con cui gli immobili saranno detenuti, amministrati ed eventualmente ceduti nel nuovo assetto societario.

La trasformazione non modifica la titolarità giuridica degli immobili, che rimangono intestati al medesimo soggetto giuridico in virtù del principio di continuità previsto dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile. Muta, invece, il regime civilistico e tributario applicabile alla gestione del patrimonio, in quanto la Società Semplice non esercita attività d’impresa commerciale e persegue finalità di mera gestione patrimoniale.

La corretta applicazione del regime agevolato richiede che la gestione successiva degli immobili risulti coerente con la natura della Società Semplice. L’eventuale svolgimento di attività commerciali organizzate, operazioni sistematiche di compravendita o modalità di utilizzo incompatibili con la funzione patrimoniale della società possono assumere rilievo ai fini della corretta qualificazione fiscale dell’attività esercitata.

Particolare attenzione deve inoltre essere riservata alle successive operazioni di cessione degli immobili. La trasformazione agevolata non elimina gli effetti fiscali connessi alle future dismissioni del patrimonio, rendendo necessario valutare il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, le modalità di determinazione delle eventuali plusvalenze e il coordinamento tra il regime dell’imposta sostitutiva applicato in sede di trasformazione e la disciplina tributaria successivamente applicabile.

La trasformazione incide anche sul regime tributario dei redditi prodotti dagli immobili successivamente all’operazione. In presenza dei presupposti previsti dalla normativa, i proventi immobiliari cessano di essere assoggettati alle regole proprie del reddito d’impresa e sono determinati secondo la disciplina dei redditi fondiari prevista dal TUIR, con conseguente applicazione del regime fiscale proprio della gestione patrimoniale.

Un esempio consente di comprendere meglio la portata dell’operazione. Si pensi a una SRL che detiene esclusivamente immobili concessi in locazione e destinati alla gestione patrimoniale, senza svolgere attività immobiliare di natura commerciale. In presenza dei requisiti previsti dalla disciplina agevolativa, la trasformazione in Società Semplice può rappresentare uno strumento di riorganizzazione del patrimonio coerente con le finalità perseguite dal legislatore. Diversa è la situazione di una società che esercita attività di costruzione, compravendita immobiliare o gestione organizzata d’impresa, nella quale la verifica della compatibilità con il regime agevolato richiede un’analisi particolarmente rigorosa.


PRINCIPALI CRITICITÀ APPLICATIVE DELLA TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

L’accesso al regime agevolato presuppone una verifica preventiva dei requisiti richiesti dalla disciplina fiscale e della compatibilità dell’operazione con la disciplina civilistica della trasformazione eterogenea. La corretta applicazione del regime non dipende esclusivamente dal possesso dei presupposti previsti dalla legge, ma anche dalla qualificazione giuridica dell’operazione e dalla successiva gestione del patrimonio in coerenza con la natura della Società Semplice.

La qualificazione del patrimonio rappresenta il principale profilo applicativo della disciplina agevolativa. La distinzione tra immobili patrimoniali, immobili strumentali e beni merce incide sull’accesso al regime fiscale, sulla determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva e sul trattamento tributario degli immobili dopo la trasformazione. Analoga attenzione richiede l’eventuale svolgimento di attività incompatibili con la natura della Società Semplice.

Richiedono particolare attenzione anche le plusvalenze latenti, le riserve in sospensione d’imposta, la ricostruzione del patrimonio fiscalmente rilevante e le eventuali cessioni degli immobili successive alla trasformazione. Tali profili devono essere esaminati unitariamente, poiché l’imposta sostitutiva rappresenta soltanto uno degli effetti fiscali dell’operazione e non esaurisce le conseguenze tributarie derivanti dal mutamento del tipo societario.

La successiva gestione del patrimonio costituisce parte integrante della valutazione della trasformazione agevolata. L’utilizzo degli immobili, le modalità di amministrazione del patrimonio e l’eventuale svolgimento di attività riconducibili all’esercizio di un’impresa commerciale devono risultare coerenti con la disciplina civilistica della Società Semplice e con i presupposti sui quali trova applicazione il regime tributario agevolato.

L’operazione deve essere considerata nel suo complesso, coordinando disciplina civilistica, normativa tributaria, composizione del patrimonio e modalità di gestione degli immobili. L’imposta sostitutiva costituisce soltanto uno degli effetti della disciplina agevolativa e non può rappresentare l’unico parametro della pianificazione, che deve estendersi anche agli effetti giuridici, patrimoniali e fiscali destinati a manifestarsi dopo la trasformazione.


QUANDO CONVIENE TRASFORMARE UNA SRL IN SOCIETÀ SEMPLICE?

La convenienza della trasformazione agevolata da SRL a Società Semplice dipende dall’equilibrio tra il beneficio fiscale immediato derivante dall’applicazione dell’imposta sostitutiva e gli effetti civilistici e tributari destinati a manifestarsi nella successiva gestione del patrimonio immobiliare. Per questa ragione, l’operazione deve essere valutata considerando congiuntamente la natura degli immobili detenuti, l’attività concretamente esercitata, gli obiettivi perseguiti dai soci e le future modalità di amministrazione, valorizzazione ed eventuale dismissione del patrimonio.

In linea generale, la trasformazione può risultare particolarmente coerente quando la società detiene immobili patrimoniali destinati prevalentemente alla locazione o alla conservazione del patrimonio familiare e non svolge un’attività immobiliare organizzata di natura commerciale. In tali ipotesi il mutamento del tipo societario può risultare coerente con la funzione di mera gestione patrimoniale propria della Società Semplice.

Diversa è la situazione delle società che esercitano attività di costruzione, compravendita immobiliare, sviluppo immobiliare o altre attività caratterizzate da una stabile organizzazione imprenditoriale. In tali casi la compatibilità con la disciplina della Società Semplice e con il regime agevolato richiede una verifica particolarmente rigorosa, poiché la qualificazione dell’attività concretamente esercitata assume rilievo sia ai fini civilistici sia sotto il profilo tributario.

Un esempio consente di comprendere meglio la differenza. Una SRL che possiede esclusivamente alcuni immobili locati a lungo termine e destinati alla gestione del patrimonio familiare può presentare caratteristiche coerenti con la trasformazione agevolata. Diversamente, una società che acquista immobili per ristrutturarli e rivenderli oppure svolge in modo sistematico attività di sviluppo immobiliare richiede una valutazione molto più articolata, nella quale il beneficio fiscale rappresenta soltanto uno degli elementi da considerare.

In definitiva, la trasformazione agevolata risulta maggiormente coerente quando il patrimonio immobiliare è destinato a una stabile gestione patrimoniale e non costituisce lo strumento attraverso il quale viene esercitata un’attività commerciale. La valutazione deve comunque essere effettuata caso per caso, considerando unitariamente gli aspetti civilistici, tributari e patrimoniali dell’operazione.


EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE AGEVOLATA SUL REGIME FISCALE DEGLI IMMOBILI

La trasformazione agevolata non esaurisce i propri effetti nell’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 1, commi da 115 a 120, della Legge n. 208/2015. La corretta pianificazione dell’operazione richiede infatti di valutare anche il regime fiscale degli immobili successivamente alla trasformazione, poiché gli effetti tributari continuano a manifestarsi durante l’intero periodo di detenzione dei beni e, soprattutto, in occasione della loro eventuale cessione.

Particolare attenzione richiedono anche gli effetti ai fini dell’IVA. Sebbene la trasformazione non costituisca una cessione di beni, il venir meno dell’esercizio dell’attività d’impresa può rendere necessario verificare l’applicazione della disciplina in materia di rettifica della detrazione prevista dal D.P.R. n. 633/1972, con particolare riguardo agli immobili per i quali l’imposta sia stata originariamente detratta. La relativa verifica deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto delle concrete modalità di acquisto, utilizzo e detenzione degli immobili.

Assume pertanto rilievo centrale la determinazione del valore fiscalmente riconosciuto degli immobili risultante dalla trasformazione. Tale valore costituisce il parametro di riferimento per la determinazione dei successivi effetti impositivi e deve essere coordinato con il criterio di valutazione adottato ai fini dell’imposta sostitutiva, incidendo direttamente sulla determinazione delle eventuali plusvalenze realizzate nelle future operazioni di dismissione.

Le successive cessioni degli immobili richiedono quindi una valutazione autonoma. La convenienza della trasformazione non dipende esclusivamente dal risparmio d’imposta conseguito nella fase iniziale dell’operazione, ma anche dagli effetti tributari destinati a manifestarsi nel medio e lungo periodo, tenendo conto della natura degli immobili, del costo fiscalmente riconosciuto dei beni, della disciplina delle plusvalenze e del regime fiscale applicabile al momento della cessione.

La pianificazione fiscale della trasformazione deve pertanto essere sviluppata in una prospettiva di medio-lungo periodo. L’imposta sostitutiva rappresenta soltanto uno degli elementi dell’operazione, mentre il valore fiscalmente riconosciuto degli immobili, il regime delle future plusvalenze e gli effetti tributari delle successive cessioni costituiscono profili strettamente collegati che devono essere valutati unitariamente per apprezzare la reale convenienza della trasformazione.


TRASFORMAZIONE AGEVOLATA DA SRL A SOCIETÀ SEMPLICE: CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La trasformazione agevolata da SRL a Società Semplice costituisce uno degli strumenti più efficaci di riorganizzazione del patrimonio immobiliare introdotti dal legislatore, ma la convenienza dell’operazione non può essere valutata esclusivamente sulla base dell’imposta sostitutiva prevista dalla disciplina agevolativa. La corretta pianificazione richiede infatti un’analisi preventiva dell’intera struttura societaria, della composizione del patrimonio e degli effetti civilistici e tributari destinati a manifestarsi anche negli anni successivi alla trasformazione.

Come illustrato nel corso dell’articolo, la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi, la qualificazione fiscale degli immobili, la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva, la gestione delle plusvalenze latenti, delle riserve fiscalmente rilevanti e del valore fiscalmente riconosciuto dei beni costituiscono passaggi essenziali per applicare correttamente il regime agevolativo ed evitare effetti impositivi non coerenti con gli obiettivi perseguiti.

Particolare rilievo assume inoltre la gestione del patrimonio immobiliare successivamente alla trasformazione, poiché il mutamento del tipo societario produce effetti che si riflettono sulla qualificazione dei redditi, sulla futura cessione degli immobili e, più in generale, sull’intero assetto patrimoniale della famiglia o del gruppo societario.

La trasformazione di una SRL in Società Semplice non rappresenta quindi una soluzione standard, ma un’operazione straordinaria che deve essere costruita sulla base delle caratteristiche del patrimonio, delle esigenze dei soci e delle finalità perseguite nel medio e lungo periodo. Solo una pianificazione coordinata degli aspetti civilistici, fiscali e patrimoniali consente di sfruttare pienamente i benefici della disciplina agevolativa, riducendo il rischio di contestazioni e garantendo la stabilità dell’assetto patrimoniale nel tempo.


CONSULENZA FINANZIARIA STRATEGICA PER PMI E GRUPPI AZIENDALI

In un contesto imprenditoriale segnato da asimmetrie informative e crescente complessità, la consulenza strategica non è gestione operativa: è regia. Regia significa progettare prima di agire, azionando le giuste leve finanziarie e societarie per governare flussi, rischi e rapporti tra soci con un impianto tecnico capace di reggere sotto pressione — durante una crescita accelerata, una riorganizzazione o un passaggio generazionale. Matteo Rinaldi, con un doppio profilo specialistico in Avvocato d’Affari e Family Office, integra visione finanziaria e creatività giuridica in un sistema unico, volto a individuare soluzioni tecniche e architetture su misura dove la consulenza ordinaria si ferma.

Con un’esperienza nella riorganizzazione di oltre 200 gruppi, Matteo Rinaldi imposta modelli di governance che eliminano conflitti, riducono le vulnerabilità e consolidano il controllo strategico della proprietà. Opera a Milano, centro d’eccellenza e hub naturale delle decisioni complesse, affiancando imprenditori da tutta Italia. In particolare, affianca frequentemente proprietà del Centro e del Sud Italia che necessitano di una guida fiduciaria di alto profilo, capace di orchestrare operazioni straordinarie e garantire una continuità patrimoniale esposta a variabili complesse che richiedono un approccio strutturato di livello superiore.

Le attività sono sviluppate con un team selezionato di notai, fiscalisti e analisti organizzati secondo una logica integrata di tipo Family Office. Nessuno schema standard: ogni assetto è disegnato sui flussi reali, modellato sulla specificità della famiglia imprenditoriale e sulla protezione dei suoi asset. La consulenza strategica non è un documento statico, ma un processo riservato che individua cosa difendere, cosa trasformare e come costruire un assetto strutturalmente solido e difendibile, anche in presenza di tensioni interne o crisi aziendali.


SESSIONE TECNICA RISERVATA

L’accesso a questa struttura avviene attraverso la Sessione Tecnica Riservata (€300 + IVA): 60 minuti dedicati all’analisi della posizione dell’amministratore, della struttura societaria e della sostenibilità fiscale. L’incontro consente una lettura tecnica di bilanci, verbali e patti sociali, finalizzata a far emergere debolezze o aree di rischio non intercettate dalla gestione ordinaria. È il passaggio attraverso cui emergono criticità, squilibri e asimmetrie decisionali che compromettono la stabilità dell’assetto societario e patrimoniale.

L’obiettivo è definire un modello direzionale coerente in cui governance e solidità giuridica convergono in un’unica linea strategica. Durante il confronto si identificano le leve prioritarie, gli interventi correttivi e le azioni di consolidamento necessari a rafforzare l’assetto tra soci, management e advisor. L’imprenditore ottiene una visione nitida e una gerarchia di priorità su cosa proteggere, cosa ristrutturare e cosa riallineare, assicurandosi che tasse, bilanci e banche non decidano autonomamente il valore del lavoro costruito negli anni.

La consulenza è condotta personalmente da Matteo Rinaldi, Advisor Patrimoniale e regista fiduciario delle decisioni strategiche, con focus su protezione patrimoniale e governance. La sessione si svolge in studio a Milano o in videoconferenza riservata. L’importo della sessione è integralmente scomputato in caso di conferimento incarico.


PRENOTA ORA LA CONSULENZA

Milano · Videoconferenza riservata
📞 +39 02 87348349


salotto-contatti


 

VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI? 

Siamo qui per aiutarti! Chiama subito al +39 02 87348349. Prenota la tua consulenza. Puoi scegliere tra una video conferenza comoda e sicura o incontrarci direttamente nei nostri uffici a Milano.

3 + 5 =