COME GESTIRE UN EREDITA’. SOLUZIONE TRA TRUST E SOCIETA’ SEMPLICE
Data
24.09.2024
Matteo Rinaldi
La scelta tra Trust e Società Semplice varia in base agli obiettivi personali, alla natura dei beni in eredità e al desiderio di mantenere il controllo sulla loro gestione. Il Trust è ideale per chi vuole segregare il patrimonio e garantire un beneficio ai propri cari; una Società Semplice invece offre una gestione più democratica e partecipativa dei beni, sebbene possa avere gli stessi benefici segregativi di un Trust.
QUALI SOLUZIONI PER GESTIRE UN EREDITA’. TRUST E SOCIETA’ SEMPLICE A CONFRONTO
La protezione del proprio patrimonio è un tema di grande rilevanza per le famiglie italiane, che spesso si trovano a fare i conti con questa esigenza. Negli ultimi anni, molte famiglie e imprenditori si rivolgono a esperti per adottare strumenti in grado di tutelare il patrimonio o per risolvere dinamiche di gestione dell’eredità e trasferimento del patrimonio agli eredi. Tra questi, il Trust e la Società Semplice sono particolarmente apprezzati per le loro caratteristiche distintive, che permettono di soddisfare le esigenze di protezione del patrimonio e mantenere il controllo sulla gestione.
Il Trust è molto efficace per segregare il patrimonio e garantire benefici ai propri cari. Mentre, la Società Semplice sta guadagnando sempre più importanza come strumento di Family Business. È diventata un mezzo valido nel Wealth Management che, se ben utilizzato, consente di ottenere vantaggi fiscali, segregazione del patrimonio e pianificazione successoria.
Oggi vogliamo chiarire l’uso di due strumenti frequentemente citati: il Trust e la Società Semplice. Nonostante possano sembrare simili inizialmente, questi due strumenti presentano differenze significative.
Prima di andare oltre, è importante chiarire che l’obiettivo di questo contributo non è analizzare in dettaglio questi istituti giuridici, ma fornire al lettore gli strumenti necessari per comprendere la convenienza nell’utilizzare uno, piuttosto che l’altro, o entrambi, nel singolo caso specifico
DIFFERENZE TRA TRUST E SOCIETA’ SEMPLICE
Il Trust può essere definito come un negozio giuridico di affidamento fiduciario, tramite il quale un soggetto (il “Disponente”) trasferisce, per atto inter vivos o mortis causa, a un altro soggetto (il “Trustee”) la proprietà di tutti o parte dei propri beni o diritti. Il Trustee li amministra e gestisce con le modalità e finalità specificate dal Disponente, a favore di uno o più beneficiari, ovvero per il raggiungimento di uno scopo.
Tra gli elementi distintivi che caratterizzano strumenti come il Trust e la Società Semplice, vi è l’analisi e il confronto in ottica di protezione patrimoniale e passaggio generazionale. In particolare, l’effetto di “segregazione” patrimoniale che segue l’atto di apporto dei beni in Trust garantisce l’affidabilità di questo strumento per la protezione del patrimonio. Questo meccanismo imprime un vincolo di destinazione sui beni, rendendo impossibile sottrarli alle finalità indicate nell’atto istitutivo del Trust.
In termini pratici, ciò significa che i beni o diritti conferiti in Trust non possono essere oggetto delle iniziative dei creditori personali del Disponente, né di quelle dei creditori del Trustee o dei Beneficiari. L’effetto segregativo rende inattaccabili i beni del Trust alle vicende personali del Trustee: in caso di fallimento o morte del Trustee, i beni non rientreranno nella massa attiva fallimentare, non cadranno in successione, né entreranno nel regime patrimoniale dei coniugi o delle parti dell’unione civile.
Anche la Società Semplice può essere un mezzo efficace per la tutela e protezione del patrimonio. Infatti, il creditore personale del socio, mentre la società è attiva, non può aggredire i beni conferiti, potendo far valere i propri diritti solo sugli utili spettanti al socio-debitore o sulla quota di liquidazione. Inoltre, il creditore non può nemmeno pignorare la quota del socio-debitore. All’interno della Società Semplice, la protezione dei beni può derivare non solo dal patrimonio sociale, ma anche da quello personale del singolo socio. I creditori della società possono avanzare pretese sul patrimonio personale dei soci, a condizione che questi abbiano il potere di agire in nome e per conto della società. Coloro che non sono investiti di tale potere, per patto espresso e noto ai terzi, non potranno essere aggrediti dai creditori della società per i debiti contratti dalla stessa.
Data la massima convergenza tra Trust e Società Semplice, che risiede nell’effetto segregativo prodotto dall’apporto o conferimento dei beni, è fondamentale determinare l’efficacia di ciascuno strumento per rispondere alle specifiche necessità del caso. È quindi essenziale individuare i principali punti di divergenza:
- Innanzitutto, è importante sottolineare che il conferimento di un bene in una Società Semplice assegna al conferente una partecipazione, che confluisce nel suo patrimonio e lo obbliga a partecipare alla vita sociale. Al contrario, nel Trust, il disponente non riceve nulla in cambio; il bene esce dalla sua sfera giuridica ed entra in quella del trustee, che ne diventa il proprietario formale per le finalità fissate nell’atto istitutivo. Questo è rilevante per chi desidera una protezione del proprio patrimonio senza assumere oneri gestionali, preferendo così il Trust;
- In secondo luogo, nel Trust, solo il Trustee prende decisioni, sebbene talvolta con il necessario beneplacito del Guardiano. Nella Società Semplice, invece, le decisioni sono collegiali e rispettano i quorum stabiliti nei Patti Sociali, con la possibilità di individuare specifiche regole di governance;
- Inoltre, se si vuole tutelare il patrimonio per un’attività commerciale, la scelta ricade sul Trust, poiché questa attività è espressamente vietata alla Società Semplice;
- In caso di morte del Trustee, i beni del Trust non rientrano nella sua successione. Al contrario, alla morte di un socio di una Società Semplice, le sue quote cadono in successione e si frazionano tra gli eredi. Si può preferire la Società Semplice solo se l’atto istitutivo prevede determinate clausole di continuazione per i soci superstiti;
- Infine, i beni del patrimonio della Società Semplice non possono essere utilizzati a favore dei soci durante la vita della società senza una formale assegnazione. Nel Trust, invece, se previsto nell’atto istitutivo, il Trustee può utilizzare i beni del fondo per le esigenze dei Beneficiari, come ad esempio per necessità di cure da malattie, studi universitari, l’avvio di una attività professionale o necessità abitative.
Quindi, sia il Trust che la Società Semplice offrono modalità distinte per la protezione del proprio patrimonio personale.
Proseguiamo analizzando le differenze tra Trust e Società Semplice, focalizzandoci su come vengono amministrati i beni. Questo aspetto è cruciale, poiché determina chi ha il controllo sul patrimonio e come può essere gestito nel tempo.
TITOLARITA’ E PASSAGGIO GENERAZIONALE
All’interno della gestione dell’eredità e del passaggio generazionale dei beni, Trust e Società Semplici mostrano notevoli differenze, soprattutto per quanto riguarda i diritti degli eredi sul rispettivo patrimonio.
Analizziamo queste differenze con esempi pratici per rendere il concetto più chiaro e comprensibile.
– TITOLARITA’ NEL TRUST
Immagina di possedere un importante quadro d’autore. Decidi di mettere questo quadro in un Trust, nominando i tuoi figli come beneficiari. In questo caso, il quadro non diventa di proprietà dei tuoi figli nel senso tradizionale. Al contrario, essi acquisiscono il diritto di beneficiare del quadro, ad esempio, ammirandolo o ricevendo eventuali proventi da una sua esposizione in una mostra, ma non ne diventano i proprietari diretti.
Quando si parla di un Trust che dura più di una generazione, la situazione diventa ancora più interessante. Supponiamo che tu voglia che anche i tuoi nipoti e i loro discendenti possano godere del quadro secondo certe regole che hai stabilito all’inizio. Il Trust permette di fare esattamente questo: anche quando i tuoi figli non ci saranno più, i tuoi nipoti continueranno a beneficiare del quadro secondo le tue volontà originarie, senza che le norme ordinarie sulla divisione dell’eredità intervengano a modificare questo assetto.
– TITOLARITA’ NELLA SOCIETA’ SEMPLICE
Consideriamo ora lo stesso quadro, ma questa volta decidi di inserirlo in una società semplice , di cui i tuoi figli sono i rispettivi soci. In questo scenario, alla tua scomparsa, le quote della società che corrispondono al valore del quadro diventano effettivamente proprietà dei tuoi figli. Queste quote entrano a far parte del loro patrimonio personale e, quando i tuoi figli non ci saranno più, verranno trasmesse ai loro eredi seguendo le regole ordinarie della successione, come se fossero qualsiasi altro bene.
Quindi, la differenza principale tra i due approcci riguarda il controllo e la flessibilità nel lungo termine. Utilizzando un Trust, puoi stabilire regole precise che rimarranno in vigore per generazioni, garantendo che il tuo quadro sia goduto dai tuoi discendenti nel modo esatto che hai previsto.
Inserendo il quadro in una Società Semplice, dai ai tuoi figli maggiore libertà su come gestire il valore associato al quadro. Tuttavia, questo significa anche che le decisioni future riguardanti il quadro saranno soggette alle dinamiche familiari e alle leggi sulla successione, che potrebbero non essere in linea con le tue intenzioni originali se non stabilisci correttamente queste fasi nei Patti Sociali in fase di costituzione.
PROTEZIONE PATRIMONIO: TRUST VS SOCIETA’ SEMPLICE
Nel campo della gestione patrimoniale e della pianificazione successoria, una delle principali preoccupazioni è trovare modi efficaci per la protezione patrimonio contro i creditori, che può diventare cruciale in tempi di incertezza economica.
Esaminiamo come il Trust e la Società Semplice si comportano in questo ambito, spiegando tutto in termini comprensibili.
– PROTEZIONE PATRIMONIO NEL TRUST
Immaginiamo di mettere un importante quadro d’autore in un Trust. Questo quadro, come se fosse in una “cassaforte”, rimane al sicuro: anche se tu (il “Disponente”) del Trust, il Trustee, o i tuoi figli (i “Beneficiari”) avessero dei debiti, i creditori non potrebbero prendere il quadro per saldare tali debiti. Il trust agisce come una barriera separando completamente i beni dalle finanze personali di chi lo ha creato, gestisce o ne beneficia.
Questo significa che, in caso di difficoltà finanziarie, i tuoi creditori non potrebbero toccare il quadro per recuperare i loro soldi. Allo stesso modo, se il trustee o uno dei tuoi figli avesse problemi economici, il quadro nel Trust rimarrebbe protetto, essendo un patrimonio separato.
– PROTEZIONE PATRIMONIO NELLA SOCIETÀ SEMPLICE
Diversamente, se il quadro fosse parte del patrimonio di una Società Semplice, la situazione cambierebbe. Qui, il quadro è come se fosse in una scatola meno sicura. Se tu, come socio della Società Semplice, avessi debiti personali da precedenti attività, i tuoi creditori potrebbero cercare di prendere gli utili della società, come la parte di guadagno dalla vendita del quadro, per ripagare i tuoi debiti.
Il Codice civile stabilisce che i creditori possono farlo, ma sono soggetti a regole precise. Ad esempio, devono chiedere la liquidazione della tua parte entro tre mesi dalla richiesta, a meno che non si decida di sciogliere completamente la società.
È cruciale comprendere l’autonomia patrimoniale della Società Semplice, che può rappresentare una barriera importante alla protezione patrimonio dei beni personali del socio contro le azioni dei creditori particolari. Un recente pronunciamento del Tribunale di Rovigo ha messo in luce l’efficacia di una clausola statutaria che limita la trasferibilità delle quote sociali, impedendo ai creditori particolari dei soci di sottoporre a sequestro conservativo o pignoramento la partecipazione sociale del debitore.
Ciò conferma che l’autonomia patrimoniale della Società Semplice offre una significativa protezione, in linea con l’art. 2740 del Codice civile, distinguendo nettamente tra patrimonio personale e sociale. I creditori di un socio, con crediti derivanti da obbligazioni personali, trovano limitazioni nelle loro azioni esecutive, come delineato dall’art. 2270 del Codice civile. Questa protezione è ulteriormente rafforzata dalla giurisprudenza prevalente, che limita strettamente le possibilità di esecuzione forzata diretta sulla partecipazione sociale. Solo in caso di clausole statutarie che permettano la libera trasferibilità delle quote, conformemente agli artt. 2284 e 2322 del Codice civile, il creditore può procedere con azioni conservative ed esecutive.
Inoltre, il principio dell’intuitu personae, essenziale per le società di persone, richiede il consenso unanime dei soci per il trasferimento delle quote, preservando la fiducia e il rapporto personale tra i soci, come sancito dall’art. 2252 del Codice civile.
Infine, la giurisprudenza evidenzia che le norme che tutelano l’aspetto personalistico della Società Semplice precludono di fatto azioni conservative sulle quote non liberamente trasferibili. Questo rafforza ulteriormente la protezione del patrimonio e l’importanza di esaminare con attenzione le clausole statutarie relative alla trasferibilità delle partecipazioni sociali.
TASSAZIONE
Il Trust può beneficiare di un regime fiscale particolare, risultando vantaggioso in termini di imposte, soprattutto se istituito per motivi di beneficenza o supporto familiare.
La Società Semplice, d’altra parte, è soggetta alla normale tassazione delle società, con alcune specificità legate alla sua natura più semplice e informale. Le Società Semplici offrono un’opzione fiscale alternativa rispetto ad altre forme societarie.
– IMPOSTE NEL TRUST
Consideriamo nuovamente il nostro esempio del quadro d’autore e immaginiamo che sia custodito all’interno di un Trust. Il quadro, come tutto il patrimonio nel Trust, non è soggetto a imposizione ogni volta che cambia di mano. Infatti, le imposte vengono applicate solo quando il patrimonio è “definitivamente” attribuito ai Beneficiari, ovvero quando diventa ufficialmente di loro proprietà. Questo implica che il quadro potrebbe rimanere nel Trust per generazioni, passando dai beneficiari ai loro successori, senza che venga applicata alcuna imposta di successione. Soltanto quando il quadro viene assegnato definitivamente a un beneficiario, ad esempio, consegnandolo fisicamente a un nipote specifico, in quel momento verranno calcolate le imposte dovute.
Queste differenze fiscali tra Trust e Società semplice non sono da sottovalutare. Nel caso di grandi patrimoni, le imposte di successione possono erodere significativamente il valore dei beni lasciati in eredità. La scelta di utilizzare un Trust può quindi offrire un notevole vantaggio fiscale, preservando il valore del patrimonio per i beneficiari futuri attraverso il passaggio generazionale.
– IMPOSTE NELLA SOCIETÀ SEMPLICE
Se invece il quadro è custodito all’interno di una Società Semplice, la situazione fiscale cambia radicalmente. Quando tu, come socio, trasferisci le quote della società ai tuoi eredi, queste “entrano in successione”. Ciò significa che ogni volta che le quote vengono trasferite da una persona all’altra a causa di un’eredità, lo Stato applica delle imposte sul valore di queste quote.
Ad esempio, se il quadro all’interno della società ha un elevato valore e tu lasci le quote della società che lo detiene ai tuoi figli, loro dovranno pagare delle imposte su quel valore. E lo stesso accadrà quando, a loro volta, trasferiranno le quote ai loro figli, e così via ad ogni passaggio generazionale. Questo può ridurre significativamente il valore netto dei beni ereditati a causa della tassazione ripetuta.
Tuttavia, è importante ricordare che la scelta tra Trust e Società Semplice non dovrebbe basarsi solo su considerazioni fiscali. Bisogna tenere conto anche di altri fattori come il controllo del patrimonio, le necessità di protezione dai creditori e le preferenze personali su come gestire il passaggio generazionale dei beni.
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DEL TRUST
L’Istituzione di un Trust avviene in modo più sicuro tramite una scrittura privata autenticata dal notaio, come confermato dalla circolare 34/e del 22 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Questo processo prevede l’Atto Istitutivo per la disciplina dell’amministrazione e gestione dei beni nel Trust e separatamente l’atto dispositivo per il conferimento dei beni stessi. In alcuni casi, è possibile unificare questi due documenti.
Il momento ideale per istituire un Trust è quando si è completamente consapevoli e pronti a rinunciare alla proprietà dei beni che verranno trasferiti al trustee, il quale li gestirà secondo le finalità indicate nell’Atto Istitutivo. Se il disponente desidera continuare a utilizzare la propria abitazione principale, può disporre a favore del Trust solo della nuda proprietà, mantenendo così il diritto di abitarvi. Gli effetti del Trust potrebbero diventare operativi solo al momento della morte del disponente. È cruciale ricordare che i beni conferiti al Trust entrano a far parte del fondo in Trust e non del patrimonio personale del disponente.
Un Trust può includere beni attuali come liquidità, azioni, obbligazioni, beni immobili, beni mobili registrati, ecc. Inoltre, il Trust può contenere istruzioni specifiche per l’amministrazione dei beni, come il pagamento di spese mediche, l’istruzione dei figli, la protezione di un patrimonio artistico, o la promozione di scopi filantropici, ecc.
Ci sono alcune limitazioni sui beni che possono essere inclusi in un Trust. Ad esempio, non è possibile conferire beni futuri, che non sono ancora di proprietà del disponente, né beni non individuabili, come una quota generica di un fondo comune di investimento senza specificare quale quota specifica.
Durante la vita del Trust, i beni possono essere venduti, concessi in locazione o gestiti in altre forme, purché ciò sia previsto nell’Atto Istitutivo. È quindi fondamentale redigere questo documento in modo accurato e dettagliato. Inoltre, durante la vita del Trust, è possibile aggiungere altri beni al fondo in Trust per garantire una maggiore protezione patrimoniale.
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO CON LA SOCIETÀ SEMPLICE
Per legge, la Società Semplice può esercitare solo attività diverse da quelle commerciali. Questa caratteristica la rende ideale per l’intestazione, la gestione e la protezione di patrimoni, nonché per finalità successorie. Anche la Società Semplice può fungere da contenitore con effetti segregativi di patrimoni, simile ad altri istituti come il Trust, ma con caratteristiche uniche.
L’uso di questo strumento societario per la segregazione del patrimonio è utile anche per pianificare il passaggio generazionale. Inserendo clausole successorie precise nel contratto sociale, si può organizzare il trasferimento, specialmente in ambito familiare. Ad esempio, mettere certi beni in una Società Semplice formata dai figli permette di adottare le regole del diritto societario invece di quelle della comproprietà. Inoltre, cedere l’intero patrimonio societario tramite la cessione delle partecipazioni nella società comporta differenze fiscali rispetto alla cessione di singoli beni. Quindi, la Società Semplice è una soluzione semplice e flessibile per:
- fungere da Holding di partecipazioni familiari
- essere il contenitore di immobili.
In entrambi i casi, la Società Semplice garantisce un’assenza totale di formalismi e minimizza i costi di gestione, non essendo obbligata a predisporre i libri sociali e il bilancio, né a particolari vincoli per la formazione e il funzionamento degli organi societari.
Gli unici adempimenti previsti sono quelli fiscali, che in certe situazioni potrebbero non essere necessari. Ad esempio, una Società Semplice Holding di partecipazioni non deve presentare la dichiarazione dei redditi se non percepisce alcun reddito durante l’anno fiscale.
Da un punto di vista fiscale, la Società Semplice determina il reddito imponibile sommando le varie categorie di reddito (fondiari-immobiliari, di capitale, ecc.), che viene poi attribuito “per trasparenza” ai soci. Questo non peggiora la posizione fiscale del socio persona fisica. Inoltre, la Società Semplice può beneficiare di vantaggi tributari rispetto ad altre forme societarie, come:
- Inapplicabilità delle norme per società non operative;
- Esenzione dalla tassazione delle plusvalenze su immobili detenuti per almeno cinque anni o ricevuti per successione;
- Rivalutazione di terreni e partecipazioni;
- Esenzione da imposte di successione/donazione per trasferimento di quote di controllo.
Ancorché conciso, questo intervento mostra come la Società Semplice sia uno strumento versatile per molte esigenze, inclusa la riorganizzazione societaria e il passaggio generazionale, specialmente con riferimento a partecipazioni societarie.
CONSIDERAZIONI FINALI
Entrambi questi strumenti possono essere utilizzati efficacemente nella Pianificazione Patrimoniale, sia singolarmente sia in combinazione. È cruciale comprendere le caratteristiche uniche di ciascuno per applicarli correttamente alle esigenze specifiche del caso concreto. Ad esempio, chi apporta il proprio patrimonio in una Società Semplice ottiene una partecipazione nel veicolo “contenitore”, mentre chi conferisce il proprio patrimonio in un Trust si distacca definitivamente da esso. Questo aspetto rappresenta una delle principali ragioni di resistenza “culturale” alla diffusione del Trust nel nostro Paese.
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Le dinamiche cambiano anche riguardo alla successione delle quote di partecipazione (nei Trust, il patrimonio è segregato sia dal patrimonio del Disponente che da quello del Trustee), ai poteri degli amministratori (nella Società Semplice sono regolamentati dal Codice civile, mentre quelli del Trustee sono fiduciari), e al regime fiscale. Questo è rilevante sia per il passaggio generazionale sia per gli atti attraverso i quali il patrimonio viene trasferito o conferito nei due veicoli. Infine, le decisioni sono prese dai soci attuali nella Società Semplice, mentre nel Trust è il Trustee a prendere le decisioni in base al compito assegnatogli.
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