Abstract

La successione di Silvio Berlusconi mostra come testamento, controllo societario, accordi tra eredi e fiscalità debbano essere coordinati nello stesso disegno. Tre testamenti, cinque figli, legati per 230 milioni, il controllo di Fininvest e la richiesta di esenzione sulle partecipazioni offrono un caso concreto per capire come si governa un passaggio generazionale complesso, quali rischi evitare e perché la pianificazione deve iniziare prima dell’apertura della successione.

Pianificazione successoria: il caso Berlusconi e la Holding familiare

Il vero rischio non nasce con la successione, ma molto prima: quando l’impresa non è progettata per sopravvivere al fondatore. Il passaggio generazionale è uno dei momenti più delicati per ogni impresa familiare, ma non riguarda soltanto imposte, eredità o divisione dei beni. Riguarda soprattutto chi controllerà l’impresa, con quali maggioranze e secondo quali regole quando la proprietà passerà alla generazione successiva. Il caso Berlusconi è particolarmente utile perché consente di osservare insieme testamento, partecipazioni societarie, holding familiare e continuità del controllo.

Nel gruppo Berlusconi, la presenza di una Holding familiare già strutturata prima dell’apertura della successione ha fatto sì che il trasferimento ereditario intervenisse su un sistema di partecipazioni organizzato, anziché direttamente sulle singole società operative. Fininvest rimane il livello societario nel quale si concentrano le partecipazioni strategiche del gruppo. Il testamento del 2006 attribuisce la quota disponibile a Marina e Pier Silvio e, all’esito della successione, i due risultano titolari congiuntamente di circa il 53% di Fininvest, mentre agli altri tre figli fa capo complessivamente la quota restante. Nessuno dei due esercita quindi un controllo solitario, ma insieme costituiscono il blocco di maggioranza.

È questo il punto che rende il caso interessante per l’imprenditore. Successione della proprietà e continuità del controllo non coincidono. Il testamento stabilisce attribuzioni patrimoniali e incide sulla distribuzione delle partecipazioni, ma da solo non risolve il problema della governance: occorre verificare quali maggioranze si formeranno, come verranno esercitati i diritti di voto, quale posizione avranno i diversi rami familiari e quali regole impediranno che il trasferimento della proprietà si traduca in instabilità decisionale.

Nel caso Berlusconi, questo secondo livello emerge con particolare chiarezza dopo l’accettazione dell’eredità. Nel settembre 2023 i cinque figli sottoscrivono un accordo che prevede, tra l’altro, un lock-up quinquennale sulle partecipazioni Fininvest; nei mesi successivi alcuni di questi accordi vengono recepiti negli statuti delle holding familiari e della stessa Fininvest. È quindi importante distinguere ciò che era già stato disposto dal fondatore da ciò che gli eredi hanno successivamente concordato per disciplinare il nuovo equilibrio proprietario.

Il caso Berlusconi permette così di leggere la pianificazione successoria da una prospettiva più concreta: non soltanto chi eredita cosa, ma chi potrà governare dopo il trasferimento e secondo quali regole. Nei capitoli che seguono analizzeremo i tre testamenti, il rapporto tra quota disponibile e attribuzioni ai figli, gli effetti sulle partecipazioni Fininvest e il ruolo della holding nel passaggio generazionale, mantenendo distinto questo piano da quello della protezione patrimoniale generale.

Passaggio generazionale: cosa insegna il caso Berlusconi sulla governance

Il passaggio generazionale non coincide con il giorno in cui si apre la successione. Quel momento rende semplicemente visibile un problema che l’impresa dovrebbe avere già affrontato: chi eserciterà il controllo quando il fondatore non sarà più il punto di riferimento della proprietà e della gestione. Nel caso Berlusconi, la successione interviene su un gruppo nel quale società operative, organi amministrativi e partecipazioni strategiche hanno già una propria struttura. Per questo la morte del fondatore modifica gli equilibri proprietari al vertice senza imporre la ricostruzione dell’organizzazione industriale sottostante.

Il testamento incide però in modo diretto sul governo della holding. L’attribuzione della quota disponibile a Marina e Pier Silvio contribuisce alla formazione di un blocco che, all’esito della successione, rappresenta circa il 53% di Fininvest. Il dato è importante non perché dimostri l’esistenza di una formula universale, ma perché mostra che la distribuzione ereditaria delle partecipazioni produce immediatamente conseguenze sulla formazione delle maggioranze societarie. In un’impresa familiare, stabilire chi riceverà le quote senza verificare quali equilibri di voto ne deriveranno significa risolvere il problema successorio solo a metà.

Esiste poi un secondo livello, successivo alla volontà del fondatore. Nel settembre 2023 i cinque figli raggiungono accordi destinati a disciplinare il nuovo assetto proprietario, compreso un lock-up quinquennale sulle partecipazioni Fininvest. Questo passaggio è particolarmente significativo perché distingue pianificazione del fondatore e regolazione dei rapporti tra gli eredi. Il testamento può determinare la distribuzione della proprietà; sono poi le regole societarie e gli accordi tra soci a disciplinare il modo in cui quella proprietà verrà esercitata nel tempo.

La governance del passaggio generazionale nasce quindi dall’interazione di più elementi: attribuzioni testamentarie, statuti, maggioranze, diritti di voto, deleghe amministrative ed eventuali accordi tra soci. La holding è uno di questi elementi, non la risposta a tutto. Nel caso Berlusconi assume rilievo perché concentra le partecipazioni strategiche in un unico livello societario; ma il vero problema per una famiglia imprenditoriale è stabilire come funzionerà quel livello quando i soci aumentano, gli interessi divergono e nessuno dispone più dell’autorità personale del fondatore.

È questa la lezione più utile per l’imprenditore. Il passaggio generazionale non richiede soltanto di decidere chi diventerà proprietario, ma di verificare se il nuovo assetto sarà ancora capace di assumere decisioni. Eredità e governance sono due problemi distinti: la prima trasferisce diritti patrimoniali; la seconda stabilisce come quei diritti potranno essere esercitati senza trasformare la pluralità degli eredi in instabilità del controllo.

I tre testamenti di Berlusconi: quote, legati e coordinamento delle disposizioni

La successione di Silvio Berlusconi non si apre sulla base di un unico documento, ma di tre testamenti olografi, redatti in momenti diversi e destinati a essere interpretati in modo coordinato. Questo è il primo punto tecnico: un testamento successivo non rende automaticamente inefficaci quelli precedenti. Ai sensi dell’art. 682 c.c., in assenza di revoca espressa, le disposizioni posteriori incidono sulle precedenti nella misura in cui risultino con esse incompatibili. Le diverse schede devono quindi essere lette insieme, verificando quali disposizioni possano coesistere e quali risultino invece superate dalla volontà successiva. Testo incollato(20261006-135840)

Il primo testamento risale al 2 ottobre 2006. Berlusconi dispone l’attribuzione della quota disponibile in parti uguali a Marina e Pier Silvio e destina il restante patrimonio ai cinque figli in parti uguali. La disposizione attribuisce quindi ai due figli maggiori una posizione patrimoniale ulteriore rispetto a Barbara, Eleonora e Luigi. All’esito della successione, Marina e Pier Silvio risultano titolari congiuntamente di circa il 53% di Fininvest, mentre agli altri tre figli fa capo complessivamente circa il 47%. I due dati sono collegati, ma è corretto distinguere la volontà testamentaria dall’assetto societario risultante dalla sua esecuzione. Testo incollato(20261006-135840)

Nel 2020 interviene una seconda disposizione olografa relativa a un’attribuzione di 100 milioni di euro a Paolo Berlusconi. Nel 2022 una terza scheda dispone 100 milioni di euro a Marta Fascina e 30 milioni di euro a Marcello Dell’Utri, richiamando nuovamente anche l’attribuzione a Paolo. Il punto giuridicamente rilevante non è stabilire quale documento “venga per ultimo”, ma ricostruire il rapporto tra le nuove disposizioni e quelle del 2006 alla luce delle regole sulla revoca testamentaria. Le attribuzioni particolari devono quindi essere coordinate con l’originario assetto successorio senza presumere né la revoca integrale né, all’opposto, una automatica compatibilità tra tutti gli scritti. Testo incollato(20261006-135840)

Per l’imprenditore, queste attribuzioni in denaro fanno emergere un problema ulteriore, spesso trascurato nella pianificazione: la successione deve essere sostenibile anche finanziariamente. Prevedere legati per importi elevati significa creare obblighi che dovranno essere soddisfatti nell’ambito dell’eredità. Se il patrimonio è composto prevalentemente da partecipazioni societarie, immobili o altri asset poco liquidi, l’esecuzione delle disposizioni può richiedere dismissioni, finanziamenti o distribuzioni di risorse dalle società. Il testamento, quindi, non deve essere verificato soltanto sotto il profilo delle quote spettanti agli eredi: occorre chiedersi anche da dove arriverà la liquidità necessaria per darvi esecuzione senza alterare gli equilibri dell’impresa. Testo incollato(20261006-135840)

Il dato più interessante non è quindi la semplice esistenza di tre testamenti, ma il loro coordinamento con la struttura societaria preesistente. Il testamento determina attribuzioni patrimoniali e trasferimenti di partecipazioni, ma non sostituisce gli statuti, le regole societarie, gli eventuali accordi tra soci o i meccanismi attraverso i quali il controllo viene esercitato. È qui che il caso Berlusconi diventa realmente utile per una famiglia imprenditoriale: successione delle quote e continuità del controllo sono problemi collegati, ma non coincidenti. Testo incollato(20261006-135840)

Per questo la pianificazione successoria non può esaurirsi nella redazione del testamento. Occorre verificare in anticipo come verranno attribuite le partecipazioni, quali maggioranze si formeranno dopo il trasferimento, come saranno esercitati i diritti di voto e se esista liquidità sufficiente per eseguire le attribuzioni in denaro. In una famiglia imprenditoriale, il problema non è soltanto decidere chi riceverà cosa, ma verificare se quella distribuzione sarà compatibile con la continuità del controllo e con gli equilibri finanziari dell’impresa.

Trasferire patrimonio e controllo richiede regole definite prima della successione. Verifica oggi la struttura del passaggio.

Struttura societaria e funzione reale: quando l’organizzazione regge davvero

Nel passaggio generazionale, la qualità della struttura non si misura dal numero di società create né dalla complessità formale dell’assetto. Si misura dalla capacità di ciascun livello di svolgere una funzione precisa: concentrare decisioni, governare partecipazioni, distribuire poteri e mantenere leggibile la catena di controllo. Nel caso Berlusconi, il dato interessante non è l’esistenza di un contenitore societario in sé, ma il fatto che il sistema operi come centro effettivo di controllo e coordinamento delle partecipazioni strategiche.

Questo aspetto assume rilievo anche sul piano fiscale, ma va letto correttamente. L’art. 10-bis della legge n. 212/2000 non colpisce una società perché “vuota” in astratto: configura abuso del diritto quando una o più operazioni, pur formalmente rispettose delle norme, risultano prive di sostanza economica e realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. In presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali — anche organizzative o gestionali — l’operazione non è considerata abusiva. Il punto, quindi, non è dimostrare che una struttura “fa abbastanza”, ma che le operazioni compiute abbiano una logica economica coerente con l’organizzazione reale del gruppo. Normattiva

Per l’imprenditore il principio viene prima del Fisco: prima la funzione, poi lo strumento. Occorre stabilire dove deve concentrarsi il controllo, quali decisioni devono essere assunte al vertice, come devono essere regolati i rapporti tra soci e quali funzioni debbano rimanere nelle società operative. Solo dopo ha senso definire il veicolo giuridico più adatto. Copiare strutture complesse perché adottate da grandi gruppi può produrre l’effetto opposto: più società, più adempimenti, più costi amministrativi e professionali, senza alcun beneficio reale se non esiste una complessità organizzativa da governare.

È questo il limite delle architetture costruite per imitazione. Una struttura formalmente sofisticata ma sproporzionata rispetto alle dimensioni e alle esigenze dell’impresa può diventare costosa, difficile da governare e incoerente con il funzionamento effettivo del gruppo. La complessità societaria deve essere proporzionata alla complessità economica e familiare che deve risolvere. Nel caso Berlusconi, la presenza di più livelli societari trova giustificazione nella dimensione del gruppo, nella pluralità delle partecipazioni strategiche e nella necessità di governare interessi familiari e industriali differenti; in una PMI lo stesso schema potrebbe essere semplicemente inutile.

La lezione utile non è quindi “creare una holding” né costruire il maggior numero possibile di veicoli. È progettare un assetto nel quale ogni livello abbia una funzione reale, verificabile e proporzionata al problema da risolvere. Il trattamento fiscale delle singole operazioni viene dopo e deve essere valutato sulla base delle norme applicabili e dei relativi presupposti, non assunto come ragione esclusiva dell’intera pianificazione.

La strategia fiscale della successione: quanto vale il controllo quando passa agli eredi

Nel caso Berlusconi, la fiscalità successoria non può essere letta separatamente dalla struttura proprietaria. Alla morte del fondatore, il valore economico del patrimonio viene indicato dalle ricostruzioni dell’epoca nell’ordine di almeno 4-5 miliardi di euro; la dichiarazione di successione segue però criteri fiscali diversi dal valore di mercato dell’intero gruppo. Le quattro holding attraverso le quali Silvio Berlusconi deteneva il 61,2% di Fininvest risultano indicate nella documentazione successoria per circa 423 milioni di euro, all’interno di un patrimonio netto dichiarato di circa 458 milioni, comprendente anche immobili e altri beni. Per le partecipazioni non quotate, l’art. 16 del D.Lgs. 346/1990 assume criteri collegati al patrimonio netto della società e alle risultanze contabili, tenendo conto delle variazioni rilevanti intervenute successivamente. È questo il primo dato da comprendere: valore industriale del gruppo e valore fiscalmente assunto in successione non coincidono necessariamente.

Sul trasferimento delle partecipazioni interviene poi una disciplina ulteriore. L’art. 3, comma 4-ter, del Testo unico sulle successioni consente, ricorrendone i presupposti, l’esenzione per il trasferimento ai discendenti di partecipazioni mediante le quali venga acquisito o integrato il controllo, subordinandola al mantenimento delle condizioni previste dalla legge per almeno cinque anni. Gli eredi Berlusconi hanno chiesto all’Agenzia delle Entrate l’applicazione di questa esenzione con riferimento ai 423 milioni attribuiti alle quattro holding che detenevano il controllo di Fininvest. È importante formulare correttamente il dato: dalle fonti emerge la richiesta di applicazione del beneficio, non è prudente trasformarla, in assenza della documentazione conclusiva dell’Amministrazione, nell’affermazione che l’esenzione sia stata definitivamente riconosciuta. Corriere della Sera

Il successivo accordo tra i cinque figli aggiunge un elemento particolarmente interessante. Nel settembre 2023 gli eredi sottoscrivono un lock-up quinquennale, impegnandosi a non modificare le rispettive partecipazioni in Fininvest; tali intese vengono poi recepite anche negli statuti delle holding familiari e della stessa capogruppo. Il lock-up non costituisce di per sé il requisito fiscale previsto dalla legge, ma rende l’accordo familiare coerente con la necessità di conservare nel tempo l’assetto di controllo sul quale si fonda la richiesta di esenzione. Fiscalità e governance finiscono così per muoversi nella stessa direzione: il beneficio tributario richiesto presuppone una stabilità del controllo che la famiglia decide contemporaneamente di disciplinare anche sul piano societario.

Il dato numerico consente di capire la portata dell’operazione senza cadere nella formula semplicistica secondo cui “su cinque miliardi Berlusconi avrebbe dovuto pagare il 4%”. Se i 423 milioni delle quattro holding fossero stati integralmente assoggettati al regime ordinario applicabile ai trasferimenti tra genitore e figli, assumendo per semplicità la franchigia di un milione per ciascuno dei cinque eredi, la base imponibile teorica sarebbe stata di circa 418 milioni e l’imposta del 4% nell’ordine di 16,72 milioni di euro. Applicando lo stesso esercizio controfattuale all’intero valore dichiarato di 458 milioni, il prelievo teorico salirebbe a circa 18,12 milioni. Non sono le imposte effettivamente liquidate: servono a mostrare la differenza tra una successione ordinaria e un trasferimento di partecipazioni per il quale venga riconosciuta la disciplina agevolativa del controllo. L’errore sarebbe assumere come base imponibile direttamente i miliardi di valore economico attribuiti dalla stampa al patrimonio.

La successione, peraltro, non può essere descritta come “a imposta zero”. I 230 milioni di euro di legati destinati a Paolo Berlusconi, Marta Fascina e Marcello Dell’Utri seguono una disciplina differente rispetto al trasferimento delle partecipazioni ai figli. Applicando in via teorica le aliquote ordinarie previste per i rispettivi rapporti con il de cuius, il lascito di 100 milioni al fratello Paolo genera un carico nell’ordine di 5,994 milioni, considerando l’aliquota del 6% oltre la franchigia di 100.000 euro; i 100 milioni destinati a Marta Fascina determinano, all’8%, 8 milioni, mentre i 30 milioni a Marcello Dell’Utri comportano altri 2,4 milioni. Il totale teorico supera quindi 16,3 milioni di euro. Anche qui il dato va presentato come ricostruzione sulla base delle aliquote ordinarie, non come importo di una liquidazione fiscale ufficiale. La distinzione è però evidente: la legge tratta diversamente il trasferimento del controllo imprenditoriale e le attribuzioni patrimoniali personali a favore di altri beneficiari.

C’è però un secondo problema, meno visibile dell’imposta e spesso più delicato per una famiglia imprenditoriale: la liquidità necessaria per eseguire materialmente la successione. Un patrimonio può valere centinaia di milioni ed essere, nello stesso momento, finanziariamente illiquido perché concentrato in partecipazioni societarie, immobili o altri asset non immediatamente monetizzabili. Imposte, legati, conguagli tra eredi e riequilibri patrimoniali richiedono invece cassa. Se questa non è stata prevista, gli eredi possono essere costretti a distribuire dividendi straordinari, indebitarsi o cedere beni in tempi non ottimali. La pianificazione successoria deve quindi verificare non soltanto chi riceverà il patrimonio, ma anche come verrà finanziata la sua esecuzione. Nel caso Berlusconi, l’entità dei legati — 230 milioni di euro — rende evidente un problema che nelle PMI può emergere anche per importi molto inferiori: essere patrimonialmente ricchi non significa avere la liquidità necessaria per sostenere il passaggio generazionale.

È sul piano familiare che il caso diventa ancora più interessante. I cinque figli accettano integralmente l’eredità, senza beneficio d’inventario, e concordano di sostenere i tre legati in proporzione alle rispettive quote: 26% ciascuno per Marina e Pier Silvio, 16% ciascuno per Barbara, Eleonora e Luigi. Non è corretto affermare che il testamento abbia certamente leso la legittima o che gli eredi abbiano rinunciato a diritti già accertati: non risulta una pronuncia che abbia dichiarato una lesione. Il fatto documentato è diverso e più significativo. In presenza di tre schede testamentarie da coordinare, attribuzioni per 230 milioni e un patrimonio societario di enorme valore, gli eredi raggiungono un accordo complessivo e dichiarano di avere interpretato le ultime volontà del padre in “totale armonia”.

Il confronto con la successione Del Vecchio permette di capire perché non sia sufficiente possedere una grande holding per ottenere lo stesso risultato fiscale. Alla morte di Leonardo Del Vecchio, in successione entra soltanto il 25% di Delfin ancora detenuto dal fondatore; le altre partecipazioni erano già attribuite in nuda proprietà ai figli. Gli otto eredi arrivano così a detenere il 12,5% ciascuno della cassaforte lussemburghese, mentre la stampa stima in circa 110 milioni di euro l’onere complessivo per le imposte di successione. Il confronto non dimostra che un modello sia superiore all’altro: dimostra una cosa più interessante. L’esito fiscale dipende da quale partecipazione viene trasferita, dalla configurazione del controllo e dalla situazione proprietaria esistente prima dell’apertura della successione, non dalla semplice presenza di una holding nel patrimonio familiare. Diverso ancora è il caso Agnelli-Elkann, utile non tanto per un confronto fiscale diretto quanto per il tema del consenso familiare. La controversia successoria che coinvolge Margherita Agnelli e i figli si è protratta per anni su più piani. Nel 2025 John, Lapo e Ginevra Elkann hanno definito con l’Agenzia delle Entrate le potenziali controversie tributarie relative all’eredità di Marella Agnelli, con versamenti indicati dalle fonti nell’ordine di 175 milioni di euro, precisando che l’accordo non comportava alcuna ammissione della fondatezza delle contestazioni. Parallelamente sono proseguiti altri fronti giudiziari legati alla successione familiare. Il paragone va quindi utilizzato con cautela: non perché le due successioni siano fiscalmente sovrapponibili, ma perché mostra quanto l’assenza di un equilibrio condiviso possa spostare il passaggio generazionale dal governo dell’impresa al contenzioso.

La lezione per l’imprenditore è quindi più sofisticata del semplice “creare una holding per pagare meno imposte”. Molti concentrano l’attenzione sulla franchigia personale e trascurano invece l’effetto che la configurazione proprietaria può produrre quando vengono trasferite partecipazioni rilevanti. Nei patrimoni imprenditoriali il problema non è soltanto quanto vale ciò che passa agli eredi, ma quale controllo viene trasferito, a chi viene attribuito, quali condizioni devono essere mantenute e se la famiglia è in grado di rispettarle senza aprire un conflitto sul governo dell’impresa.

Il caso Berlusconi concentra nello stesso passaggio valore fiscale delle partecipazioni, trasferimento del controllo, vincolo temporale, accordi societari, legati in denaro e consenso tra gli eredi. È questa la parte davvero interessante. Il possibile vantaggio tributario non nasce dalla semplice esistenza di una holding, ma dalla configurazione giuridica del controllo trasferito e dalla capacità degli eredi di mantenerne nel tempo i presupposti. La fiscalità diventa così una componente della pianificazione successoria, non il suo punto di partenza: prima deve reggere l’assetto proprietario e familiare; solo allora il beneficio fiscale può diventare una conseguenza coerente della struttura.

Conclusioni sul caso Berlusconi: le lezioni per la pianificazione patrimoniale

Il caso Berlusconi mostra che il passaggio generazionale non si governa nel momento in cui si apre la successione. Si governa negli anni precedenti, quando esiste ancora la possibilità di decidere come dovranno convivere proprietà, controllo, famiglia e impresa. Al momento della morte del fondatore non nasce una nuova architettura: entra in funzione quella già esistente. Il testamento distribuisce diritti, ma non crea da solo una governance; la fiscalità può ridurre il costo del trasferimento, ma non risolve un conflitto tra eredi; una struttura societaria può concentrare partecipazioni, ma non sostituisce regole chiare sul comando.

È questo il punto che distingue una successione ordinata da una semplice divisione patrimoniale. Nel caso Berlusconi, cinque figli, tre testamenti, partecipazioni di enorme valore e legati per centinaia di milioni non hanno prodotto una frattura pubblica del controllo né un contenzioso ereditario tra gli eredi. I cinque figli hanno accettato integralmente l’eredità, senza beneficio d’inventario e senza riserve, raggiungendo contestualmente un accordo sulla ripartizione degli oneri derivanti dai legati e sulla stabilità futura delle partecipazioni. Il patto parasociale sottoscritto nel settembre 2023 prevedeva inoltre un lock-up quinquennale, con l’impegno a non modificare le quote detenute nelle holding e, conseguentemente, in Fininvest. Il fatto davvero rilevante non è quindi una presunta rinuncia formale all’impugnazione, ma che potenziali aree di conflitto siano state assorbite in un accordo condiviso anziché trasferite in sede giudiziaria.

Per l’imprenditore, la domanda decisiva non è allora “come trasferirò il patrimonio?”, ma “che cosa accadrà al potere quando io non potrò più esercitarlo?” Chi formerà le maggioranze, chi guiderà, quali diritti avranno i diversi rami familiari, quali risorse serviranno per eseguire le disposizioni e quali regole impediranno che una divergenza personale diventi un problema dell’impresa. È qui che si misura la qualità della pianificazione patrimoniale: non nel valore dei beni trasferiti, ma nella capacità della struttura di continuare a funzionare quando il fondatore non c’è più. Il patrimonio passa agli eredi in un giorno. La continuità, invece, si costruisce molto prima.